Art. 264 
 
    Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito 
 
             (art. 63, commi 1 e 5, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Nel caso di procedura aperta, ristretta o negoziata con bando,
il bando di gara per l'affidamento dei servizi  di  cui  all'articolo
252, contiene: 
    a) il nome, l'indirizzo, i numeri di  telefono  e  di  telefax  e
l'indirizzo di posta elettronica della stazione appaltante; 
    b) l'indicazione dei servizi  di  cui  all'articolo  252  con  la
specificazione delle prestazioni specialistiche  necessarie  compresa
quella  del  direttore  dei  lavori  e  del   coordinatore   per   la
progettazione di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e del coordinatore per l'esecuzione di cui  all'articolo
92 del medesimo decreto legislativo; 
    c)  l'importo  complessivo   stimato   dell'intervento   cui   si
riferiscono i servizi da affidare e degli eventuali importi  parziali
stimati,  nonche'  delle  relative  classi  e  categorie  dei  lavori
individuate sulla base  delle  elencazioni  contenute  nelle  vigenti
tariffe professionali; 
    d) l'ammontare  presumibile  del  corrispettivo  complessivo  dei
servizi, per le prestazioni normali, speciali e accessorie,  compreso
il rimborso spese, posto a base di gara, determinato con le modalita'
di cui all'articolo 262 e l'indicazione delle modalita' di calcolo in
base alle quali e' stato definito detto ammontare; 
    e) il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico; 
    f)  per  la  procedura  aperta  il  termine   non   inferiore   a
cinquantadue giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando,
per la presentazione delle offerte; 
    g) per  la  procedura  ristretta,  il  termine  non  inferiore  a
trentasette giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del  bando,
per la presentazione delle domande di partecipazione; 
    h) per la procedura negoziata con bando, il termine non inferiore
a venti giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando,  per
la presentazione delle offerte; 
    i) l'indirizzo al quale devono essere inviate  le  domande  e  le
offerte; 
    l) per la procedura ristretta, il termine  entro  il  quale  sono
spediti gli inviti a presentare offerta, nonche' il  termine  per  la
presentazione delle offerte; 
    m) il massimale dell'assicurazione prevista dall'articolo 111 del
codice; 
    n) il divieto previsto dall'articolo 90, comma 8, del codice; 
    o) i requisiti previsti dall'articolo 263, commi 1 e 3; 
    p) i criteri di valutazione dell'offerta di cui all'articolo 266,
comma 3, e corrispondente suddivisione dei fattori ponderali ai sensi
dell'articolo 266, comma 5, l'eventuale suddivisione dei  criteri  di
cui all'articolo 266, comma 4, lettere a)  e  b),  in  sub-criteri  e
relativi sub-pesi, nonche' le eventuali soglie ai sensi dell'articolo
83, comma 2, del codice; 
    q) nel caso  in  cui  la  stazione  appaltante  si  avvale  della
facolta' di cui all'articolo 62,  comma  1,  del  codice,  il  numero
minimo e massimo, ove previsto, dei soggetti da invitare a presentare
offerta; 
    r) il nominativo del responsabile del procedimento. 
    2. Nel caso di procedura ristretta le domande  di  partecipazione
contengono la documentazione e le dichiarazioni di  cui  all'articolo
266, comma 1, lettere a1), a2) e a3). 
    3. Il bando in caso di procedura aperta o  negoziata  con  bando,
ovvero la lettera di invito in caso di procedura ristretta, indica: 
    a) il numero massimo di schede di formato A3, ovvero  di  formato
A4, che costituiscono la documentazione di ognuno dei servizi di  cui
all'articolo 266, comma 1, lettera  b),  punto  1);  tale  numero  e'
compreso tra tre e cinque, nel caso di schede di formato  A3,  e  tra
sei e dieci, nel caso di schede di formato A4; 
    b) il contenuto, in rapporto allo specifico servizio da affidare,
della relazione tecnica di offerta di cui all'articolo 266, comma  1,
lettera  b),  punto  2),  ed  il  numero  massimo  di  cartelle,  che
costituiscono la relazione; tale  numero  e'  compreso  tra  venti  e
quaranta. 
