Art. 26 
 
Ordinanze volte a favorire il rientro  nell'ordinario  a  seguito  di
  emergenze di rilievo nazionale (Articoli 5 legge 225/1992; Articoli
  107 e 108 decreto legislativo  112/1998;  Articolo  1,  comma  422,
  legge 147/2013) 
 
  1. Almeno  trenta  giorni  prima  della  scadenza  dello  stato  di
emergenza di rilievo nazionale, e' adottata apposita ordinanza  volta
a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle  funzioni
commissariali in via ordinaria nel  coordinamento  degli  interventi,
conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati.  Ferma  in
ogni caso l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, con tale
ordinanza possono essere altresi' emanate, per la durata  massima  di
sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento,
disposizioni  derogatorie,  nel  rispetto   dei   principi   generali
dell'ordinamento giuridico e  delle  norme  dell'Unione  europea,  in
materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e
servizi  nonche'  per  la   riduzione   di   termini   analiticamente
individuati e disposizioni  finalizzate  all'eventuale  rimodulazione
del piano degli interventi nei limiti delle risorse disponibili. 
  2. Con l'ordinanza di cui al presente  articolo  il  soggetto  gia'
titolare  della  contabilita'  speciale,  appositamente  aperta   per
l'emergenza in questione, puo' essere autorizzato alla gestione della
medesima  contabilita'  in  qualita'  di   autorita'   ordinariamente
competente fino alla relativa scadenza stabilita ai sensi  di  quanto
previsto dall'articolo 27, comma 5. 
  3.  Per  la  prosecuzione  degli  interventi  non  ultimati  e   da
realizzare  secondo  le  ordinarie  procedure   di   spesa   con   le
disponibilita'  che  residuano  alla  chiusura   della   contabilita'
speciale si provvede ai sensi di quanto  previsto  dall'articolo  27,
comma 5.