Art. 26 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Il fondo  per  la  riduzione  della  pressione  fiscale  di  cui
all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147  e'
incrementato di 390,335 milioni di euro per  l'anno  2019,  1.639,135
milioni di euro per l'anno 2020, 2.471,935 milioni di euro per l'anno
2021, 2.303,135 milioni di euro per l'anno 2022, 2.354,735 milioni di
euro per l'anno 2023, (( 1.292,735 ))  milioni  di  euro  per  l'anno
2024, 1.437,735 milioni di euro per l'anno 2025, 1.579,735 milioni di
euro per l'anno 2026, 1.630,735 milioni di euro  per  l'anno  2027  e
1.648,735 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2028.  Le
predette risorse sono destinate  al  raggiungimento  degli  obiettivi
programmatici della manovra di finanza pubblica. 
  2. Il Fondo per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' incrementato di  700  milioni
di euro per l'anno 2020, di 900 milioni di euro per l'anno  2021,  di
1.050 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.150 milioni di  euro  per
l'anno 2023. Le predette risorse  sono  destinate  al  raggiungimento
degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica. 
  3. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 4, 5, 7,  8,  9,  ((  16,
comma 6, )) 17, 18, 20, 21, 22, 24, e dai commi 1 e  2  del  presente
articolo e dagli effetti derivanti dalle  disposizioni  di  cui  alla
lettera a) del presente comma, pari a 1.323.000.000 euro  per  l'anno
2018, a 462.500.000 euro per l'anno 2019, a  1.872.500.000  euro  per
l'anno 2020, a 2.512.800.000 euro per l'anno  2021,  a  2.385.700.000
euro per l'anno  2022,  a  2.395.600.000  euro  per  l'anno  2023,  a
1.458.600.000 euro per l'anno 2024, a 1.544.600.000 euro  per  l'anno
2025, a 1.642,600 milioni di euro per l'anno 2026, 1.677,600  milioni
di euro per l'anno 2027 e 1.689,600 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2028 e, che aumentano, ai fini  della  compensazione  degli
effetti  in  termini  di  indebitamento  netto  e  di  fabbisogno   a
1.743.544.737 euro per l'anno 2018, a  481.170.390  euro  per  l'anno
2019, a 2.585.752.875 euro per l'anno 2020, a 3.423.888.078 euro  per
l'anno 2021, a 3.444.868.857 euro per l'anno  2022,  a  3.551.176.417
euro per l'anno 2023, a  1.731.600.000  euro  per  l'anno  2024  e  a
1.689.600.000 euro per ciascuno degli anni  dal  2025,  al  2027,  si
provvede: 
  a) quanto a 589.305.117 euro per  l'anno  2018,  che  aumentano  in
termini di fabbisogno e indebitamento netto a  818.805.117  euro  per
l'anno 2018 e a 20.500.000 euro per l'anno 2019,  mediante  riduzione
delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e  ai
programmi di spesa degli  stati  di  previsione  dei  Ministeri  come
indicate nell'elenco 1 allegato  al  presente  decreto.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad  accantonare  e  a
rendere  indisponibili  le  suddette  somme.   Entro   venti   giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri
competenti, con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
gli accantonamenti di spesa possono essere rimodulati nell'ambito dei
pertinenti  stati  di  previsione  della  spesa,  fermo  restando  il
conseguimento  dei  risparmi  di  spesa  realizzati  in  termini   di
indebitamento  netto  della  pubblica  amministrazione.  Il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare   le
occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui. 
  b) quanto 150 milioni euro per l'anno 2018, mediante utilizzo delle
somme  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato   ai   sensi
dell'articolo 148, comma 1, della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,
che, alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  non  sono
state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono  acquisite,  nel
predetto limite, definitivamente al bilancio dello Stato; 
  c) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2018,  mediante  utilizzo
di quota parte dei proventi delle aste delle quote  di  emissione  di
CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013,  n.
