Art. 26 
 
Decorrenze, disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni 
 
  1. Le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente decreto,  gli
articoli 23 e 27, nonche' gli articoli 24 e 25 con  riferimento  alla
disciplina del primo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal
1° settembre 2017. Le disposizioni di cui al Capo  III  del  presente
decreto, l'articolo 22, nonche' gli articoli 24 e 25 con  riferimento
alla disciplina del  secondo  ciclo  di  istruzione  si  applicano  a
decorrere dal 1° settembre 2018. 
  2. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017, all'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del  2009,  n.  122
dopo le parole «del presente regolamento» sono soppresse le seguenti:
«ivi comprese  quelle  relative  alla  prova  scritta  nazionale  per
l'esame di Stato del primo ciclo».  Con  effetto  a  partire  dal  1°
settembre 2018, l'articolo 6, comma 3, ultimo  periodo,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80,  e'  sostituito
dal seguente: «Tali rilevazioni sono  effettuate  su  base  censuaria
nelle classi seconda e quinta  della  scuola  primaria,  terza  della
scuola secondaria di primo  grado,  seconda  e  ultima  della  scuola
secondaria di secondo grado e comunque entro il limite,  a  decorrere
dall'anno 2013, dell'assegnazione finanziaria disposta a  valere  sul
Fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204.». 
  3. Con effetto a partire dal 1° settembre  2017  sono  disposte  le
seguenti abrogazioni: 
    a) articoli 146, comma 2, 179, comma 2, e 185, commi 3 e  4,  del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
    b) articolo 8, commi 1, 2 e 4, e articolo 11, commi da 1 a 6, del
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; 
    c) articolo 3, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 3-bis del decreto-legge  1°
settembre 2008, n. 137, convertito nella legge 30  ottobre  2008,  n.
169; 
    d) articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7  settembre  2007,  n.
147 convertito, con modificazioni dalla legge  25  ottobre  2007,  n.
176. 
  4. Con effetto a partire dal 1° settembre  2018  sono  disposte  le
seguenti abrogazioni: 
    a) articoli 1, 2, commi da 1 a 7, 3, 4, commi da 1 a 9 e 11 e 12,
nonche' articoli 5 e 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425; 
    b) articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n.
53. 
  5. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 le  disposizioni  di
cui agli articoli 7, 9, comma 1, 10, comma 1, e 13  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22  giugno  del  2009,  n.  122,  nonche'
l'articolo 2, comma 2, e 3 del decreto-legge 1°  settembre  2008,  n.
137, convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169 cessano di  avere
efficacia con riferimento  alle  istituzioni  scolastiche  del  primo
ciclo di istruzione. 
  6. Con effetto a partire dal 1° settembre  2017  cessano  di  avere
efficacia: 
    a) gli articoli 1, 2, 3, 8, comma 1, articolo 9, commi 2, 3 e  4,
articolo 14, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica
22 giugno del 2009, n. 122. 
  Con effetto a partire  dal  1°  settembre  2018  cessano  di  avere
efficacia: 
    a) le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, fatto salvo l'articolo 9, comma 8; 
    b) gli articoli 6, 8, commi da 3 a 6, articolo 9, commi  5  e  6,
articolo 10, comma 2, articolo 11, articolo 14, comma 3, del  decreto
del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122. 
 
          Note all'art. 26: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  13  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  giugno  2009,   n.   122
          (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti  per
          la  valutazione  degli   alunni   e   ulteriori   modalita'
          applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e  3  del
          decreto-legge 1 settembre 2008,  n.  137,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2008,  n.  169),
          pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  19  agosto  2009,  n.
          191,come novellato  dal  presente  decreto  legislativo,  a
          partire dal 1° settembre 2017: 
              «Art.13 (Scuole italiane  all'estero).  -  1.  Per  gli
          alunni  delle  scuole  italiane  all'estero  le  norme  del
          presente regolamento sono applicate a  decorrere  dall'anno
          scolastico 2009/2010.». 
              - Si riporta l'art. 6 del d.P.R. 28 marzo 2013,  n.  80
          (Regolamento  sul  sistema  nazionale  di  valutazione   in
          materia  di  istruzione  e  formazione),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2013, n.  155,  come  novellato
          dal  presente  decreto  legislativo,  a  partire   dal   1°
          settembre 2018: 
              «Art. 6 (Procedimento di valutazione).  -  1.  Ai  fini
          dell'art.  2   il   procedimento   di   valutazione   delle
          istituzioni scolastiche si sviluppa, in modo da valorizzare
          il ruolo delle  scuole  nel  processo  di  autovalutazione,
          sulla base dei protocolli di valutazione e  delle  scadenze
          temporali stabilite dalla conferenza  di  cui  all'art.  2,
          comma 5, nelle seguenti fasi, ed e' assicurato  nell'ambito
          delle risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili
          in base al piano di riparto del Fondo di cui all'art. 7 del
          decreto legislativo 5 giugno  1998,  n.  204,  a  decorrere
          dall'anno 2013: 
                a) autovalutazione delle istituzioni scolastiche: 
                  1) analisi e verifica del  proprio  servizio  sulla
          base dei dati resi disponibili dal sistema informativo  del
          Ministero, delle rilevazioni sugli  apprendimenti  e  delle
          elaborazioni sul valore aggiunto  restituite  dall'Invalsi,
          oltre a ulteriori elementi  significativi  integrati  dalla
          stessa scuola; 
                  2) elaborazione di un rapporto  di  autovalutazione
          in formato elettronico, secondo un  quadro  di  riferimento
          predisposto dall'Invalsi, e formulazione  di  un  piano  di
          miglioramento; 
                b) valutazione esterna: 
                  1)  individuazione  da  parte  dell'Invalsi   delle
          situazioni  da  sottoporre  a  verifica,  sulla   base   di
          indicatori di efficienza ed efficacia previamente  definiti
          dall'Invalsi medesimo; 
                  2) visite dei nuclei di cui al comma 2, secondo  il
          programma e i  protocolli  di  valutazione  adottati  dalla
          conferenza ai sensi dell'art. 2, comma 5; 
                  3)  ridefinizione  da   parte   delle   istituzioni
          scolastiche dei piani di miglioramento in base  agli  esiti
          dell'analisi effettuata dai nuclei; 
                c) azioni di miglioramento: 
                  1)  definizione  e  attuazione   da   parte   delle
          istituzioni scolastiche degli interventi migliorativi anche
          con il supporto dell'Indire o attraverso la  collaborazione
          con   universita',   enti    di    ricerca,    associazioni
          professionali e culturali. Tale collaborazione avviene  nei
          limiti delle risorse  umane  e  finanziarie  disponibili  e
          senza determinare nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica; 
                d)   rendicontazione   sociale   delle    istituzioni
          scolastiche: 
                  1)   pubblicazione,   diffusione   dei    risultati
          raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in
          una dimensione di trasparenza  sia  in  una  dimensione  di
          condivisione e promozione al miglioramento del servizio con
          la comunita' di appartenenza. 
              2. I nuclei di valutazione esterna sono  costituiti  da
          un dirigente tecnico del contingente  ispettivo  e  da  due
          esperti scelti dall'elenco di  cui  all'art.  3,  comma  1,
          lettera f). Al dirigente  tecnico  non  spettano  compensi,
          gettoni o indennita' comunque denominate per lo svolgimento
          delle  attivita'  di   valutazione.   L'Invalsi   definisce
          annualmente i compensi  per  gli  esperti  impiegati  nelle
          medesime attivita', a decorrere dall'anno  2013,  entro  il
          limite delle  risorse  annualmente  assegnate  in  sede  di
          riparto del Fondo di cui all'art. 7 del decreto legislativo
          5 giugno 1998, n. 204. 
