Art. 267 
 
     Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro 
 
(art. 62, commi 1 e 2, art. 63, comma 1, lett. o), comma 2, lett. c),
                    comma 7, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. I  servizi  di  cui  all'articolo  252  il  cui  corrispettivo
complessivo   stimato,   determinato   secondo    quanto    stabilito
dall'articolo 262, sia inferiore a 100.000 euro, sono affidati  dalle
stazioni appaltanti secondo le disposizioni di cui  all'articolo  91,
comma 2, del codice e del presente articolo. 
    2. I soggetti da invitare,  nel  rispetto  dei  principi  di  non
discriminazione,   parita'   di   trattamento,   proporzionalita'   e
trasparenza, sono individuati tramite elenchi di operatori  economici
ovvero sulla base di indagini di  mercato,  assicurando  altresi'  il
rispetto del criterio della rotazione. 
    3. L'avviso per l'istituzione dell'elenco di operatori  economici
e' pubblicato con le modalita' di cui all'articolo 124, comma 5,  del
codice. Nell'avviso le stazioni appaltanti indicano le  classi  e  le
categorie, individuate sulla base delle elencazioni  contenute  nelle
tariffe professionali, nonche' le fasce di importo in cui si  intende
suddividere l'elenco; le stazioni appaltanti richiedono  ai  soggetti
interessati i curricula, redatti secondo l'allegato  N;  nell'avviso,
in rapporto all'importo della classe e categoria dell'elenco, nonche'
alla natura e alla complessita' delle  attivita'  da  svolgere,  puo'
essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di  tutti  i
lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori  in
cui si intende suddividere l'elenco. 
    4. La documentazione relativa al requisito di  cui  al  comma  3,
ultimo  periodo,  con  riferimento  ad  ogni   singolo   lavoro,   e'
predisposta secondo l'allegato O, indicando il soggetto che ha svolto
il servizio e la natura delle prestazioni effettuate. Sono valutabili
i servizi di cui all'articolo 263, comma 2. 
    5. Con l'avviso di cui al comma  3,  ai  soggetti  che  intendono
essere iscritti all'elenco e' richiesto di fornire il nominativo  del
professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con  la
specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonche'  con
l'indicazione del professionista incaricato  dell'integrazione  delle
prestazioni specialistiche. 
    6.   Gli   operatori   economici   sono   tenuti   ad   informare
tempestivamente  le  stazioni  appaltanti  rispetto  alle   eventuali
variazioni intervenute nel possesso dei requisiti. Gli  elenchi  sono
sempre aperti all'iscrizione degli  operatori  economici  dotati  dei
requisiti richiesti dalla stazione appaltante e  sono  periodicamente
aggiornati dalle stesse, con cadenza almeno annuale. 
    7. L'indagine di mercato e' svolta previo avviso  pubblicato  sui
siti informatici  di  cui  all'articolo  66,  comma  7,  del  codice,
nell'albo  della  stazione  appaltante,  nonche'  eventualmente   sul
profilo del committente, ove istituito, per un periodo non  inferiore
a quindici giorni. L'avviso deve  indicare  i  requisiti  minimi  che
devono essere posseduti dai soggetti per  potere  essere  invitati  a
presentare offerta; i requisiti sono indicati  con  riferimento  alla
specificita' del  servizio  da  affidare;  nell'avviso,  in  rapporto
all'importo della  classe  e  categoria  del  servizio  da  affidare,
nonche' alla natura e alla complessita' delle attivita' da  svolgere,
puo' essere richiesto un requisito  minimo  relativo  alla  somma  di
tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi  e  categorie  di
lavori cui si riferisce il servizio da affidare. Si applicano i commi
4 e 5. 
    8.  Per  l'affidamento  del  servizio  specifico,  la  selezione,
dall'elenco o  tramite  l'indagine  di  mercato,  tra  gli  operatori
economici in possesso dei requisiti, dei cinque o piu'  soggetti  cui
rivolgere l'invito, puo' essere effettuata dalle stazioni  appaltanti
attraverso modalita' di scelta, quale ad esempio  il  sorteggio.  Gli
operatori economici selezionati sono invitati a presentare le offerte
oggetto della negoziazione mediante una lettera di invito  contenente
gli elementi essenziali costituenti l'oggetto della  prestazione,  il
relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte,
il tempo  massimo  per  l'espletamento  dell'incarico  e  ogni  altro
ulteriore elemento ritenuto utile, nonche' i criteri  di  valutazione
delle offerte; alla lettera di invito puo' essere allegata  una  nota
illustrativa delle prestazioni. 
    9.  La  scelta  dell'affidatario  e'  resa   nota   mediante   la
pubblicazione dell'esito della selezione sui siti informatici di  cui
all'articolo 66, comma 7, del codice entro un termine non superiore a
quello indicato nell'articolo 65, comma 1, del codice. 
    10. I servizi  di  cui  all'articolo  252  il  cui  corrispettivo
complessivo   stimato,   determinato   secondo    quanto    stabilito
dall'articolo  262,  sia  inferiore  a  20.000  euro  possono  essere
affidati secondo quanto previsto dall'articolo 125, comma 11, secondo
periodo, del codice, nel rispetto dell'articolo 125, comma 10,  primo
periodo, del codice medesimo. 
 
