Art. 26 
 
Modifica all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
                                 159 
 
  1. Alla lettera  a)  del  comma  4  dell'articolo  84  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «353, 353-bis,»
e' inserita la seguente: «603-bis,». 
 
          Note all'art. 26: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  84  del  citato
          decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  84.  (Definizioni).  -  1.   La   documentazione
          antimafia e' costituita  dalla  comunicazione  antimafia  e
          dall'informazione antimafia. 
              2.     La     comunicazione     antimafia      consiste
          nell'attestazione della sussistenza o  meno  di  una  delle
          cause di decadenza, di sospensione  o  di  divieto  di  cui
          all'articolo 67. 
              3. L'informazione antimafia consiste  nell'attestazione
          della sussistenza o meno di una delle cause  di  decadenza,
          di  sospensione  o  di  divieto  di  cui  all'articolo  67,
          nonche', fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  91,
          comma 6, nell'attestazione  della  sussistenza  o  meno  di
          eventuali tentativi di  infiltrazione  mafiosa  tendenti  a
          condizionare le scelte e gli  indirizzi  delle  societa'  o
          imprese interessate indicati nel comma 4. 
              4. Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione
          mafiosa  che  danno  luogo  all'adozione  dell'informazione
          antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono desunte: 
                a)  dai  provvedimenti  che  dispongono  una   misura
          cautelare o il giudizio, ovvero  che  recano  una  condanna
          anche non definitiva per taluni dei  delitti  di  cui  agli
          articoli 353, 353-bis, 603-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis,
          648-ter del codice penale, dei delitti di cui  all'articolo
          51, comma 3-bis, del codice di procedura penale  e  di  cui
          all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno  1992,
          n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          1992, n. 356; 
                b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione
          di taluna delle misure di prevenzione; 
                c) salvo che ricorra l'esimente di cui all'articolo 4
          della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'omessa  denuncia
          all'autorita' giudiziaria dei reati di  cui  agli  articoli
          317  e  629  del  codice   penale,   aggravati   ai   sensi
          dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,  n.  152,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  1991,
          n. 203, da parte dei soggetti  indicati  nella  lettera  b)
          dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento
          per l'applicazione di una misura di prevenzione  o  di  una
          causa ostativa ivi previste; 
                d) dagli accertamenti  disposti  dal  prefetto  anche
          avvalendosi  dei  poteri  di  accesso  e  di   accertamento
          delegati   dal   Ministro   dell'interno   ai   sensi   del
          decreto-legge 6 settembre 1982,  n.  629,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726,  ovvero
          di quelli di cui all'articolo 93 del presente decreto; 
                e)  dagli  accertamenti  da  effettuarsi   in   altra
          provincia a cura dei prefetti competenti su  richiesta  del
          prefetto procedente ai sensi della lettera d); 
                f) dalle sostituzioni  negli  organi  sociali,  nella
          rappresentanza  legale   della   societa'   nonche'   nella
          titolarita' delle imprese individuali  ovvero  delle  quote
          societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente  con
          i  soggetti  destinatari  dei  provvedimenti  di  cui  alle
          lettere a) e b), con modalita' che,  per  i  tempi  in  cui
          vengono realizzati, il valore economico delle  transazioni,
          il reddito  dei  soggetti  coinvolti  nonche'  le  qualita'
          professionali  dei  subentranti,  denotino   l'intento   di
          eludere la normativa sulla documentazione antimafia. 
              4-bis. La circostanza di cui al comma  4,  lettera  c),
          deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio
          a giudizio formulata nei  confronti  dell'imputato  e  deve
          essere comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto
          che ha omesso la predetta denuncia, dal  procuratore  della
          Repubblica procedente alla prefettura  della  provincia  in
          cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi  1
          e 2, hanno sede ovvero in cui hanno  residenza  o  sede  le
          persone fisiche, le imprese, le associazioni, le societa' o
          i consorzi interessati ai contratti e subcontratti  di  cui
          all'articolo 91, comma 1, lettere  a)  e  c)  o  che  siano
          destinatari degli atti di concessione o erogazione  di  cui
          alla lettera b) dello stesso comma 1.».