30,  destinati  al  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare per una quota di  35  milioni  e  al  Ministero
dello sviluppo  economico  per  una  quota  di  35  milioni,  versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,   che   restano   acquisite
definitivamente all'erario. I decreti di cui al comma 3 dell'articolo
19 del citato decreto legislativo n. 30  del  2013  dispongono  negli
esercizi successivi gli opportuni conguagli, al  fine  di  assicurare
complessivamente il rispetto delle proporzioni indicate nel  predetto
articolo  19  e  del  vincolo  di  destinazione  a  investimenti  con
finalita'  ambientali  derivante  dalla  direttiva   2009/29/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009; 
  d)  quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,   mediante
corrispondente utilizzo dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  alla
legge 17 agosto 1957, n. 848. Il  Ministero  degli  affari  esteri  e
della   cooperazione   internazionale   provvede   agli   adempimenti
eventualmente  necessari,  anche  sul   piano   internazionale,   per
rinegoziare i  termini  dell'accordo  internazionale  concernente  la
determinazione del contributo all'organismo delle Nazioni Unite,  per
un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018; 
  e) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante  le  somme
di cui all'articolo 7, comma 6, del  ((  decreto  legge  30  dicembre
2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2010, n. 26, ))  iscritte  nel  conto  dei  residui  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare che sono versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  e
restano acquisite all'erario; 
  f)  quanto  a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2018-2020,
nell'ambito del programma « Fondi  di  riserva  e  speciali  »  della
missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale; 
  g) quanto a 462.500.000 euro per l'anno 2019, a 1.872.500.000  euro
per  l'anno  2020,  a  2.512.800.000  euro   per   l'anno   2021,   a
2.385.700.000 euro per l'anno 2022, a 2.395.600.000 euro  per  l'anno
2023, a 1.731.600.000 euro per l'anno 2024  e  a  1.689.600.000  euro
annui a  decorrere  dall'anno  2025,  che  aumentano  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto a  41.225.000  di  euro  per  l'anno
2018, a 460.670.390 euro per l'anno 2019, a  2.585.752.875  euro  per
l'anno 2020, a 3.423.888.078 euro per l'anno  2021,  a  3.444.868.857
euro per l'anno 2022, a 3.551.176.417 euro per l'anno 2023,  mediante
corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle
minori spese derivanti dal presente decreto; 
  h)  quanto  a   23.943.052   euro   per   l'anno   2018,   mediante
corrispondente utilizzo delle somme iscritte nel  conto  dei  residui
del fondo di conto capitale dello stato di previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi  dell'articolo  49,  comma  2,
lettere b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che  sono  versate,
nell'anno 2018,  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  e  restano
acquisite all'erario; 
  i) quanto a 16,614  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  mediante
utilizzo   delle   somme    relative    ai    rimborsi    corrisposti
dall'organizzazione  delle  Nazioni  Unite,  quale  corrispettivo  di
prestazioni  rese  dalle  Forze  armate  italiane  nell'ambito  delle
operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8,  comma  11,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla  data  di
entrata  in  vigore,  del  presente  decreto-legge  non  sono  ancora
riassegnate al fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della  legge  21
luglio 2016, n. 145 e che restano acquisite all'entrata del  bilancio
dello Stato; 
  l) quanto a 300 milioni per  l'anno  2018  mediante  riduzione  del
Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui
all'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013 n. 147; 
  m) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2018, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa  al  Fondo  per  le  esigenze
indifferibili. Conseguentemente, le risorse del fondo per le esigenze
indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della  legge  n.  190
del  2014,  accantonate  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  2,  del
decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, pari a 300 milioni  di  euro  per
l'anno  2018,  sono  rese  disponibili  a  seguito   della   modifica
intervenuta del  trattamento  contabile  ai  fini  dell'indebitamento
netto dell'operazione relativa alla Banca Popolare di Vicenza S.p.A e
di Veneto Banca S.p.A. 
  4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio. Ove necessario,  previa  richiesta  dell'amministrazione
competente, il Ministero dell'economia e delle finanze puo'  disporre
il ricorso ad anticipazioni di  tesoreria,  la  cui  regolarizzazione
avviene tempestivamente con l'emissione di ordini  di  pagamento  sui
pertinenti capitoli di spesa. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo vigente del comma 431  dell'articolo  1  della
          citata legge n. 147 del 2013 e' riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 9. 
