Art. 26 Rientro in Italia 1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' far cessare in qualsiasi momento il servizio all'estero per ragioni di servizio o per incompatibilita' di permanenza nella sede. Se le ragioni di servizio attengono alle esigenze del sistema scolastico nazionale o agli esiti negativi della valutazione di cui all'articolo 16 comma 1, lettere c) e d), la cessazione e' disposta dal Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. L'irrogazione di una sanzione disciplinare superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni comporta l'immediata cessazione dal servizio all'estero. 3. Al rientro in Italia, il personale docente e' riassegnato all'ambito territoriale che ricomprende l'istituzione scolastica di ultima titolarita'. 4. Al rientro in Italia il personale amministrativo e' riassegnato alla scuola di ultima titolarita' o, in subordine, ad altra scuola della medesima provincia secondo le ordinarie procedure di mobilita' della categoria. 5. Al rientro in Italia il personale dirigente scolastico e' riassegnato alla scuola di ultima titolarita' o, in subordine, ad altra scuola della medesima regione a cura del dirigente preposto al relativo ufficio scolastico regionale.