              Note all'art. 267 
              - Il  testo  dell'articolo  91,  comma  2,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              "2. Gli incarichi di progettazione ,  di  coordinamento
          della sicurezza in fase di progettazione, di direzione  dei
          lavori,  di  coordinamento  della  sicurezza  in  fase   di
          esecuzione e di collaudo nel rispetto  di  quanto  disposto
          all'articolo 120, comma 2-bis, di  importo  inferiore  alla
          soglia di cui al comma  1  possono  essere  affidati  dalle
          stazioni  appaltanti,   a   cura   del   responsabile   del
          procedimento, ai soggetti di cui al comma  1,  lettere  d),
          e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto  dei
          principi di non discriminazione,  parita'  di  trattamento,
          proporzionalita' e  trasparenza,  e  secondo  la  procedura
          prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto  ad
          almeno  cinque  soggetti,  se  sussistono  in  tale  numero
          aspiranti idonei." 
              - Il testo  dell'articolo  124,  comma  5,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              "5. I bandi sono pubblicati  sulla  Gazzetta  Ufficiale
          della  Repubblica  italiana  -  serie  speciale   contratti
          pubblici, sui siti  informatici  di  cui  all'articolo  66,
          comma 7, con le modalita' ivi previste, e  nell'albo  della
          stazione appaltante. Gli effetti  giuridici  connessi  alla
          pubblicita'  decorrono  dalla  pubblicazione  in   Gazzetta
          Ufficiale.   Si   applica,   comunque,   quanto    previsto
          dall'articolo 66, comma 15 nonche' comma 7, terzo periodo." 
              - Il  testo  dell'articolo  66,  comma  7,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              "7. Gli avvisi e i bandi sono altresi' pubblicati sulla
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale
          relativa  ai   contratti   pubblici,   sul   <<profilo   di
          committente>> della stazione appaltante, e, non  oltre  due
          giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del  Ministero
          delle infrastrutture di cui al  decreto  del  Ministro  dei
          lavori  pubblici  6  aprile  2001,  n.  20,  e   sul   sito
          informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione  degli
          estremi di  pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale.  Gli
          avvisi e i bandi  sono  altresi'  pubblicati,  dopo  dodici
          giorni dalla trasmissione  alla  Commissione,  ovvero  dopo
          cinque giorni da detta trasmissione in  caso  di  procedure
          urgenti di cui all'articolo 70, comma 11, per  estratto  su
          almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale
          e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo  ove
          si eseguono i contratti. La  pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana viene effettuata  entro
          il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento
          della  documentazione  da  parte  dell'Ufficio   inserzioni
          dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato." 
              - Il  testo  dell'articolo  65,  comma  1,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              "Art. 65  (Avviso  sui  risultati  della  procedura  di
          affidamento)  -  1.  Le  stazioni  appaltanti   che   hanno
          aggiudicato un contratto pubblico  o  concluso  un  accordo
          quadro  inviano  un  avviso   secondo   le   modalita'   di
          pubblicazione di cui all'articolo 66, conforme all'allegato
          IX A, punto 5, relativo ai  risultati  della  procedura  di
          aggiudicazione,       entro       quarantotto        giorni
          dall'aggiudicazione  del  contratto  o  dalla   conclusione
          dell'accordo quadro." 
              -  Il  testo  dell'articolo  125,  comma  11,   secondo
          periodo, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
          163, e' il seguente: 
              "Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, e'
          consentito l'affidamento diretto da parte del  responsabile
          del procedimento." 
              - Il testo dell'articolo 125, comma 10, primo  periodo,
          del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e'
          il seguente: 
              "10. L'acquisizione in economia di beni  e  servizi  e'
          ammessa in relazione all'oggetto e  ai  limiti  di  importo
          delle singole voci di  spesa,  preventivamente  individuate
          con provvedimento  di  ciascuna  stazione  appaltante,  con
          riguardo alle proprie specifiche esigenze.".