              Il  testo  del  comma  2  dell'articolo  6  del  citato
          decreto-legge   n.   154   del   2008,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge  4  dicembre  2008,  n.  189  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 25-ter. 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2001): 
              "Art. 148. (Utilizzo delle somme derivanti da  sanzioni
          amministrative  irrogate   dall'Autorita'   garante   della
          concorrenza e del mercato) 
              1. Le entrate derivanti dalle  sanzioni  amministrative
          irrogate dall'Autorita' garante  della  concorrenza  e  del
          mercato  sono  destinate  ad  iniziative  a  vantaggio  dei
          consumatori, salvo quanto previsto al secondo  periodo  del
          comma 2. 
              Omissis." 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  19  del
          decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 (Attuazione  della
          direttiva 2009/29/CE che modifica la  direttiva  2003/87/CE
          al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario
          per lo scambio di quote  di  emissione  di  gas  a  effetto
          serra): 
              "Art. 19 Messa all'asta delle quote 
              1. A decorrere dall'anno 2013, la messa all'asta  della
          quantita'  di  quote  determinata   con   decisione   della
          Commissione europea, ai sensi dell'articolo  10,  paragrafo
          2,  della  direttiva  2003/87/CE,   e'   disciplinata   dal
          regolamento sulle aste. A tale fine il GSE svolge il  ruolo
          di responsabile per il collocamento di cui  al  regolamento
          sulle aste e  pone  in  essere  a  questo  scopo  tutte  le
          attivita'    necessarie,    propedeutiche,    connesse    e
          conseguenti, ivi incluse quelle  finalizzate  a  consentire
          alla Piattaforma d'Asta di trattenere le risorse necessarie
          per il pagamento del Sorvegliante d'Asta, in conformita' al
          citato regolamento e agli eventuali indirizzi e  norme  dei
          Ministeri competenti. 
              2. I proventi delle aste sono  versati  al  GSE  in  un
          apposito conto corrente dedicato "Trans-European  Automated
          Real-time  Gross  Settlement   Express   Transfer   System"
          ("TARGET2"). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed  i
          relativi interessi maturati su  un  apposito  conto  acceso
          presso la Tesoreria dello Stato, intestato al  Dipartimento
          del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai  ministeri
          interessati. Detti proventi  sono  successivamente  versati
          all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   essere
          riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal  comma  5,  ad
          appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di
          destinazione in quanto derivante da obblighi comunitari, ai
          sensi e per gli effetti della direttiva  2009/29/CE,  degli
          stati di previsione interessati. Le somme di cui  al  primo
          ed al secondo periodo del presente comma sono sottoposte  a
          gestione separata e non sono pignorabili. 
              3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 si
          provvede,  previa   verifica   dell'entita'   delle   quote
          restituite e dei corrispondenti  proventi  derivanti  dalla
          messa all'asta delle quote di cui al comma 1,  con  decreti
          del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del  mare,  di  concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
          economico e dell'economia e delle finanze da emanarsi entro
          il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione
          delle aste, nella misura del 70  per  cento  a  favore  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare e del 30  per  cento  a  favore  del  Ministero  dello
          sviluppo economico. 
              4.   Un'apposita   convenzione   fra    il    Ministero
          dell'economia e delle finanze - Dipartimento del  tesoro  e
          il GSE definisce le attivita' che lo stesso GSE sostiene in
          qualita' di "responsabile del  collocamento",  in  coerenza
          con il regolamento n. 1031/2011, ivi compresa  la  gestione
          del conto di cui al presente articolo. Ai relativi oneri si
          provvede a valere sui proventi  delle  aste  ai  sensi  del
          comma 6, lettera i). 
              5. Il 50 per cento dei proventi derivanti dalle singole
          aste e' riassegnato con i decreti di  cui  al  comma  3  ad
          apposito capitolo di spesa dello stato  di  previsione  del
          Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al comma
          5 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 2010, n.  72,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  2010,
          n. 111, sino a concorrenza dei crediti previsti dal comma 3
          dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 72 del 2010.  A
          seguito del completamento dei rimborsi di tali  crediti  la
          quota  di  detti  proventi   e'   riassegnata,   ai   sensi
          dell'articolo 25, comma 1,  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214,  al  Fondo  per  l'ammortamento  dei
          titoli di Stato, di cui all'articolo 44 del testo unico  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 30  dicembre
          2003, n. 398, e successive modificazioni. 