              3. Fermo restando quanto previsto dall'art.  51,  comma
          2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  4  aprile  2012,  n.  35,  le
          istituzioni  scolastiche   sono   soggette   a   periodiche
          rilevazioni   nazionali   sugli   apprendimenti   e   sulle
          competenze  degli  studenti,  predisposte   e   organizzate
          dall'Invalsi anche in  raccordo  alle  analoghe  iniziative
          internazionali. Tali rilevazioni sono  effettuate  su  base
          censuaria  nelle  classi  seconda  e  quinta  della  scuola
          primaria, terza della scuola  secondaria  di  primo  grado,
          seconda e ultima della scuola secondaria di secondo grado e
          comunque entro  il  limite,  a  decorrere  dall'anno  2013,
          dell'assegnazione finanziaria disposta a valere  sul  Fondo
          di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
          204. 
              4. Le azioni di cui al comma 1  sono  dirette  anche  a
          evidenziare  le  aree  di  miglioramento  organizzativo   e
          gestionale  delle  istituzioni   scolastiche   direttamente
          riconducibili  al  dirigente  scolastico,  ai  fini   della
          valutazione dei risultati della  sua  azione  dirigenziale,
          secondo  quanto   previsto   dall'art.   25   del   decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, e  dal  contratto  collettivo  nazionale  di
          lavoro. 
              5. I piani di miglioramento, con i risultati conseguiti
          dalle singole istituzioni scolastiche, sono  comunicati  al
          direttore  generale  del  competente   Ufficio   scolastico
          regionale, che ne tiene conto ai fini della  individuazione
          degli obiettivi da assegnare  al  dirigente  scolastico  in
          sede  di  conferimento  del  successivo  incarico  e  della
          valutazione di cui al comma 4.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 146,  179,  e  185
          del  decreto   legislativo   16   aprile   1994,   n.   297
          (Approvazione   del   testo   unico   delle    disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  19  maggio  1994,  n.  115,  S.O.,  cosi'   come
          modificati dal presente decreto legislativo, a partire  dal
          1 settembre 2017: 
              «Art.146 (Abolizione esami di riparazione e di  seconda
          sessione). - 1. Sono aboliti nella  scuola  elementare  gli
          esami di riparazione e quelli di seconda sessione. 
              2. (abrogato)» 
              «Art.179 (Abolizione degli esami di  riparazione  e  di
          seconda sessione). - 1. Sono aboliti nella scuola media gli
          esami di riparazione e quelli di seconda sessione. 
              2. (abrogato)» 
              «Art.185 (Esame di licenza e commissione esaminatrice).
          - 1. 
              2. 
              3. (abrogato) 
              4. (abrogato) 
              5. Il candidato privatista che non ottenga la licenza e
          che non abbia la idoneita' alla terza classe  della  scuola
          media,  ha  facolta',  a  giudizio  della  commissione,  di
          iscriversi alla terza classe.» 
              - Si riporta il testo degli artt.  8  e  11del  decreto
          legislativo 19 febbraio  2004,  n.  59  (Definizione  delle
          norme generali relative  alla  scuola  dell'infanzia  e  al
          primo ciclo dell'istruzione,  a  norma  dell'art.  1  della
          legge 28 marzo 2003,  n.  53),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 2 marzo 2004, n. 51, S.O.,  come  modificati  dal
          presente decreto legislativo, a partire  dal  1°  settembre
          2017: 
              «Art. 8 (La valutazione nella scuola  primaria).  -  1.
          (abrogato) 
              2. (abrogato) 
              3. Il miglioramento dei  processi  di  apprendimento  e
          della  relativa   valutazione,   nonche'   la   continuita'
          didattica, sono assicurati anche attraverso  la  permanenza
          dei docenti nella sede di titolarita' almeno per  il  tempo
          corrispondente al periodo didattico. 
              4. (abrogato)» 
              «Art.11 (Valutazione, scrutini ed esami). - 
              1. - 6. (abrogati) 
              7. Il miglioramento dei  processi  di  apprendimento  e
          della  relativa   valutazione,   nonche'   la   continuita'
          didattica, sono assicurati anche attraverso  la  permanenza
          dei docenti nella sede di titolarita', almeno per il  tempo
          corrispondente al periodo didattico.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, del decreto legge 1°
          settembre 2008, n. 137 (Disposizioni urgenti in materia  di
          istruzione  e  universita'),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 1 settembre 2008, n. 204 e convertito  in  legge,
          con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2008,  n.  169,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  31  ottobre  2008,  n.
          256,   cosi'   come   modificato   dal   presente   decreto
          legislativo, a partire dal 1^ settembre 2017: 
              «Art. 3 (Valutazione del  rendimento  scolastico  degli
          studenti). - 1. - 3-bis. (abrogati) 
              4. Il comma 3 dell'art. 13 del decreto  legislativo  17
          ottobre 2005, n. 226, e' abrogato. 
              5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
          2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          si provvede al coordinamento delle  norme  vigenti  per  la
          valutazione  degli  studenti,  tenendo  conto   anche   dei
          disturbi specifici di  apprendimento  e  della  disabilita'
          degli  alunni,  e  sono   stabilite   eventuali   ulteriori
          modalita' applicative del presente articolo.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 del  decreto-legge  7
          settembre 2007, n. 147 convertito, con modificazioni, dalla
          legge  25  ottobre  2007,  n.  176,  recante  «Disposizioni
          urgenti   per   assicurare   l'ordinato   avvio   dell'anno
          scolastico  2007-2008  ed  in  materia  di   concorsi   per
          ricercatori  universitari»,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 7 settembre 2007, n. 208, cosi'  come  modificato
          dal  presente  decreto  legislativo,  a  decorrere  dal  1°
          settembre 2017: 
              «Art. 1 (Norme in materia di ordinamenti scolastici). -
          1. Al  fine  di  realizzare  gli  obiettivi  formativi  del
          curriculum  arricchito  e'   reintrodotta,   nella   scuola
          primaria, l'organizzazione di classi  funzionanti  a  tempo
          pieno,  con  un  orario  settimanale   di   quaranta   ore,
          comprensivo del tempo dedicato alla mensa. Conseguentemente
          e' richiamato in vigore l'art.  130,  comma  2,  del  testo
          unico delle disposizioni legislative vigenti in materia  di
          istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di
          cui aldecreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel quale
          sono soppresse le parole: «,  entro  il  limite  dei  posti
          funzionanti nell'anno scolastico 1988-1989,».  La  predetta
          organizzazione e' realizzata  nei  limiti  della  dotazione
          complessiva  dell'organico  di  diritto   determinata   con
          decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
          con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  ai  sensi
          dell'art. 22, comma 2, della legge  28  dicembre  2001,  n.
          448.  Il  numero  dei  posti  complessivamente  attivati  a
          livello nazionale per le attivita' di tempo pieno  e  tempo
          prolungato    deve    essere    individuato     nell'ambito
          dell'organico di cui al secondo periodo e nel rispetto  dei
          limiti di spesa previsti  a  legislazione  vigente  per  il
          personale della scuola e senza nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica. 
              Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni,   di    seguito    denominata    «Conferenza
          unificata», definisce un  piano  triennale  di  intervento,
          anche in relazione alle competenze delle regioni in materia
          di diritto allo studio  e  di  programmazione  dell'offerta
          formativa, volto, in particolare, a:a)  individuare  misure
          di incentivazione  e  sostegno  finalizzate  all'incremento
          dell'offerta  di  classi  a  tempo  pieno  da  parte  delle
          istituzioni  scolastiche  anche  al   fine   di   garantire
          condizioni di  accesso  omogenee  su  tutto  il  territorio
          nazionale;b) sostenere la qualita' del  modello  del  tempo
          pieno, anche in relazione  alle  esigenze  di  sostegno  ai
          disabili e di integrazione sociale e culturale  dei  minori
          immigrati. Il predetto piano e' finanziato sulla base delle
          risorse definite  in  sede  di  intesa  con  la  Conferenza
          unificata, nell'ambito delle  esistenti  disponibilita'  di
          bilancio. 
