Art. 26 Autorita' competenti all'irrogazione delle sanzioni 1. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' designato quale autorita' competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto. 2. Restano ferme le competenze spettanti all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e quelle spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni. 3. I soggetti che svolgono attivita' di controllo sono tenuti agli obblighi di riservatezza sulle informazioni acquisite in conformita' alla vigente legislazione.
Note all'art. 26: Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicita' ingannevole, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2007, n. 207. Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si veda nelle note all'articolo 1.