 
              Note all'art. 264 
              - Il testo  dell'art.  91  del  decreto  legislativo  9
          aprile 2008, n. 81,  recante  “Attuazione  dell'articolo  1
          della legge 3 agosto 2007, n. 123,  in  materia  di  tutela
          della salute e  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro”,
          pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n.  101,  S.O.,
          e' il seguente: 
              “Art.   91   (Obblighi   del   coordinatore   per    la
          progettazione) - 1. Durante la progettazione  dell'opera  e
          comunque  prima  della  richiesta  di  presentazione  delle
          offerte, il coordinatore per la progettazione: 
              a) redige il piano di sicurezza e di  coordinamento  di
          cui  all'articolo  100,  comma  1,  i  cui  contenuti  sono
          dettagliatamente specificati nell'allegato XV; 
              b)    predispone    un    fascicolo    adattato    alle
          caratteristiche dell'opera, i cui contenuti  sono  definiti
          all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai  fini
          della prevenzione e della protezione dai  rischi  cui  sono
          esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche  norme
          di buona tecnica e dell'allegato  II  al  documento  UE  26
          maggio 1993. Il fascicolo non e' predisposto  nel  caso  di
          lavori di manutenzione ordinaria  di  cui  all'articolo  3,
          comma 1, lettera a)  del  testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in materia di edilizia, di  cui
          al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; 
              b-bis) coordina l'applicazione  delle  disposizioni  di
          cui all'articolo 90, comma 1. 
              2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e' preso
          in considerazione all'atto di eventuali  lavori  successivi
          sull'opera.”. 
              - Il testo dell'art. 92 del citato decreto  legislativo
          9 aprile 2008, n. 81, e' il seguente: 
              “Art. 92 (Obblighi del  coordinatore  per  l'esecuzione
          dei lavori) - 1. Durante la  realizzazione  dell'opera,  il
          coordinatore per l'esecuzione dei lavori: 
              a) verifica, con opportune azioni  di  coordinamento  e
          controllo,   l'applicazione,   da   parte   delle   imprese
          esecutrici e dei lavoratori  autonomi,  delle  disposizioni
          loro pertinenti contenute  nel  piano  di  sicurezza  e  di
          coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto,  e  la
          corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; 
              b)  verifica  l'idoneita'  del   piano   operativo   di
          sicurezza,  da  considerare  come  piano  complementare  di
          dettaglio del piano di sicurezza  e  coordinamento  di  cui
          all'articolo   100,   assicurandone   la    coerenza    con
          quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza  e
          di coordinamento di cui all'articolo 100, ove  previsto,  e
          il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1,  lettera  b),
          in relazione all'evoluzione dei lavori  ed  alle  eventuali
          modifiche intervenute, valutando le proposte delle  imprese
          esecutrici dirette a migliorare la sicurezza  in  cantiere,
          verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario,
          i rispettivi piani operativi di sicurezza; 
              c) organizza tra i datori di  lavoro,  ivi  compresi  i
          lavoratori autonomi, la cooperazione  ed  il  coordinamento
          delle attivita' nonche' la loro reciproca informazione; 
              d)  verifica  l'attuazione  di  quanto  previsto  negli
          accordi tra le parti  sociali  al  fine  di  realizzare  il
          coordinamento  tra   i   rappresentanti   della   sicurezza
          finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; 
              e) segnala al committente o al responsabile dei lavori,
          previa contestazione scritta alle imprese e  ai  lavoratori
          autonomi interessati,  le  inosservanze  alle  disposizioni
          degli  articoli  94,  95,  96  e  97,  comma  1,   e   alle
          prescrizioni  del  piano  di  cui  all'articolo  100,   ove
          previsto,   e   propone   la   sospensione   dei    lavori,
          l'allontanamento delle imprese o  dei  lavoratori  autonomi
          dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel  caso  in
          cui il committente o il responsabile dei lavori non  adotti
          alcun provvedimento  in  merito  alla  segnalazione,  senza
          fornire   idonea   motivazione,   il    coordinatore    per
          l'esecuzione  da'  comunicazione   dell'inadempienza   alla
          azienda  unita'   sanitaria   locale   e   alla   direzione
          provinciale del lavoro territorialmente competenti; 
              f) sospende, in caso di  pericolo  grave  e  imminente,
          direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino  alla
          verifica  degli  avvenuti  adeguamenti   effettuati   dalle
          imprese interessate. 
              2. Nei  casi  di  cui  all'articolo  90,  comma  5,  il
          coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere  i  compiti
          di cui al comma 1,  redige  il  piano  di  sicurezza  e  di
          coordinamento   e   predispone   il   fascicolo,   di   cui
          all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b),  fermo  restando
          quanto previsto al secondo periodo della  medesima  lettera
          b).”. 