              2. All'art. 2, comma 4 della legge 10 dicembre 1997, n.
          425, come modificato dalla legge 11 gennaio 2007, n.  1,  i
          primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: 
              «I candidati  esterni  debbono  presentare  domanda  di
          ammissione  agli  esami  di  Stato  indicando,  in   ordine
          preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui  intendono
          sostenere  l'esame  al   dirigente   preposto   all'ufficio
          scolastico regionale territorialmente competente, il  quale
          provvede ad assegnare i candidati medesimi, nel rispetto di
          quanto  previsto  dall'art.  4,  agli  istituti  scolastici
          statali o paritari aventi sede nel comune di residenza  del
          candidato stesso ovvero, in  caso  di  assenza  nel  comune
          dell'indirizzo di  studio  indicato  nella  domanda,  nella
          provincia e, nel  caso  di  assenza  anche  in  questa  del
          medesimo indirizzo, nella  regione.  Eventuali  deroghe  al
          superamento  dell'ambito  organizzativo  regionale   devono
          essere autorizzate, previa valutazione dei motivi  addotti,
          dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale  di
          provenienza, al quale va presentata la relativa  richiesta.
          Gli esami preliminari, ove prescritti, sono  sostenuti  dai
          candidati esterni presso le  istituzioni  scolastiche  loro
          assegnate come sede di esame.». 
              3. Il limite  di  spesa  di  euro  138.000.000  di  cui
          all'art. 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1,  e'
          elevato ad euro 183.000.000 a decorrere dal  2007,  per  la
          corresponsione dei compensi ai commissari  degli  esami  di
          Stato del Sistema  nazionale  di  istruzione.  Al  relativo
          onere, pari ad euro 45.000.000 annui, a decorrere dal 2007,
          si    provvede    mediante     corrispondente     riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma  634,
          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              4. (abrogato). 
              5. All'art. 6, comma  1,  del  decreto  legislativo  19
          novembre 2004, n. 286, come modificato dall'art.  1,  comma
          612, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  il
          primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il  comitato  di
          indirizzo e' composto dal Presidente e da due  membri,  nel
          rispetto del principio di pari opportunita', in possesso di
          requisiti  di  qualificazione  scientifica   e   conoscenza
          riconosciuta dei sistemi di  istruzione  e  valutazione  in
          Italia e all'estero. Almeno uno dei membri  deve  provenire
          dal mondo della scuola.». A decorrere dall'anno  scolastico
          2007-2008 il Ministro della pubblica istruzione fissa,  con
          direttiva annuale, gli obiettivi della valutazione  esterna
          condotta dal Servizio nazionale di valutazione in relazione
          al sistema scolastico e ai livelli di  apprendimento  degli
          studenti,   per   effettuare   verifiche    periodiche    e
          sistematiche sulle conoscenze e abilita' degli studenti, di
          norma, alla classe seconda e quinta della scuola  primaria,
          alla prima e terza classe  della  scuola  secondaria  di  I
          grado e alla seconda e quinta  classe  del  secondo  ciclo,
          nonche' altre rilevazioni necessarie per la valutazione del
          valore aggiunto realizzato dalle scuole. 
              6. 
              7. Al fine di dare  attuazione,  per  l'anno  2007,  al
          punto  12)  dell'Accordo-quadro   sancito   in   Conferenza
          unificata del 14  giugno  2007,  diretto  a  realizzare  le
          iniziative di cui all'art. 1, comma  630,  della  legge  27
          dicembre 2006, n.  296,  all'onere  di  euro  9.783.656  di
          pertinenza del  Ministero  della  solidarieta'  sociale  si
          provvede mediante utilizzo delle disponibilita',  in  conto
          residui,  relative  all'autorizzazione  di  spesa  di   cui
          all'art. 91 della legge 27 dicembre 2002,  n.  289,  che  a
          tale fine e' versata all'entrata del bilancio  dello  Stato
          per essere riassegnata alla competente unita'  previsionale
          di base dello  stato  di  previsione  del  Ministero  della
          pubblica  istruzione   per   l'anno   2007.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              8. All'art. 1, comma 4-bis, della legge 10 marzo  2000,
          n.  62,  e  successive  modificazioni,  le  parole:   «alla
          medesima  data  nelle  scuole  materne  che   chiedono   il
          riconoscimento»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nelle
          scuole  dell'infanzia   riconosciute   paritarie»   ed   e'
          aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale  disposizione
          si applica  fino  alla  conclusione  dei  corsi  abilitanti
          appositamente istituiti.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 2 e 4, della legge
          10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli
          esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
          secondaria superiore), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          12  dicembre  1997,  n.  289,  cosi'  come  modificati  dal
          presente decreto legislativo, con effetto a partire  dal  1
          settembre 2018: 
              «Art. 2 (Ammissione). - 1. - 7. (abrogati) 
              8. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno,
          con abbreviazione di un anno per merito, il  corrispondente
          esame  di  qualifica  o  di  licenza  di  maestro   d'arte,
          rispettivamente gli alunni degli istituti  professionali  e
          degli istituti d'arte che, nello scrutinio  finale  per  la
          promozione alla classe terza, abbiano riportato non meno di
          otto decimi in ciascuna disciplina, abbiano  riportato  una
          valutazione  non  inferiore  a  sette  decimi  in  ciascuna
          disciplina al termine del primo anno e non siano incorsi in
          ripetenze,  ferme  restando  le   specifiche   disposizioni
          concernenti      la      valutazione      dell'insegnamento
          dell'educazione fisica.». 
              «Art. 4  (Commissione  e  sede  d'esame).  -  1.  -  9.
          (abrogati) 
              10. I compensi per i  presidenti  e  per  i  componenti
          delle commissioni sono  onnicomprensivi  e  sostitutivi  di
          qualsiasi altro emolumento  e  rimborso  spese;  essi  sono
          differenziati in relazione alla funzione di presidente,  di
          commissario  esterno  e  di  commissario  interno.  Per   i
          presidenti e per i commissari esterni si  tiene  conto  dei
          tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di  residenza
          a quella di esame. La misura dei compensi e'  stabilita  in
          sede  di  contrattazione  collettiva   del   comparto   del
          personale della scuola. In mancanza di  norme  contrattuali
          al riguardo, alla determinazione della misura dei  compensi
          si  provvede  con  decreto  del  Ministro  della   pubblica
          istruzione,  adottato   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle  finanze.  L'onere  previsto  per  il
          compenso spettante ai commissari esterni  e  ai  presidenti
          delle commissioni degli istituti paritari e degli  istituti
          pareggiati e legalmente riconosciuti in  cui  continuano  a
          funzionare corsi di studio ai sensi dell'art. 1-bis,  comma
          6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n.  250,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e' a
          carico dello Stato.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 28  marzo
          2003, n. 53 (Delega al Governo  per  la  definizione  delle
          norme generali sull'istruzione  e  dei  livelli  essenziali
          delle prestazioni in materia  di  istruzione  e  formazione
          professionale),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   2
          aprile 2003, n. 77,  cosi'  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo, con effetto a partire dal 1  settembre
          2018: 
              «Art.  3  (Valutazione  degli  apprendimenti  e   della
          qualita'  del  sistema  educativo  di   istruzione   e   di
          formazione). - 1. Con i decreti  di  cui  all'art.  1  sono
          dettate le norme generali  sulla  valutazione  del  sistema
          educativo  di  istruzione   e   di   formazione   e   degli
          apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti
          principi e criteri direttivi: 
                a)  la  valutazione,  periodica  e   annuale,   degli
          apprendimenti  e  del  comportamento  degli  studenti   del
          sistema educativo di  istruzione  e  di  formazione,  e  la
          certificazione delle competenze  da  essi  acquisite,  sono
          affidate ai  docenti  delle  istituzioni  di  istruzione  e
          formazione frequentate; agli stessi docenti e' affidata  la
          valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio  al
          periodo  successivo;  il  miglioramento  dei  processi   di
          apprendimento e  della  relativa  valutazione,  nonche'  la
          continuita' didattica, sono assicurati anche attraverso una
          congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarita'; 
                b)  ai   fini   del   progressivo   miglioramento   e
          dell'armonizzazione   della   qualita'   del   sistema   di
          istruzione e di formazione,  l'Istituto  nazionale  per  la
          valutazione del sistema di  istruzione  effettua  verifiche
          periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilita' degli
          studenti  e   sulla   qualita'   complessiva   dell'offerta
          formativa delle istituzioni  scolastiche  e  formative;  in
          funzione dei  predetti  compiti  vengono  rideterminate  le
          funzioni e la struttura del predetto Istituto; 
                c) (abrogata).». 
