Articolo 27
 Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali
(Art.27-bis del d.lgs n.29 del  1993,  aggiunto dall'art.17 del d.lgs
                           n.80 del 1998)

   1.  Le  regioni  a statuto ordinario, nell'esercizio della propria
potesta'   statutaria,   legislativa  e  regolamentare,  e  le  altre
pubbliche  amministrazioni,  nell'esercizio  della  propria  potesta'
statutaria  e  regolamentare,  adeguano ai principi dell'articolo 4 e
del  presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative
peculiarita'.  Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano,
anche   in   deroga  alle  speciali  disposizioni  di  legge  che  li
disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione.
   2.  Le  pubbliche  amministrazioni  di cui al comma 1 trasmettono,
entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i
provvedimenti   adottati   in  attuazione  del  medesimo  comma  alla
Presidenza  del  Consiglio dei ministri, che ne cura la raccolta e la
pubblicazione.