Art. 26 
 
 
          Denominazione di origine e indicazione geografica 
 
  1. Le definizioni di «denominazione di origine» e  di  «indicazione
geografica»  dei  prodotti   vitivinicoli   sono   quelle   stabilite
dall'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1308/2013. 
  2. Le DOP e le IGP, per le quali e'  assicurata  la  protezione  ai
sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e  del  regolamento  (UE)  n.
1306/2013, sono riservate ai prodotti  vitivinicoli  alle  condizioni
previste dalla vigente normativa dell'Unione europea e dalla presente
legge. 
 
          Note all'art. 26: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  93   del   citato
          regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 17  dicembre  2013,  recante  organizzazione
          comune dei mercati dei prodotti agricoli  e  che  abroga  i
          regolamenti (CEE) n.  922/72,  (CEE)  n.  234/79,  (CE)  n.
          1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  20  dicembre
          2013, n. L 347. 
              «Art. 93 - (Definizioni). 1.  Ai  fini  della  presente
          sezione si intende per: 
              a) "denominazione di origine", il nome di una  regione,
          di  un  luogo  determinato  o,  in   casi   eccezionali   e
          debitamente giustificati, di un paese che serve a designare
          un prodotto di cui all'art. 92, paragrafo  1,  conforme  ai
          seguenti requisiti: 
              i) la qualita' e le caratteristiche del  prodotto  sono
          dovute essenzialmente o  esclusivamente  a  un  particolare
          ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani; 
              ii) le uve da cui e' ottenuto  il  prodotto  provengono
          esclusivamente da tale zona geografica; 
              iii) la produzione avviene in detta zona geografica e 
              iv)  il  prodotto  e'  ottenuto  da  varieta'  di  viti
          appartenenti alla specie Vitis vinifera; 
              b)  "indicazione  geografica",  l'indicazione  che   si
          riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in  casi
          eccezionali e debitamente giustificati,  a  un  paese,  che
          serve a designare un prodotto di cui all'art. 92, paragrafo
          1, conforme ai seguenti requisiti: 
              i) possiede qualita', notorieta' o  altre  peculiarita'
          attribuibili a tale origine geografica; 
              ii) le uve da cui e'  ottenuto  provengono  per  almeno
          l'85% esclusivamente da tale zona geografica; 
              iii) a produzione avviene in detta zona geografica e 
              iv) ottenuto da  varieta'  di  viti  appartenenti  alla
          specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie  Vitis
          vinifera e altre specie del genere Vitis. 
              2. Taluni nomi usati tradizionalmente costituiscono una
          denominazione di origine se: 
              a) designano un vino; 
              b) si riferiscono a un nome geografico; 
              c) soddisfano  i  requisiti  di  cui  al  paragrafo  1,
          lettera a), punti da i) a iv), e 
              d) sono stati sottoposti alla procedura prevista  dalla
          presente sottosezione per il conferimento della  protezione
          alla denominazione di origine e all'indicazione geografica. 
              3.  Le  denominazioni  di  origine  e  le   indicazioni
          geografiche, comprese quelle  che  si  riferiscono  a  zone
          geografiche situate in  paesi  terzi,  possono  beneficiare
          della protezione  nell'Unione  in  conformita'  alle  norme
          stabilite nella presente sottosezione. 
              4. La produzione di cui al  paragrafo  1,  lettera  a),
          punto iii) comprende tutte le  operazioni  eseguite,  dalla
          vendemmia dell'uva fino al completamento  del  processo  di
          vinificazione,   esclusi   i   processi   successivi   alla
          produzione. 
              5. Ai fini dell'applicazione del paragrafo  1,  lettera
          b), punto ii), la percentuale di uva, al massimo  del  15%,
          che puo' provenire da fuori della zona delimitata  proviene
          dallo Stato membro o dal paese terzo in cui e'  situata  la
          zona geografica delimitata.». 
              - Per i riferimenti normativi al  regolamento  (UE)  n.
          1306/2013 si veda nelle note all'art. 2.