              - Si riporta il testo degli articoli 7, 9, 10, e 13 del
          decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009,
          n.  122  (Regolamento  recante  coordinamento  delle  norme
          vigenti  per  la  valutazione  degli  alunni  e   ulteriori
          modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2
          e  3  del  decreto-legge  1°  settembre   2008,   n.   137,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008,
          n. 169), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  19  agosto
          2009, n. 191, precisando che la  limitazione  di  efficacia
          riguarda solo le istituzioni scolastiche del primo ciclo di
          istruzione a decorrere dal  1  settembre  2017,  mentre  le
          norme restano interamente efficaci per il secondo ciclo  di
          istruzione: 
              «Art.  7  (Valutazione  del  comportamento).  -  1.  La
          valutazione del comportamento  degli  alunni  nelle  scuole
          secondarie di primo e di secondo grado, di cui  all'art.  2
          del decreto-legge, si propone di favorire l'acquisizione di
          una coscienza civile basata  sulla  consapevolezza  che  la
          liberta' personale si realizza nell'adempimento dei  propri
          doveri,  nella  conoscenza  e  nell'esercizio  dei   propri
          diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che
          governano la  convivenza  civile  in  generale  e  la  vita
          scolastica in particolare.  Dette  regole  si  ispirano  ai
          principi di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni. 
              2. La valutazione del comportamento con voto  inferiore
          a sei decimi in sede di scrutinio intermedio  o  finale  e'
          decisa dal consiglio di classe  nei  confronti  dell'alunno
          cui  sia  stata  precedentemente  irrogata   una   sanzione
          disciplinare ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del
          Presidente della Repubblica  24  giugno  1998,  n.  249,  e
          successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la
          responsabilita' nei contesti di cui al comma 1 dell'art.  2
          del decreto-legge, dei comportamenti: 
                a) previsti dai commi  9  e  9-bis  dell'art.  4  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,  n.
          249, e successive modificazioni; 
                b) che violino i doveri di cui ai  commi  1,  2  e  5
          dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica  24
          giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni. 
              3. La valutazione del comportamento con voto  inferiore
          a sei decimi deve essere motivata con riferimento  ai  casi
          individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in  sede
          di scrutinio intermedio e finale. 
              4. Ciascuna istituzione scolastica  puo'  autonomamente
          determinare,   nei   limiti   delle   risorse   finanziarie
          disponibili  a  legislazione  vigente,  anche  in  sede  di
          elaborazione del piano dell'offerta  formativa,  iniziative
          finalizzate  alla  promozione  e  alla  valorizzazione  dei
          comportamenti positivi, alla prevenzione  di  atteggiamenti
          negativi, al coinvolgimento attivo  dei  genitori  e  degli
          alunni, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di
          istituto, dal patto educativo di corresponsabilita' di  cui
          all'art. 5-bis del decreto del Presidente della  Repubblica
          24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e dalle
          specifiche  esigenze  della  comunita'  scolastica  e   del
          territorio. In  nessun  modo  le  sanzioni  sulla  condotta
          possono essere applicate agli  alunni  che  manifestino  la
          propria  opinione  come   previsto   dall'art.   21   della
          Costituzione della Repubblica italiana.». 
              «Art. 9 (Valutazione degli alunni con  disabilita').  -
          1.La valutazione degli alunni con  disabilita'  certificata
          nelle forme e con le modalita' previste dalle  disposizioni
          in vigore e' riferita al comportamento, alle  discipline  e
          alle  attivita'  svolte  sulla  base  del  piano  educativo
          individualizzato previsto dall'art. 314, comma 4, del testo
          unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed  e'
          espressa  con  voto  in  decimi  secondo  le  modalita'   e
          condizioni indicate nei precedenti articoli. 
              2.  Per  l'esame  conclusivo  del  primo   ciclo   sono
          predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili
          a  legislazione  vigente,  prove  di  esame  differenziate,
          comprensive  della  prova  a  carattere  nazionale  di  cui
          all'art. 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del
          2004  e  successive  modificazioni,   corrispondenti   agli
          insegnamenti impartiti,  idonee  a  valutare  il  progresso
          dell'alunno in rapporto alle sue potenzialita' e ai livelli
          di apprendimento iniziali.  Le  prove  sono  adattate,  ove
          necessario    in    relazione    al     piano     educativo
          individualizzato,  a  cura  dei   docenti   componenti   la
          commissione.   Le   prove   differenziate   hanno    valore
          equivalente a quelle  ordinarie  ai  fini  del  superamento
          dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza. 
              3. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo  sono
          sostenute  anche  con  l'uso  di  attrezzature  tecniche  e
          sussidi didattici, nonche' di ogni altra forma  di  ausilio
          tecnico loro necessario, previsti dall'art. 315,  comma  1,
          lettera b), del testo unico di cui al  decreto  legislativo
          n. 297 del 1994. Sui diplomi di  licenza  e'  riportato  il
          voto finale in decimi, senza menzione  delle  modalita'  di
          svolgimento e di differenziazione delle prove. 
              4. Agli alunni con disabilita' che  non  conseguono  la
          licenza e' rilasciato un attestato  di  credito  formativo.
          Tale  attestato  e'  titolo  per  l'iscrizione  e  per   la
          frequenza  delle  classi  successive,  ai  soli  fini   del
          riconoscimento  di  crediti  formativi  validi  anche   per
          l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione. 
              5. Gli  alunni  con  disabilita'  sostengono  le  prove
          dell'esame  di   Stato   conclusivo   del   secondo   ciclo
          dell'istruzione secondo le modalita' previste dall'art. 318
          del testo unico di cui al decreto legislativo  n.  297  del
          1994. 
              6. All'alunno con disabilita' che ha svolto un percorso
          didattico differenziato e  non  ha  conseguito  il  diploma
          attestante il superamento dell'esame  di  Stato  conclusivo
          del secondo ciclo, e' rilasciato un attestato  recante  gli
          elementi informativi relativi all'indirizzo e  alla  durata
          del corso di studi seguito, alle  materie  di  insegnamento
          comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata
          oraria complessiva destinata a ciascuna,  alle  competenze,
          conoscenze e capacita' anche professionali, acquisite e dei
          crediti formativi documentati in sede di esame.». 
              «Art. 10  (Valutazione  degli  alunni  con  difficolta'
          specifica di apprendimento (DSA)). - 1. Per gli alunni  con
          difficolta' specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente
          certificate,   la   valutazione   e   la   verifica   degli
          apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di  esame
          conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle  specifiche
          situazioni soggettive di tali alunni; a  tali  fini,  nello
          svolgimento  dell'attivita'  didattica  e  delle  prove  di
          esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie
          disponibili   a   legislazione   vigente,   gli   strumenti
          metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti
          piu' idonei. 
              2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami
          non viene fatta menzione delle modalita' di  svolgimento  e
          della differenziazione delle prove.». 
              «Art. 13 (Scuole italiane all'estero).  -  1.  Per  gli
          alunni  delle  scuole  italiane  all'estero  le  norme  del
          presente regolamento, ivi  comprese  quelle  relative  alla
          prova scritta nazionale per  l'esame  di  Stato  del  primo
          ciclo, sono  applicate  a  decorrere  dall'anno  scolastico
          2009/2010.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 8, 9 e 14
          del decreto del Presidente della Repubblica 22  giugno  del
          2009, n. 122 (Regolamento recante coordinamento delle norme
          vigenti  per  la  valutazione  degli  alunni  e   ulteriori
          modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2
          e  3  del  decreto-legge  1°  settembre   2008,   n.   137,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008,
          n. 169), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  19  agosto
          2009, n. 191: 
              «Art.  1  (Oggetto  del  regolamento  -   finalita'   e
          caratteri della valutazione). - 1. Il presente  regolamento
          provvede al coordinamento delle disposizioni concernenti la
          valutazione degli alunni, tenendo conto anche dei  disturbi
          specifici  di  apprendimento  e  della  disabilita'   degli
          alunni,  ed  enuclea   le   modalita'   applicative   della
          disciplina regolante la  materia  secondo  quanto  previsto
          dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 1° settembre  2008,
          n. 137,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          ottobre 2008, n. 169, di seguito indicato: «decreto-legge». 