              -  Il  testo  dell'articolo  111  del  citato   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “Art. 111 (Garanzie che devono prestare i  progettisti)
          - 1. Nei contratti relativi a lavori, il  progettista  o  i
          progettisti incaricati della progettazione posta a base  di
          gara e in ogni caso della  progettazione  esecutiva  devono
          essere muniti, a far data dall'approvazione rispettivamente
          del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo,
          di una polizza di responsabilita' civile professionale  per
          i rischi derivanti dallo  svolgimento  delle  attivita'  di
          propria competenza, per tutta la durata dei lavori  e  sino
          alla  data  di  emissione  del  certificato   di   collaudo
          provvisorio. La polizza del progettista o  dei  progettisti
          deve coprire, oltre  alle  nuove  spese  di  progettazione,
          anche i maggiori costi  che  la  stazione  appaltante  deve
          sopportare per le varianti di cui all'articolo  132,  comma
          1, lettera e), resesi necessarie in corso di esecuzione. La
          garanzia e' prestata per un massimale non inferiore  al  10
          per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite
          di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore  alla
          soglia di cui all'articolo 28, comma  1,  lettera  c),  IVA
          esclusa, e per un massimale non inferiore al 20  per  cento
          dell'importo dei lavori progettati,  con  il  limite  di  2
          milioni e 500 mila euro,  per  lavori  di  importo  pari  o
          superiore alla soglia di  cui  all'articolo  28,  comma  1,
          lettera c), IVA esclusa. La mancata presentazione da  parte
          dei  progettisti  della  polizza  di  garanzia  esonera  le
          amministrazioni  pubbliche  dal  pagamento  della  parcella
          professionale. 
              2. Nei contratti relativi a  servizi  o  forniture,  di
          importo  pari  o  superiore  a  un  milione  di  euro,   il
          regolamento disciplina la garanzia che  devono  prestare  i
          progettisti, nel rispetto del comma  1,  nei  limiti  della
          compatibilita'.” 
              - Il testo dell'articolo 90, comma 8 del citato decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “8. Gli affidatari di incarichi  di  progettazione  non
          possono partecipare agli  appalti  o  alle  concessioni  di
          lavori  pubblici,  nonche'  agli  eventuali  subappalti   o
          cottimi, per i quali abbiano svolto la  suddetta  attivita'
          di  progettazione;  ai  medesimi  appalti,  concessioni  di
          lavori pubblici, subappalti e cottimi non puo'  partecipare
          un   soggetto   controllato,   controllante   o   collegato
          all'affidatario   di   incarichi   di   progettazione.   Le
          situazioni di controllo e di  collegamento  si  determinano
          con riferimento a quanto previsto  dall'articolo  2359  del
          codice civile. I divieti di  cui  al  presente  comma  sono
          estesi  ai  dipendenti  dell'affidatario  dell'incarico  di
          progettazione,  ai  suoi  collaboratori  nello  svolgimento
          dell'incarico e ai loro dipendenti, nonche' agli affidatari
          di attivita' di  supporto  alla  progettazione  e  ai  loro
          dipendenti.” 
              - Il testo dell'articolo 83, comma 2 del citato decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “2. Il  bando  di  gara  ovvero,  in  caso  di  dialogo
          competitivo, il bando o il documento descrittivo,  elencano
          i  criteri  di  valutazione  e  precisano  la  ponderazione
          relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante  una
          soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui
          lo scarto tra il punteggio della soglia  e  quello  massimo
          relativo all'elemento  cui  si  riferisce  la  soglia  deve
          essere appropriato.” 
              - Il  testo  dell'articolo  62,  comma  1,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “Art. 62 (Numero minimo dei candidati da invitare nelle
          procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo  -
          Forcella) - 1. Nelle procedure ristrette relative a  lavori
          di importo pari o superiore a  quaranta  milioni  di  euro,
          nonche' nelle procedure negoziate con pubblicazione  di  un
          bando di gara e  nel  dialogo  competitivo  quale  che  sia
          l'oggetto del contratto, le stazioni appaltanti, quando  lo
          richieda la difficolta' o la complessita' dell'opera, della
          fornitura o del servizio, possono  limitare  il  numero  di
          candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta, a
          negoziare, o a partecipare al dialogo, purche'  vi  sia  un
          numero sufficiente di candidati idonei. Quando si avvalgono
          di tale facolta', le stazioni appaltanti indicano nel bando
          di gara i criteri, oggettivi, non  discriminatori,  secondo
          il principio di proporzionalita' che  intendono  applicare,
          il numero minimo dei candidati che intendono  invitare,  e,
          ove lo ritengano opportuno per motivate  esigenze  di  buon
          andamento, il numero massimo.”