Art. 262 
 
                            Corrispettivo 
 
           (art. 62, commi 3, 5 e 10, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Le stazioni appaltanti possono utilizzare come criterio o base
di riferimento i corrispettivi di cui al comma 2,  ove  motivatamente
ritenuti adeguati. 
    2.  La  quota  del  corrispettivo   complessivo   riferita   alle
prestazioni  normali  e  speciali  relative  alla  progettazione   e'
determinata sulla base delle percentuali ed aliquote  di  prestazioni
parziali previste  dalle  tariffe  professionali,  in  corrispondenza
della  classe,  della  categoria  e  degli  importi   dell'intervento
risultanti dai progetti redatti, nonche' del livello di progettazione
da redigere. Tale quota del corrispettivo  e'  aumentata  sulla  base
degli  incrementi  stabiliti  dalle  tariffe  professionali  per   il
rimborso delle spese. In modo analogo e' determinato il corrispettivo
per la direzione lavori, per il coordinamento  per  la  sicurezza  in
fase di progettazione e di esecuzione e per  i  compiti  di  supporto
alle attivita'  del  responsabile  del  procedimento.  La  quota  del
corrispettivo complessivo riferita  alle  prestazioni  accessorie  e'
determinata  con  riguardo  ai  correnti  prezzi  di  mercato  e  con
riferimento agli importi posti a base di gara. 
    3.  All'importo  stimato   del   corrispettivo   complessivo   e'
applicabile da parte dei concorrenti un  ribasso  percentuale  unico,
relativo alle prestazioni professionali e alle spese. 
    4.  La  progettazione  di   un   intervento   non   puo'   essere
artificiosamente  divisa  in  piu'   parti   al   fine   di   eludere
l'applicazione  delle  norme  che  disciplinano   l'affidamento   del
servizio  con  esclusione  delle  parti  eseguite  all'interno  della
stazione appaltante.