              2.  La  valutazione   e'   espressione   dell'autonomia
          professionale propria della  funzione  docente,  nella  sua
          dimensione  sia   individuale   che   collegiale,   nonche'
          dell'autonomia  didattica  delle  istituzioni  scolastiche.
          Ogni alunno ha diritto ad  una  valutazione  trasparente  e
          tempestiva, secondo quanto previsto dall'art. 2,  comma  4,
          terzo periodo, del decreto del Presidente della  Repubblica
          24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni. 
              3.  La  valutazione  ha  per  oggetto  il  processo  di
          apprendimento, il comportamento e il rendimento  scolastico
          complessivo degli alunni. La valutazione concorre,  con  la
          sua finalita' anche formativa e attraverso l'individuazione
          delle potenzialita' e delle carenze di ciascun  alunno,  ai
          processi  di  autovalutazione  degli  alunni  medesimi,  al
          miglioramento dei  livelli  di  conoscenza  e  al  successo
          formativo,    anche    in    coerenza    con    l'obiettivo
          dell'apprendimento permanente di  cui  alla  «Strategia  di
          Lisbona nel settore dell'istruzione  e  della  formazione»,
          adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e
          24 marzo 2000. 
              4. Le verifiche intermedie e le valutazioni  periodiche
          e finali sul rendimento scolastico devono  essere  coerenti
          con gli  obiettivi  di  apprendimento  previsti  dal  piano
          dell'offerta   formativa,   definito   dalle    istituzioni
          scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. 
              5.  Il  collegio  dei  docenti  definisce  modalita'  e
          criteri per assicurare omogeneita', equita'  e  trasparenza
          della  valutazione,  nel  rispetto  del   principio   della
          liberta' di insegnamento. Detti criteri e  modalita'  fanno
          parte integrante del piano dell'offerta formativa. 
              6.  Al  termine  dell'anno  conclusivo   della   scuola
          primaria,  della  scuola   secondaria   di   primo   grado,
          dell'adempimento  dell'obbligo  di  istruzione   ai   sensi
          dell'art. 1, comma 622, della legge 27  dicembre  2006,  n.
          296, e successive modificazioni,  nonche'  al  termine  del
          secondo  ciclo  dell'istruzione,  la  scuola  certifica   i
          livelli di apprendimento raggiunti da  ciascun  alunno,  al
          fine di sostenere i processi di apprendimento, di  favorire
          l'orientamento  per  la  prosecuzione   degli   studi,   di
          consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi  e
          sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro. 
              7. Le istituzioni scolastiche assicurano alle  famiglie
          una  informazione   tempestiva   circa   il   processo   di
          apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata  nei
          diversi momenti del percorso scolastico,  avvalendosi,  nel
          rispetto  delle  vigenti   disposizioni   in   materia   di
          riservatezza, anche degli strumenti offerti  dalle  moderne
          tecnologie. 
              8. La valutazione nel primo  ciclo  dell'istruzione  e'
          effettuata secondo quanto previsto dagli articoli  8  e  11
          del  decreto  legislativo  19  febbraio  2004,  n.  59,   e
          successive  modificazioni,  dagli  articoli  2  e   3   del
          decreto-legge,  nonche'  dalle  disposizioni  del  presente
          regolamento. 
              9. I minori con cittadinanza non italiana presenti  sul
          territorio  nazionale,  in  quanto   soggetti   all'obbligo
          d'istruzione  ai  sensi  dell'art.  45  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.  394,  sono
          valutati nelle forme e nei modi previsti  per  i  cittadini
          italiani.». 
              «Art. 2 (Valutazione degli alunni nel  primo  ciclo  di
          istruzione). - 1. La valutazione, periodica e finale, degli
          apprendimenti  e'  effettuata  nella  scuola  primaria  dal
          docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della
          classe e, nella  scuola  secondaria  di  primo  grado,  dal
          consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico  o
          da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario,
          a maggioranza. 
              2. I voti numerici attribuiti, ai sensi degli  articoli
          2 e 3 del  decreto-legge,  nella  valutazione  periodica  e
          finale, sono riportati anche in lettere  nei  documenti  di
          valutazione  degli  alunni,  adottati   dalle   istituzioni
          scolastiche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 14, comma
          2, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  8  marzo
          1999, n. 275. 
              3.  Nella  scuola  secondaria   di   primo   grado   la
          valutazione con voto numerico espresso in  decimi  riguarda
          anche l'insegnamento dello  strumento  musicale  nei  corsi
          ricondotti ad ordinamento ai sensi dell'art. 11,  comma  9,
          della legge 3 marzo 1999, n. 124. 
              4. La  valutazione  dell'insegnamento  della  religione
          cattolica resta disciplinata dall'art. 309 del testo  unico
          delle  disposizioni  legislative  vigenti  in  materia   di
          istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di
          cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  ed  e'
          comunque espressa  senza  attribuzione  di  voto  numerico,
          fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al  punto
          5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo  1985,  n.
          121. 
              5. I docenti di  sostegno,  contitolari  della  classe,
          partecipano alla valutazione di tutti  gli  alunni,  avendo
          come  oggetto  del  proprio  giudizio,  relativamente  agli
          alunni disabili, i criteri a norma dell'art. 314, comma  2,
          del testo unico di cui al  decreto  legislativo  16  aprile
          1994,  n.  297.  Qualora  un  alunno  con  disabilita'  sia
          affidato a piu' docenti del sostegno, essi si esprimono con
          un unico voto. Il personale docente esterno e  gli  esperti
          di cui si  avvale  la  scuola,  che  svolgono  attivita'  o
          insegnamenti   per   l'ampliamento   e   il   potenziamento
          dell'offerta formativa, ivi compresi i  docenti  incaricati
          delle   attivita'   alternative   all'insegnamento    della
          religione cattolica, forniscono preventivamente ai  docenti
          della   classe    elementi    conoscitivi    sull'interesse
          manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno. 
              6.  L'ammissione  o  la  non  ammissione  alla   classe
          successiva,  in  sede  di  scrutinio  conclusivo  dell'anno
          scolastico, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo
          delegato, e' deliberata secondo le disposizioni di cui agli
          articoli 2 e 3 del decreto-legge. 
              7. Nel caso in cui l'ammissione alla classe  successiva
          sia   comunque   deliberata   in   presenza   di    carenze
          relativamente  al   raggiungimento   degli   obiettivi   di
          apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica
          nota al riguardo nel documento individuale  di  valutazione
          di cui al  comma  2  ed  a  trasmettere  quest'ultimo  alla
          famiglia dell'alunno. 
              8. La valutazione del comportamento  degli  alunni,  ai
          sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del decreto
          legislativo n. 59 del 2004, e successive  modificazioni,  e
          dell'art. 2 del decreto-legge, e' espressa: 
                a)  nella  scuola  primaria   dal   docente,   ovvero
          collegialmente  dai  docenti  contitolari   della   classe,
          attraverso un  giudizio,  formulato  secondo  le  modalita'
          deliberate  dal  collegio  dei   docenti,   riportato   nel
          documento di valutazione; 
                b) nella scuola secondaria di primo grado,  con  voto
          numerico  espresso  collegialmente  in  decimi   ai   sensi
          dell'art.  2  del  decreto-legge;  il  voto   numerico   e'
          illustrato con specifica nota e riportato anche in  lettere
          nel documento di valutazione. 
              9. La valutazione  finale  degli  apprendimenti  e  del
          comportamento  dell'alunno  e'  riferita  a  ciascun   anno
          scolastico. 
