Art. 27. 1. Dopo l'articolo 115 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono inseriti i seguenti: "Art. 115-bis Principi generali per gli interventi 1. Ai fini delle decisioni in ordine all'eventuale attuazione ed all'entita' di interventi in caso di emergenza radiologica, oppure in caso di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza radiologica o di una pratica che non sia piu' in atto devono essere rispettati i seguenti principi generali: a) un intervento e' attuato solo se la diminuzione del detrimento sanitario dovuto alle esposizioni a radiazioni ionizzanti e' tale da giustificare i danni e i costi, inclusi quelli sociali, dell'intervento; b) il tipo, l'ampiezza e la durata dell'intervento sono ottimizzati in modo che sia massimo il vantaggio della riduzione del detrimento sanitario, dopo aver dedotto il danno connesso con l'intervento; c) alle operazioni svolte in caso di intervento non si applicano i limiti di dose di cui all'articolo 96, commi 1, lettera a), e 3, salvo quanto previsto nell'articolo 126-bis, in caso di esposizione prolungata; d) i livelli di intervento in termini di dose, stabiliti ai sensi dell'articolo 115, comma 2, sono utilizzati ai fini della programmazione e dell'eventuale attuazione degli interventi; detti livelli non costituiscono limiti di dose. Art. 115-ter Esposizioni potenziali 1. Nelle pratiche con materie radioattive che siano soggette a provvedimenti autorizzativi previsti nei capi IV, VI, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 31, e nell'articolo 52 del capo VII, nonche' nell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, i soggetti richiedenti l'emanazione di detti provvedimenti provvedono ad eseguire, avvalendosi anche dell'esperto qualificato, le valutazioni preventive della distribuzione spaziale e temporale delle materie radioattive disperse o rilasciate, nonche' delle esposizioni potenziali relative ai lavoratori e ai gruppi di riferimento della popolazione nei possibili casi di emergenza radiologica. 2. Le valutazioni di cui al comma 1 sono eseguite facendo riferimento alle raccomandazioni in materia dei competenti organismi comunitari ed internazionali. 3. Le valutazioni di cui al comma 1 sono oggetto della registrazione di cui all'articolo 81, comma 1, lettera e). Dette valutazioni sono altresi' unite alla documentazione prodotta ai fini dell'emanazione dei provvedimenti autorizzativi di cui al comma 1. 4. Nel caso in cui lavoratori o individui dei gruppi di riferimento della popolazione possano ricevere, a seguito di esposizioni potenziali in installazioni di cui all'articolo 29, dosi superiori ai livelli determinati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, le amministrazioni competenti al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 29 stesso, dispongono l'inclusione della pratica nei piani di cui all'articolo 115-quater, comma 1. Le predette amministrazioni inseriscono, a tale scopo, apposite prescrizioni nel nulla osta e inviano copia del provvedimento autorizzativo, insieme a tutte le valutazioni relative alle esposizioni potenziali, alle autorita' di cui all'articolo 115-quater, ai fini della predisposizione dei piani di intervento. 5. Ferma restando la disposizione di cui al comma 4, le installazioni soggette agli altri provvedimenti autorizzativi di cui al comma 1 sono sempre incluse nei piani di intervento. L'amministrazione che rilascia il provvedimento di cui al comma 1 ne invia copia alle autorita' di cui all'articolo 115-quater, ai fini della predisposizione dei piani stessi. 6. L'attivita' delle nuove installazioni per cui e' necessaria la predisposizione di piani di intervento non puo' iniziare prima che le autorita' di cui all'articolo 115-quater abbiano approvato i piani stessi. Art. 115-quater Approvazione dei piani di intervento Preparazione degli interventi 1. I piani di intervento relativi alle installazioni di cui all'articolo 115-ter sono approvati secondo le disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 2. I piani di intervento di cui al comma 1, sono elaborati, anche con riferimento all'interno degli impianti, alla luce dei principi generali di cui all'articolo 115-bis, tenendo presenti i livelli di intervento stabiliti ai sensi dell'articolo 115, comma 2. Detti piani sono oggetto di esercitazioni periodiche la cui frequenza e' stabilita nei piani predetti, in relazione alla tipologia delle installazioni ed all'entita' delle esposizioni potenziali. 