              6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il  50  per
          cento dei proventi delle singole  aste  e'  destinato  alle
          seguenti attivita'  per  misure  aggiuntive  rispetto  agli
          oneri complessivamente derivanti  a  carico  della  finanza
          pubblica dalla normativa vigente alla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto: 
              a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra,  anche
          contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e
          le energie rinnovabili e al  Fondo  di  adattamento,  cosi'
          come  reso  operativo  dalla  conferenza  di   Poznan   sui
          cambiamenti  climatici  (COP  14  e  COP/MOP  4),  favorire
          l'adattamento agli  impatti  dei  cambiamenti  climatici  e
          finanziare attivita' di ricerca e di  sviluppo  e  progetti
          dimostrativi  volti  all'abbattimento  delle  emissioni   e
          all'adattamento  ai  cambiamenti  climatici,  compresa   la
          partecipazione alle iniziative realizzate  nell'ambito  del
          Piano strategico europeo per le  tecnologie  energetiche  e
          delle piattaforme tecnologiche europee; 
              b)  sviluppare  le  energie  rinnovabili  al  fine   di
          rispettare l'impegno comunitario di utilizzare  il  20  per
          cento di energia rinnovabile entro  il  2020  e  sviluppare
          altre tecnologie che contribuiscano alla transizione  verso
          un'economia  a  basse  emissioni  di  carbonio   sicura   e
          sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno comunitario di
          incrementare l'efficienza energetica del 20 per  cento  per
          il 2020; 
              c) favorire misure atte ad evitare la deforestazione  e
          ad accrescere  l'afforestazione  e  la  riforestazione  nei
          Paesi in via di sviluppo che avranno  ratificato  l'accordo
          internazionale  sui   cambiamenti   climatici,   trasferire
          tecnologie e favorire l'adattamento  agli  effetti  avversi
          del cambiamento climatico in tali Paesi; 
              d) favorire il sequestro  mediante  silvicoltura  nella
          Comunita'; 
              d-bis) rafforzare la tutela degli ecosistemi  terrestri
          e  marini,  a  partire  dalle  aree  e  dai  siti  protetti
          nazionali,  internazionali  e  dell'Unione  europea,  anche
          mediante l'impiego di  idonei  mezzi  e  strutture  per  il
          monitoraggio,    il    controllo     e     il     contrasto
          dell'inquinamento; 
              e) incentivare la cattura  e  lo  stoccaggio  geologico
          ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello  emesso
          dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie
          di settori e  sottosettori  industriali,  anche  nei  Paesi
          terzi; 
              f) incoraggiare il passaggio a modalita'  di  trasporto
          pubblico a basse emissioni; 
              g) finanziare la ricerca e lo sviluppo  dell'efficienza
          energetica  e   delle   tecnologie   pulite   nei   settori
          disciplinati dal presente decreto; 
              h) favorire misure  intese  ad  aumentare  l'efficienza
          energetica e l'isolamento delle abitazioni o a  fornire  un
          sostegno  finanziario  per  affrontare   le   problematiche
          sociali dei nuclei a reddito medio-basso; 
              i) coprire le spese amministrative connesse al  sistema
          per lo scambio di quote di  emissioni  di  gas  ad  effetto
          serra nella Comunita' istituito ai  sensi  della  direttiva
          2003/87/CE,  diverse  dai  costi  di  cui  alla   direttiva
          2003/87/CE, diverse dai costi di cui all'articolo 41; 
              i-bis) compensare i costi come definiti  dal  paragrafo
          26 delle  linee  guida  di  cui  alla  comunicazione  della
          Commissione europea (C(2012) 3230 final), con priorita'  di
          assegnazione alle imprese accreditate della  certificazione
          ISO 50001. 
              7.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare  e  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico  presentano,   a   norma   della   decisione   n.