              10. Nella  scuola  secondaria  di  primo  grado,  ferma
          restando la frequenza richiesta dall'art. 11, comma 1,  del
          decreto  legislativo  n.  59   del   2004,   e   successive
          modificazioni, ai fini della validita' dell'anno scolastico
          e per la valutazione degli alunni, le motivate  deroghe  in
          casi eccezionali,  previsti  dal  medesimo  comma  1,  sono
          deliberate dal collegio dei docenti  a  condizione  che  le
          assenze complessive non pregiudichino  la  possibilita'  di
          procedere  alla  valutazione  stessa.  L'impossibilita'  di
          accedere alla valutazione comporta la non  ammissione  alla
          classe  successiva  o  all'esame  finale  del  ciclo.  Tali
          circostanze sono oggetto  di  preliminare  accertamento  da
          parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.». 
              «Art. 3 (Esame di  Stato  conclusivo  del  primo  ciclo
          dell'istruzione). -  1.  L'ammissione  all'esame  di  Stato
          conclusivo del  primo  ciclo  e  l'esame  medesimo  restano
          disciplinati dall'art. 11, commi 4-bis e 4-ter, del decreto
          legislativo  19  febbraio  2004,  n.  59,  come   integrato
          dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 7  settembre  2007,
          n. 147,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  25
          ottobre 2007, n. 176. 
              2. L'ammissione all'esame di Stato, ai sensi  dell'art.
          11, comma 4-bis, del decreto legislativo 19 febbraio  2004,
          n. 59, e  successive  modificazioni,  e'  disposta,  previo
          accertamento  della  prescritta  frequenza  ai  fini  della
          validita' dell'anno scolastico, nei  confronti  dell'alunno
          che ha conseguito una votazione non inferiore a sei  decimi
          in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate  con
          l'attribuzione  di  un  unico  voto  secondo  l'ordinamento
          vigente e un voto di  comportamento  non  inferiore  a  sei
          decimi. Il giudizio di idoneita' di cui all'art. 11,  comma
          4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive
          modificazioni, e'  espresso  dal  consiglio  di  classe  in
          decimi,  considerando  il  percorso   scolastico   compiuto
          dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado. 
              3.   L'ammissione   dei   candidati    privatisti    e'
          disciplinata dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo
          n. 59 del 2004, e successive modificazioni. 
              4.  Alla  valutazione  conclusiva  dell'esame  concorre
          l'esito della prova scritta nazionale di cui  all'art.  11,
          comma 4-ter, del decreto legislativo  n.  59  del  2004,  e
          successive modificazioni. I testi della prova  sono  scelti
          dal   Ministro   tra   quelli    predisposti    annualmente
          dall'Istituto nazionale per la valutazione del  sistema  di
          istruzione (INVALSI), ai sensi del predetto comma 4-ter. 
              5. L'esito dell'esame di  Stato  conclusivo  del  primo
          ciclo e' espresso secondo le modalita'  previste  dall'art.
          185, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo
          16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'art. 3,  comma
          3-bis, del decreto-legge. 
              6. All'esito dell'esame di Stato concorrono  gli  esiti
          delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova  di  cui
          al comma 4, e il giudizio di idoneita' di cui al  comma  2.
          Il voto finale e' costituito dalla media dei voti in decimi
          ottenuti nelle singole prove e nel  giudizio  di  idoneita'
          arrotondata  all'unita'  superiore  per  frazione  pari   o
          superiore a 0,5. 
              7. Per  i  candidati  di  cui  al  comma  3,  all'esito
          dell'esame di Stato  e  all'attribuzione  del  voto  finale
          concorrono solo gli esiti delle prove scritte e orali,  ivi
          compresa la prova di cui al comma 4. 
              8. Ai candidati che conseguono il  punteggio  di  dieci
          decimi  puo'  essere  assegnata  la  lode  da  parte  della
          commissione    esaminatrice    con    decisione     assunta
          all'unanimita'. 
              9. Gli esiti finali  degli  esami  sono  resi  pubblici
          mediante  affissione  all'albo  della  scuola,   ai   sensi
          dell'art. 96, comma 2, del decreto  legislativo  30  giugno
          2003, n. 196.». 
              «Art. 8 (Certificazione delle  competenze).  -  1.  Nel
          primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite  dagli
          alunni sono descritte e certificate al termine della scuola
          primaria  e,  relativamente   al   termine   della   scuola
          secondaria  di   primo   grado,   accompagnate   anche   da
          valutazione in decimi, ai sensi dell'art. 3, commi 1  e  2,
          del decreto-legge. 
              2. Per quanto riguarda il secondo ciclo  di  istruzione
          vengono utilizzate come parametro di riferimento,  ai  fini
          del rilascio della certificazione di  cui  all'art.  4  del
          decreto del Ministro della pubblica  istruzione  22  agosto
          2007, n. 139, le conoscenze, le abilita' e le competenze di
          cui all'allegato del medesimo decreto. 
              3.  La  certificazione  finale  ed   intermedia,   gia'
          individuata dall'accordo del 28  ottobre  2004  sancito  in
          sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per  il  riconoscimento
          dei crediti  formativi  e  delle  competenze  in  esito  ai
          percorsi  di  istruzione  e  formazione  professionale,  e'
          definita dall'art. 20 del decreto  legislativo  17  ottobre
          2005, n. 226. 
              4. La  certificazione  relativa  agli  esami  di  Stato
          conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria  di
          secondo grado e' disciplinata dall'art. 6  della  legge  10
          dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni. 
              5. Le certificazioni  delle  competenze  concernenti  i
          diversi gradi e  ordini  dell'istruzione  sono  determinate
          anche sulla base delle indicazioni  espresse  dall'Istituto
          nazionale per la  valutazione  del  sistema  di  istruzione
          (INVALSI) e delle principali rilevazioni internazionali. 
              6.   Con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e ricerca, ai sensi dell'art. 10, comma 3,
          del decreto del Presidente della Repubblica 8  marzo  1999,
          n. 275, sono  adottati  i  modelli  per  le  certificazioni
          relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi
          gradi e ordini dell'istruzione e si provvede ad armonizzare
          i modelli stessi alle disposizioni di cui agli articoli 2 e
          3 del decreto-legge ed a quelle del presente regolamento.». 
              «Art. 9 (Valutazione degli alunni con  disabilita').  -
          1. La valutazione degli alunni con disabilita'  certificata
          nelle forme e con le modalita' previste dalle  disposizioni
          in vigore e' riferita al comportamento, alle  discipline  e
          alle  attivita'  svolte  sulla  base  del  piano  educativo
          individualizzato previsto dall'art. 314, comma 4, del testo
          unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed  e'
          espressa  con  voto  in  decimi  secondo  le  modalita'   e
          condizioni indicate nei precedenti articoli. 
              2.  Per  l'esame  conclusivo  del  primo   ciclo   sono
          predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili
          a  legislazione  vigente,  prove  di  esame  differenziate,
          comprensive  della  prova  a  carattere  nazionale  di  cui
          all'art. 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del
          2004  e  successive  modificazioni,   corrispondenti   agli
          insegnamenti impartiti,  idonee  a  valutare  il  progresso
          dell'alunno in rapporto alle sue potenzialita' e ai livelli
          di apprendimento iniziali.  Le  prove  sono  adattate,  ove
          necessario    in    relazione    al     piano     educativo
          individualizzato,  a  cura  dei   docenti   componenti   la
          commissione.   Le   prove   differenziate   hanno    valore
          equivalente a quelle  ordinarie  ai  fini  del  superamento
          dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza. 
              3. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo  sono
          sostenute  anche  con  l'uso  di  attrezzature  tecniche  e
          sussidi didattici, nonche' di ogni altra forma  di  ausilio
          tecnico loro necessario, previsti dall'art. 315,  comma  1,
          lettera b), del testo unico di cui al  decreto  legislativo
          n. 297 del 1994. Sui diplomi di  licenza  e'  riportato  il
          voto finale in decimi, senza menzione  delle  modalita'  di
          svolgimento e di differenziazione delle prove. 
              4. Agli alunni con disabilita' che  non  conseguono  la
          licenza e' rilasciato un attestato  di  credito  formativo.