3. I piani di intervento di cui al comma 1 prevedono, ove occorra: a) la creazione di squadre speciali di intervento in cui e' assicurata la presenza delle competenze necessarie, di tipo tecnico, medico o sanitario; b) le modalita' per assicurare ai componenti delle squadre di cui alla lettera a) una formazione adeguata agli interventi che esse sono chiamati a svolgere. Art. 115-quinquies Attuazione degli interventi 1. Qualora nelle installazioni di cui all'articolo 115-ter, comma 1, si verifichino eventi che possano comportare emissioni e dispersioni di radionuclidi all'esterno dell'installazione, che determinino rilevanti contaminazioni dell'aria, delle acque, del suolo e di altre matrici in zone esterne al perimetro dell'installazione, gli esercenti sono tenuti ad informare immediatamente: a) il prefetto, il comando provinciale dei vigili del fuoco, gli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio, le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e l'ANPA nel caso si tratti delle attivita' di cui agli articoli 29 e 30; b) le amministrazioni di cui alla lettera a), nonche' il comandante del compartimento marittimo e l'ufficio di sanita' marittima quando gli eventi stessi interessino gli ambiti portuali e le altre zone di demanio marittimo e di mare territoriale, nel caso si tratti delle attivita' soggette ad altri provvedimenti autorizzativi previsti nel presente decreto e nella legge 31 dicembre 1962, n. 1860. 2. Gli esercenti le installazioni di cui al comma 1 in cui si verifichino gli eventi di cui allo stesso comma sono altresi' tenuti a prendere tutte le misure atte a ridurre la contaminazione radioattiva nelle zone esterne al perimetro dell'installazione in modo da limitare il rischio alla popolazione. 3. Il prefetto, ricevuta l'informazione di cui al comma 1, ne da' immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e al Presidente della Giunta regionale. 4. Nell'attuazione dei piani di intervento le decisioni rispettano i principi generali di cui all'articolo 115-bis, tenendo conto delle caratteristiche reali dell'emergenza radiologica in relazione ai livelli indicativi di intervento di cui all'articolo 115, comma 2, con azioni relative: a) alla sorgente, al fine di ridurre o arrestare l'emissione e la dispersione di radionuclidi all'esterno dell'installazione, nonche' l'esposizione esterna dovuta ai radionuclidi medesimi; b) all'ambiente, per ridurre il trasferimento di sostanze radioattive agli individui; c) agli individui interessati dall'emergenza radiologica, ai fini della riduzione della loro esposizione e dell'adozione di eventuali provvedimenti sanitari nei loro confronti. 5. Le autorita' responsabili dell'attuazione dei piani di cui all'articolo 115-quater curano l'organizzazione degli interventi, nonche' la valutazione e la registrazione dell'efficacia degli stessi e delle conseguenze dell'emergenza radiologica. 6. Alle installazioni ed agli eventi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della sezione II del capo X.".
Note all'art. 27: - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, vedi note alle premesse. - La legge 31 dicembre 1962, n. 1860, reca: "Impiego pacifico dell'energia nucleare". - L'art. 13 della citata legge, cosi' recita: "Art. 13. Oltre quanto prescritto dagli articoli 91, 96 e 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, l'impiego degli isotopi radioattivi, quando la quantita' di radioattivita' che si intende utilizzare e' pari o superiore ai valori di quantita' totale di radioattivita' o di peso che saranno determinati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, emanato con le forme dell'art. 30, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e' sottoposto all'autorizzazione ministeriale rilasciata dal Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale per gli usi industriali; dallo stesso Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per l'agricoltura e le foreste per gli usi agricoli, con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la pubblica istruzione per gli usi didattici e con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanita' per gli usi diagnostici, terapeutici e sperimentali clinico-sanitari (4). Sono esenti dall'autorizzazione gli istituti universitari e gli altri istituti scientifici di diritto pubblico che impieghino i radioisotopi esclusivamente a scopo di ricerca scientifica. Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri interessati, sono emanate le norme relative al rilascio dell'autorizzazione per l'impiego dei radioisotopi. - La legge 24 febbraio 1992, n. 225, reca: "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile".