(( Art. 26-bis 
 
Clausola di salvaguardia per le  regioni  a  statuto  speciale  e  le
                          province autonome 
 
  1. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e  con  le  relative
norme di attuazione, anche con riferimento alla legge  costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.  3  recante
          "Modifiche  al  titolo  V   della   parte   seconda   della
          Costituzione" e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  24
          ottobre 2001, n. 248.