          Tale  attestato  e'  titolo  per  l'iscrizione  e  per   la
          frequenza  delle  classi  successive,  ai  soli  fini   del
          riconoscimento  di  crediti  formativi  validi  anche   per
          l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione. 
              5. Gli  alunni  con  disabilita'  sostengono  le  prove
          dell'esame  di   Stato   conclusivo   del   secondo   ciclo
          dell'istruzione secondo le modalita' previste dall'art. 318
          del testo unico di cui al decreto legislativo  n.  297  del
          1994. 
              6. All'alunno con disabilita' che ha svolto un percorso
          didattico differenziato e  non  ha  conseguito  il  diploma
          attestante il superamento dell'esame  di  Stato  conclusivo
          del secondo ciclo, e' rilasciato un attestato  recante  gli
          elementi informativi relativi all'indirizzo e  alla  durata
          del corso di studi seguito, alle  materie  di  insegnamento
          comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata
          oraria complessiva destinata a ciascuna,  alle  competenze,
          conoscenze e capacita' anche professionali, acquisite e dei
          crediti formativi documentati in sede di esame.» 
              «Art. 14 (Norme transitorie, finali e  abrogazioni).  -
          1. Per l'anno scolastico  2008/2009  sono  confermate,  per
          l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, le  materie  e
          le prove previste dalle disposizioni ministeriali vigenti. 
              2. Per l'anno scolastico 2008/2009 lo scrutinio  finale
          per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del  secondo
          ciclo  e'  effettuato   secondo   le   modalita'   indicate
          nell'ordinanza ministeriale n. 40 dell'8 aprile 2009. 
              3. Per gli alunni  di  cui  all'art.  6,  comma  2,  le
          disposizioni relative al  concorso  della  valutazione  del
          comportamento alla valutazione complessiva si applicano,  a
          regime,  dall'anno   scolastico   2010/2011.   Per   l'anno
          scolastico  2008/2009  il  voto  di   comportamento   viene
          valutato con riferimento esclusivo  al  penultimo  anno  di
          corso; per l'anno  scolastico  2009/2010  tale  voto  viene
          considerato anche con riferimento alla classe precedente il
          penultimo anno di corso. 
              4. I riferimenti  alla  valutazione  del  comportamento
          contenuti  nel  decreto   del   Ministro   della   pubblica
          istruzione 22 maggio 2007, n. 42, sono abrogati. 
              5. E' abrogato l'art. 304 del testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  relativo  alla
          valutazione dell'educazione fisica. Il voto  di  educazione
          fisica concorre,  al  pari  delle  altre  discipline,  alla
          valutazione complessiva dell'alunno. 
              6. E' abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5. 
              7. A  decorrere  dall'anno  scolastico  di  entrata  in
          vigore della riforma della  scuola  secondaria  di  secondo
          grado,  ai  fini  della  validita'  dell'anno   scolastico,
          compreso quello relativo  all'ultimo  anno  di  corso,  per
          procedere alla valutazione finale di ciascuno studente,  e'
          richiesta la frequenza di  almeno  tre  quarti  dell'orario
          annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche  possono
          stabilire, per  casi  eccezionali,  analogamente  a  quanto
          previsto per  il  primo  ciclo,  motivate  e  straordinarie
          deroghe al suddetto limite. Tale  deroga  e'  prevista  per
          assenze documentate e continuative, a condizione, comunque,
          che  tali  assenze  non  pregiudichino,  a   giudizio   del
          consiglio di classe,  la  possibilita'  di  procedere  alla
          valutazione   degli   alunni   interessati.   Il    mancato
          conseguimento del limite minimo di  frequenza,  comprensivo
          delle deroghe  riconosciute,  comporta  l'esclusione  dallo
          scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva
          o all'esame finale di ciclo. 
              8. Modifiche e  integrazioni  al  presente  regolamento
          possono essere adottate  in  relazione  alla  ridefinizione
          degli assetti ordinamentali, organizzativi e didattici  del
          sistema di istruzione derivanti dalla  completa  attuazione
          dell'art. 64 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 23  luglio
          1998, n. 323, recante «Regolamento recante disciplina degli
          esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
          secondaria superiore, a norma dell'art.  1  della legge  10
          dicembre  1997,  n.  425»  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 9 settembre 1998, n. 210. 
              - Si riporta il testo degli articoli 6, 8, 9, 10, 11  e
          14 del decreto del Presidente della  Repubblica  22  giugno
          del 2009, n. 122 (Regolamento recante  coordinamento  delle
          norme vigenti per la valutazione degli alunni  e  ulteriori
          modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2
          e 3 del decreto-legge 1°settembre 2008, n. 137, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2008,  n.  169),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2009, n. 191: 
              «Art. 6 (Ammissione all'esame  conclusivo  del  secondo
          ciclo  dell'istruzione).  -  1.  Gli  alunni   che,   nello
          scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore  a
          sei decimi in ciascuna disciplina o  gruppo  di  discipline
          valutate  con  l'attribuzione  di  un  unico  voto  secondo
          l'ordinamento  vigente  e  un  voto  di  comportamento  non
          inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato. 
              2. Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami  di
          Stato conclusivi del ciclo gli alunni che hanno  riportato,
          nello scrutinio finale della penultima classe, non meno  di
          otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e
          non meno  di  otto  decimi  nel  comportamento,  che  hanno
          seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria
          di secondo grado e che hanno riportato  una  votazione  non
          inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di
          discipline e non inferiore a otto decimi nel  comportamento
          negli  scrutini  finali  dei  due   anni   antecedenti   il
          penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei  due  anni
          predetti.  Le  votazioni  suddette   non   si   riferiscono
          all'insegnamento della religione cattolica. 
              3. In sede di scrutinio finale il consiglio di  classe,
          cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi  gli
          insegnanti   di   educazione   fisica,    gli    insegnanti
          tecnico-pratici nelle modalita' previste dall'art. 5, commi
          1-bis e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16
          aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i  docenti
          di sostegno, nonche' gli insegnanti di religione  cattolica
          limitatamente agli alunni che si avvalgono di  quest'ultimo
          insegnamento,  attribuisce  il  punteggio  per  il  credito
          scolastico di cui all'art. 11 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 23  luglio  1998,  n.  323,  e  successive
          modificazioni. 
              4. Gli esiti finali  degli  esami  sono  resi  pubblici
          mediante  affissione  all'albo  della  scuola,   ai   sensi
          dell'art. 96, comma 2, del decreto  legislativo  30  giugno
          2003, n. 196.». 
              «Art. 8 (Certificazione delle  competenze).  -  1.  Nel
          primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite  dagli
          alunni sono descritte e certificate al termine della scuola
          primaria  e,  relativamente   al   termine   della   scuola
          secondaria  di   primo   grado,   accompagnate   anche   da
          valutazione in decimi, ai sensi dell'art. 3, commi 1  e  2,
          del decreto-legge. 
              2. Per quanto riguarda il secondo ciclo  di  istruzione
          vengono utilizzate come parametro di riferimento,  ai  fini
          del rilascio della certificazione di  cui  all'art.  4  del
          decreto del Ministro della pubblica  istruzione  22  agosto
          2007, n. 139, le conoscenze, le abilita' e le competenze di
          cui all'allegato del medesimo decreto. 
              3.  La  certificazione  finale  ed   intermedia,   gia'
          individuata dall'accordo del 28  ottobre  2004  sancito  in
          sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per  il  riconoscimento
          dei crediti  formativi  e  delle  competenze  in  esito  ai
          percorsi  di  istruzione  e  formazione  professionale,  e'
          definita dall'art. 20 del decreto  legislativo  17  ottobre
          2005, n. 226. 
              4. La  certificazione  relativa  agli  esami  di  Stato
          conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria  di
          secondo grado e' disciplinata dall'art. 6  della  legge  10
          dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni. 
              5. Le certificazioni  delle  competenze  concernenti  i
          diversi gradi e  ordini  dell'istruzione  sono  determinate
          anche sulla base delle indicazioni  espresse  dall'Istituto
          nazionale per la  valutazione  del  sistema  di  istruzione
          (INVALSI) e delle principali rilevazioni internazionali. 
              6.   Con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e ricerca, ai sensi dell'art. 10, comma 3,
          del decreto del Presidente della Repubblica 8  marzo  1999,
          n. 275, sono  adottati  i  modelli  per  le  certificazioni
          relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi
          gradi e ordini dell'istruzione e si provvede ad armonizzare
          i modelli stessi alle disposizioni di cui agli articoli 2 e
          3 del decreto-legge ed a quelle del presente regolamento.». 
              «Art. 9 (Valutazione degli alunni con  disabilita').  -
          1. La valutazione degli alunni con disabilita'  certificata
          nelle forme e con le modalita' previste dalle  disposizioni
          in vigore e' riferita al comportamento, alle  discipline  e
          alle  attivita'  svolte  sulla  base  del  piano  educativo
          individualizzato previsto dall'art. 314, comma 4, del testo
          unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed  e'
          espressa  con  voto  in  decimi  secondo  le  modalita'   e
          condizioni indicate nei precedenti articoli. 
              2.  Per  l'esame  conclusivo  del  primo   ciclo   sono
          predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili
          a  legislazione  vigente,  prove  di  esame  differenziate,
          comprensive  della  prova  a  carattere  nazionale  di  cui
          all'art. 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del
          2004  e  successive  modificazioni,   corrispondenti   agli
          insegnamenti impartiti,  idonee  a  valutare  il  progresso
          dell'alunno in rapporto alle sue potenzialita' e ai livelli
          di apprendimento iniziali.  Le  prove  sono  adattate,  ove
          necessario    in    relazione    al     piano     educativo
          individualizzato,  a  cura  dei   docenti   componenti   la
          commissione.   Le   prove   differenziate   hanno    valore
          equivalente a quelle  ordinarie  ai  fini  del  superamento
          dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza. 
              3. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo  sono
          sostenute  anche  con  l'uso  di  attrezzature  tecniche  e
          sussidi didattici, nonche' di ogni altra forma  di  ausilio
          tecnico loro necessario, previsti dall'art. 315,  comma  1,
          lettera b), del testo unico di cui al  decreto  legislativo
          n. 297 del 1994. Sui diplomi di  licenza  e'  riportato  il
          voto finale in decimi, senza menzione  delle  modalita'  di
          svolgimento e di differenziazione delle prove. 
              4. Agli alunni con disabilita' che  non  conseguono  la
          licenza e' rilasciato un attestato  di  credito  formativo.
          Tale  attestato  e'  titolo  per  l'iscrizione  e  per   la
          frequenza  delle  classi  successive,  ai  soli  fini   del
          riconoscimento  di  crediti  formativi  validi  anche   per
          l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione. 
              5. Gli  alunni  con  disabilita'  sostengono  le  prove
          dell'esame  di   Stato   conclusivo   del   secondo   ciclo
          dell'istruzione secondo le modalita' previste dall'art. 318
          del testo unico di cui al decreto legislativo  n.  297  del
          1994. 
              6. All'alunno con disabilita' che ha svolto un percorso
          didattico differenziato e  non  ha  conseguito  il  diploma
          attestante il superamento dell'esame  di  Stato  conclusivo
          del secondo ciclo, e' rilasciato un attestato  recante  gli
          elementi informativi relativi all'indirizzo e  alla  durata
          del corso di studi seguito, alle  materie  di  insegnamento
          comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata
          oraria complessiva destinata a ciascuna,  alle  competenze,
          conoscenze e capacita' anche professionali, acquisite e dei
          crediti formativi documentati in sede di esame.». 
              «Art. 10  (Valutazione  degli  alunni  con  difficolta'
          specifica di apprendimento (DSA)). - 1. Per gli alunni  con
          difficolta' specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente
          certificate,   la   valutazione   e   la   verifica   degli
          apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di  esame
          conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle  specifiche
          situazioni soggettive di tali alunni; a  tali  fini,  nello
          svolgimento  dell'attivita'  didattica  e  delle  prove  di
          esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie
          disponibili   a   legislazione   vigente,   gli   strumenti
          metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti
          piu' idonei. 
              2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami
          non viene fatta menzione delle modalita' di  svolgimento  e
          della differenziazione delle prove.». 
              «Art. 11 (Valutazione degli alunni in ospedale).  -  1.
          Per gli alunni che frequentano  per  periodi  temporalmente
          rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o  in
          luoghi di cura,  i  docenti  che  impartiscono  i  relativi
          insegnamenti  trasmettono  alla  scuola   di   appartenenza
          elementi di conoscenza  in  ordine  al  percorso  formativo
          individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della
          valutazione periodica e finale. 
              2. Nel caso in cui la frequenza dei  corsi  di  cui  al
          comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella
          classe di appartenenza, i docenti che hanno  impartito  gli
          insegnamenti  nei  corsi  stessi  effettuano  lo  scrutinio
          previa intesa  con  la  scuola  di  riferimento,  la  quale
          fornisce  gli   elementi   di   valutazione   eventualmente
          elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede
          quando l'alunno,  ricoverato  nel  periodo  di  svolgimento
          degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le
          prove o alcune di esse.». 
              «Art. 14 (Norme transitorie, finali e  abrogazioni).  -
          1. Per l'anno scolastico  2008/2009  sono  confermate,  per
          l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, le  materie  e
          le prove previste dalle disposizioni ministeriali vigenti. 
              2. Per l'anno scolastico 2008/2009 lo scrutinio  finale
          per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del  secondo
          ciclo  e'  effettuato   secondo   le   modalita'   indicate
          nell'ordinanza ministeriale n. 40 dell'8 aprile 2009. 
              3. Per gli alunni  di  cui  all'art.  6,  comma  2,  le
          disposizioni relative al  concorso  della  valutazione  del
          comportamento alla valutazione complessiva si applicano,  a
          regime,  dall'anno   scolastico   2010/2011.   Per   l'anno
          scolastico  2008/2009  il  voto  di   comportamento   viene
          valutato con riferimento esclusivo  al  penultimo  anno  di
          corso; per l'anno  scolastico  2009/2010  tale  voto  viene
          considerato anche con riferimento alla classe precedente il
          penultimo anno di corso. 
              4. I riferimenti  alla  valutazione  del  comportamento
          contenuti  nel  decreto   del   Ministro   della   pubblica
          istruzione 22 maggio 2007, n. 42, sono abrogati. 
              5. E' abrogato l'art. 304 del testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  relativo  alla
          valutazione dell'educazione fisica. Il voto  di  educazione
          fisica concorre,  al  pari  delle  altre  discipline,  alla
          valutazione complessiva dell'alunno. 
              6. E' abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5. 
              7. A  decorrere  dall'anno  scolastico  di  entrata  in
          vigore della riforma della  scuola  secondaria  di  secondo
          grado,  ai  fini  della  validita'  dell'anno   scolastico,
          compreso quello relativo  all'ultimo  anno  di  corso,  per
          procedere alla valutazione finale di ciascuno studente,  e'
          richiesta la frequenza di  almeno  tre  quarti  dell'orario
          annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche  possono
          stabilire, per  casi  eccezionali,  analogamente  a  quanto
          previsto per  il  primo  ciclo,  motivate  e  straordinarie
          deroghe al suddetto limite. Tale  deroga  e'  prevista  per
          assenze documentate e continuative, a condizione, comunque,
          che  tali  assenze  non  pregiudichino,  a   giudizio   del
          consiglio di classe,  la  possibilita'  di  procedere  alla
          valutazione   degli   alunni   interessati.   Il    mancato
          conseguimento del limite minimo di  frequenza,  comprensivo
          delle deroghe  riconosciute,  comporta  l'esclusione  dallo
          scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva
          o all'esame finale di ciclo. 
              8. Modifiche e  integrazioni  al  presente  regolamento
          possono essere adottate  in  relazione  alla  ridefinizione
          degli assetti ordinamentali, organizzativi e didattici  del
          sistema di istruzione derivanti dalla  completa  attuazione
          dell'art. 64 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133.».