          280/2004/CE,  alla  Commissione   europea   una   relazione
          sull'utilizzo dei  proventi  e  sulle  azioni  adottate  in
          conformita' con il comma 5. 
              8. Al fine di consentire alla  Commissione  europea  la
          predisposizione  della  relazione  sul  funzionamento   del
          mercato del carbonio di cui all'articolo 10, comma 5, della
          direttiva 2003/87/CE, il Comitato, se necessario, trasmette
          alla  Commissione  europea  ogni  informazione   pertinente
          almeno  due  mesi   prima   l'approvazione   della   citata
          relazione. A tale fine,  fermo  restando  gli  obblighi  di
          riservatezza di cui al regolamento aste, il  Comitato  puo'
          richiedere  le  informazioni  necessarie  alla   Segreteria
          tecnica ed  al  GSE  relativamente  alla  sua  funzione  di
          responsabile per il collocamento." 
              La direttiva 2009/29/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 23 aprile  2009  che  modifica  la  direttiva
          2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il  sistema
          comunitario per lo scambio di quote di emissione di  gas  a
          effetto serra e' pubblicata nella G.U.U.E. 5  giugno  2009,
          n. L 140. 
              La legge 17 agosto 1957,  n.  848  recante  "Esecuzione
          dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San  Francisco
          il 26 giugno 1945" e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          25 settembre 1957, n. 238, S.O. 
              Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo 7
          del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  2010,   n.   26
          (Disposizioni urgenti per  la  cessazione  dello  stato  di
          emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per
          l'avvio della fase post emergenziale nel  territorio  della
          regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri  ed  alla  protezione
          civile): 
              "Art.   7   Trasferimento    della    proprieta'    del
          termovalorizzatore di Acerra 
              1. - 5. (Omissis). 
              6. Il canone di affitto e' stabilito in euro  2.500.000
          mensili. Il contratto di affitto si risolve automaticamente
          per effetto del trasferimento della proprieta'  di  cui  al
          comma 1. All'onere derivante dall'attuazione  del  presente
          comma, pari a 30 milioni di euro annui per quindici anni  a
          decorrere  dall'anno  2010,   si   fa   fronte   ai   sensi
          dell'articolo 18. 
              Omissis." 
              Si riporta il testo vigente del comma  2  dell'articolo
          49 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89  (Misure
          urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale): 
              "Art. 49 Riaccertamento straordinario residui 
              1. Omissis. 
              2. In esito alla rilevazione di cui  al  comma  1,  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle  somme
          iscritte  nel   conto   dei   residui   da   eliminare   e,
          compatibilmente con gli obiettivi  programmati  di  finanza
          pubblica, si provvede: 
              a) per i residui passivi  iscritti  in  bilancio,  alla
          eliminazione  degli   stessi   mediante   loro   versamento
          all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la  parte
          corrente e per il conto  capitale,  di  appositi  fondi  da
          iscrivere negli stati di previsione  delle  Amministrazioni
          interessate,  da  ripartire  con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  per  il  finanziamento  di
          nuovi programmi di spesa, di quelli gia' esistenti e per il
          ripiano  dei  debiti  fuori  bilancio.  La  dotazione   dei
          predetti fondi e' fissata su base  pluriennale,  in  misura
          non superiore al 50 per cento  dell'ammontare  dei  residui
          eliminati di rispettiva pertinenza. La  restante  parte  e'
          destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze da ripartire a favore di interventi individuati con
          apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; 
              b) per i residui passivi  perenti,  alla  cancellazione
          delle relative partite dalle scritture contabili del  conto
          del  Patrimonio  Generale  dello  Stato;  a  tal  fine,  le
          amministrazioni interessate individuano i residui non  piu'
          esigibili, che formano oggetto di apposita comunicazione al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  da  effettuare
          improrogabilmente entro il 10 luglio 2014. Con la legge  di
          bilancio per gli anni 2015-2017,  le  somme  corrispondenti
          alla cancellazione dei suddetti importi, fatto salvo quanto
          previsto alla successiva lettera d), sono iscritte su  base
          pluriennale nella medesima proporzione  nei  fondi  di  cui
          alla precedente lettera a); 
              c)  per  i  residui  passivi  perenti,  connessi   alla
          sistemazione di partite contabilizzate  in  conto  sospeso,
          con le medesime modalita'  di  comunicazione  di  cui  alla
          lettera b), alla regolazione dei rapporti di debito con  la
          tesoreria statale; 
              d) per i residui passivi relativi a  trasferimenti  e/o
          compartecipazioni statutarie alle  regioni,  alle  province
          autonome e agli altri enti territoriali  le  operazioni  di
          cui al presente articolo vengono operate  con  il  concorso
          degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per
          gli  anni   2015-2017,   le   somme   corrispondenti   alla
          cancellazione dei suddetti importi sono  iscritte  su  base
          pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti
          in relazione ai residui eliminati." 
              Si riporta il testo vigente del comma 11  dell'articolo
          8  del  citato  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122: 
              "Art. 8 Razionalizzazione e  risparmi  di  spesa  delle
          amministrazioni pubbliche 
              1. - 10. (Omissis). 
              11.  Le  somme   relative   ai   rimborsi   corrisposti
          dall'Organizzazione    delle    Nazioni    Unite,     quale
          corrispettivo  di  prestazioni  rese  dalle  Forze   armate
          italiane nell'ambito  delle  operazioni  internazionali  di
          pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento  della
          partecipazione italiana  alle  missioni  internazionali  di
          pace previsto dall'articolo 1, comma 1240, della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296. A  tale  fine  non  si  applicano  i
          limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 46, della legge  23
          dicembre 2005, n. 266. La disposizione del  presente  comma
          si applica anche  ai  rimborsi  corrisposti  alla  data  di
          entrata in vigore del presente provvedimento e  non  ancora
          riassegnati. 
              Omissis." 
              Il testo vigente del  comma  1  dell'articolo  4  della
          citata legge n. 145 del 2016 e' riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 24. 
              Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo 1
          della citata legge n. 147 del 2013: 
              "Art. 1. 
              6. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della
          Costituzione e in  coerenza  con  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31  maggio
          2011, n. 88, la  dotazione  aggiuntiva  del  Fondo  per  lo
          sviluppo e la coesione e' determinata, per  il  periodo  di
          programmazione 2014-2020, in 54.810  milioni  di  euro.  Il
          complesso  delle   risorse   e'   destinato   a   sostenere
          esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di  natura
          ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
          aree  del  Mezzogiorno  e  20  per  cento  nelle  aree  del
          Centro-Nord. Con la presente legge si dispone  l'iscrizione
          in bilancio dell'80 per cento del predetto importo  secondo
          la seguente articolazione annuale: 50  milioni  per  l'anno
          2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno
          2016;  per  gli  anni  successivi  la  quota   annuale   e'
          determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e),
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196." 
              Il testo vigente del comma 200  dell'articolo  1  della
          citata legge n. 190 del 2014 e' riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 9. 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 9
          del decreto-legge 25 giugno 2017, n.  99,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  luglio   2017,   n.   121
          (Disposizioni  urgenti  per  assicurare   la   parita'   di
          trattamento   dei   creditori   nel   contesto    di    una
          ricapitalizzazione  precauzionale  nel  settore  creditizio
          nonche' per la liquidazione coatta amministrativa di  Banca
          Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.): 
              "Art. 9. Disposizioni finanziarie 
              1. Omissis. 
              2.   Alla   compensazione   degli   eventuali   effetti
          finanziari derivanti dall'esito della due diligence di  cui
          all'articolo 4, comma 4, e dalla retrocessione al  soggetto
          in  liquidazione  di  ulteriori  attivita',  passivita'   o
          rapporti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera a),  si
          provvede nel limite massimo di  300  milioni  di  euro  per
          l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per
          le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma  200
          della legge  23  dicembre  2014,  n.  190.  Al  fine  della
          determinazione dello sbilancio di  cessione,  i  commissari
          liquidatori  forniscono   al   Ministero   una   situazione
          patrimoniale  in  esito   alla   due   diligence   di   cui
          all'articolo 4, comma 4, successivamente aggiornata  al  31
          dicembre di ogni anno. 
              Omissis."