Art. 26 
 
    Consuntivo scientifico e vigilanza sull'esecuzione dei lavori 
 
  1. Al termine del lavoro sono predisposti dal direttore dei lavori,
i documenti previsti dall'articolo  102,  comma  9,  del  Codice  dei
contratti pubblici contenenti la documentazione grafica e fotografica
dello stato del manufatto prima, durante e dopo l'intervento  nonche'
l'esito di tutte le ricerche ed analisi compiute e i problemi  aperti
per i futuri interventi. 
  2. La relazione e' conservata presso la stazione appaltante  ed  e'
trasmessa in copia alla soprintendenza competente, anche  a  fini  di
monitoraggio dell'applicazione del presente regolamento. 
  3. Nel corso dell'esecuzione dei lavori la  stazione  appaltante  e
l'ufficio  preposto  alla  tutela   del   bene   culturale   vigilano
costantemente sul rispetto dell'articolo 29, comma 6, del Codice  dei
beni culturali e del paesaggio, e sul  mantenimento  da  parte  delle
imprese esecutrici dei requisiti di ordine speciale di qualificazione
nelle categorie OS 2-A, OS 2-B, OS 24, OS 25 e OG  2,  adottando,  in
caso di inosservanza, i  provvedimenti  sanzionatori  previsti  dalla
normativa vigente. 
 
          Note all'art. 26: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 102,  comma  9,
          del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «9. Al termine del lavoro sono redatti: 
              a) per i beni del patrimonio  culturale  un  consuntivo
          scientifico predisposto dal direttore dei lavori  o  ,  nel
          caso di interventi  su  beni  culturali  mobili,  superfici
          decorate di beni architettonici e a materiali  storicizzati
          di  beni  immobili  di  interesse   storico   artistico   o
          archeologico, da restauratori di beni culturali,  ai  sensi
          dalla normativa vigente, quale  ultima  fase  del  processo
          della conoscenza e del restauro e  quale  premessa  per  il
          futuro programma di intervento sul bene;  i  costi  per  la
          elaborazione del consuntivo scientifico sono  previsti  nel
          quadro economico dell'intervento; 
              b) l'aggiornamento del piano di manutenzione; 
              c)  una  relazione  tecnico-scientifica   redatta   dai
          professionisti afferenti alle  rispettive  competenze,  con
          l'esplicitazione  dei  risultati  culturali  e  scientifici
          raggiunti.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  29,  comma  6,
          del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 
              «6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di
          progettazione   ed   esecuzione   di    opere    su    beni
          architettonici, gli interventi di manutenzione  e  restauro
          su beni culturali  mobili  e  superfici  decorate  di  beni
          architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che
          sono  restauratori  di  beni  culturali  ai   sensi   della
          normativa in materia.».