Art. 26 Norme transitorie e finali 1. Fino all'approvazione del primo Piano triennale, il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le modalita' previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile nazionale. 2. Fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 6, le funzioni ivi previste e ogni ulteriore adempimento relativo alla realizzazione del servizio civile universale, comprese l'amministrazione e la gestione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 24, sono svolti dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, competente in materia di servizio civile nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Ai fini dell'applicazione agli enti di servizio civile universale delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 22, comma 2, il termine «progetto» contenuto nell'articolo 3-bis, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, si intende riferito anche a «programmi di intervento». 4. Il rinvio all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, contenuto nell'articolo 28, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125, si intende riferito all'articolo 16, comma 1, e all'articolo 17, comma 1, del presente decreto. 5. Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e' abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 marzo 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Minniti, Ministro dell'interno Pinotti, Ministro della difesa Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 26: - Per il testo dell'art. 3-bis, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) si veda nelle note all'art. 22. - Si riporta il testo dell'art. 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64): «Art. 9 (Trattamento economico e giuridico). - 1. L'attivita' svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilita'. 2. Agli ammessi a prestare attivita' in un progetto di servizio civile compete un assegno per il servizio civile, non superiore al trattamento economico previsto per il personale militare volontario in ferma annuale, nonche' le eventuali indennita' da corrispondere in caso di servizio civile all'estero. In ogni caso non sono dovuti i benefici volti a compensare la condizione militare. La misura del compenso dovuto ai volontari del servizio civile nazionale e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tenendo conto delle disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 28, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo): «Art. 28 (Personale impiegato all'estero nelle attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo. Collocamento in aspettativa dei pubblici dipendenti). - 1. (Omissis). 2. L'Italia riconosce e promuove il volontariato prestato nell'ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo. Le organizzazioni della societa' civile e gli altri soggetti di cui all'art. 26 possono impiegare il personale di cui al comma 1 del presente articolo anche a titolo volontario, senza la costituzione di un rapporto di lavoro. In questo caso, l'inquadramento giuridico ed economico di detto personale e' parametrato su quello stabilito dall'art. 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e successive modificazioni, con oneri integralmente a carico delle organizzazioni e degli altri soggetti di cui al secondo periodo del presente comma. (Omissis).». - Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64), abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2002, n. 99.