Art. 27.
          (Centri di accoglienza e accesso all'abitazione)

   1.  Al  testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
   b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
   "1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale e' riservato
agli  stranieri  non  appartenenti  a  Paesi  dell'Unione europea che
dimostrino  di  essere  in  regola  con  le norme che disciplinano il
soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e
regolamenti vigenti in materia";
   c) il comma 5 e' abrogato;
   d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
   "6.  Gli  stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri
regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno
biennale   e   che   esercitano  una  regolare  attivita'  di  lavoro
subordinato  o  di  lavoro  autonomo  hanno  diritto  di accedere, in
condizioni  di  parita'  con  i  cittadini  italiani, agli alloggi di
edilizia  residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle
agenzie  sociali  eventualmente  predisposte  da ogni regione o dagli
enti  locali  per  agevolare  l'accesso alle locazioni abitative e al
credito  agevolato  in  materia  di  edilizia,  recupero,  acquisto e
locazione della prima casa di abitazione".
 
             Nota all'art. 27:
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  40 del decreto
          legislativo  25 luglio  1998, n. 286, come modificato dalla
          presente legge:
                 "Art.    40    (Centri   di   accoglienza.   Accesso
          all'abitazione).  - 1. Le regioni, in collaborazione con le
          province  e  con  i  comuni  e  con  le  associazioni  e le
          organizzazioni  di  volontariato  predispongono  centri  di
          accoglienza  destinati  ad  ospitare,  anche  in  strutture
          ospitanti  cittadini  italiani  o  cittadini di altri Paesi
          dell'Unione  europea,  stranieri  regolarmente soggiornanti
          per  motivi  diversi dal turismo, che siano temporaneamente
          impossibilitati  a  provvedere  autonomamente  alle proprie
          esigenze alloggiative e di sussistenza.
                 1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale
          e'  riservato  agli  stranieri  non  appartenenti  a  Paesi
          dell'Unione  europea che dimostrino di essere in regola con
          le  norme  che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi
          del  presente  testo  unico  e  delle  leggi  e regolamenti
          vigenti in materia.
                 2.  I  criteri  di  accoglienza  sono  finalizzati a
          rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel piu'
          breve  tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono,
          ove  possibile,  ai  servizi  sociali  e culturali idonei a
          favorire  l'autonomia e l'inserimento sociale degli ospiti.
          Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali
          dei  centri  e  consente  convenzioni  con  enti  privati e
          finanziamenti.
                 3.   Per  centri  di  accoglienza  si  intendono  le
          strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono
          alle   immediate   esigenze   alloggiative  ed  alimentari,
          nonche',   ove   possibile,  all'offerta  di  occasioni  di
          apprendimento   della   lingua   italiana,   di  formazione
          professionale,  di  scambi  culturali  con  la  popolazione
          italiana,  e all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri
          impossibilitati  a  provvedervi  autonomamente per il tempo
          strettamente  necessario  al  raggiungimento dell'autonomia
          personale   per   le  esigenze  di  vitto  e  alloggio  nel
          territorio in cui vive lo straniero.
                 4.   Lo  straniero  regolarmente  soggiornante  puo'
          accedere   ad   alloggi   sociali,  collettivi  o  privati,
          predisposti   secondo   i   criteri  previsti  dalle  leggi
          regionali,   dai   comuni  di maggiore  insediamento  degli
          stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di
          volontariato  ovvero  da  altri  enti  pubblici  o privati,
          nell'ambito   di  strutture  alloggiative,  prevalentemente
          organizzate  in  forma  di pensionato, aperte ad italiani e
          stranieri,   finalizzate   ad   offrire   una  sistemazione
          alloggiativa   dignitosa   a   pagamento,   secondo   quote
          calmierate,  nell'attesa  del  reperimento  di  un alloggio
          ordinario in via definitiva.
                 5. Abrogato.
                 6.  Gli  stranieri  titolari di carta di soggiorno e
          gli  stranieri  regolarmente  soggiornanti  in  possesso di
          permesso  di soggiorno almeno biennale e che esercitano una
          regolare  attivita'  di  lavoro  subordinato  o  di  lavoro
          autonomo  hanno  diritto  di  accedere,  in  condizioni  di
          parita'  con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia
          residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle
          agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o
          dagli  enti  locali  per agevolare l'accesso alle locazioni
          abitative  e  al  credito agevolato in materia di edilizia,
          recupero,   acquisto   e  locazione  della  prima  casa  di
          abitazione".
             Note all'art. 28
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  25 del decreto
          legislativo  25 luglio  1998, n. 286, come modificato dalla
          presente legge:
                 "Art.  25  (Previdenza e assistenza per i lavoratori
          stagionali).  -  1. In considerazione della durata limitata
          dei   contratti   nonche'  della  loro  specificita',  agli
          stranieri  titolari  di  permesso  di  soggiorno per lavoro
          stagionale  si  applicano le seguenti forme di previdenza e
          assistenza  obbligatoria,  secondo  le  norme  vigenti  nei
          settori di attivita':
                   a) assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e
          i superstiti;
                   b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
          le malattie professionali;
                   c) assicurazione contro le malattie;
                   d) assicurazione di maternita'.
                 2.  In sostituzione dei contributi per l'assegno per
          il   nucleo  familiare  e  per  l'assicurazione  contro  la
          disoccupazione  involontaria, il datore di lavoro e' tenuto
          a  versare  all'Istituto nazionale della previdenza sociale
          (INPS)   un  contributo  in  misura  pari  all'importo  dei
          medesimi  contributi  ed  in  base  alle  condizioni e alle
          modalita' stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono
          destinati  ad interventi di carattere socio-assistenziale a
          favore dei lavoratori di cui all'art. 45.
                 3. Nei decreti attuativi del documento programmatico
          sono  definiti i requisiti, gli ambiti e le modalita' degli
          interventi di cui al comma 2.
                 4.  Sulle  contribuzioni  di  cui  ai commi 1 e 2 si
          applicano  le riduzioni degli oneri sociali previste per il
          settore di svolgimento dell'attivita' lavorativa.
                 5.  Ai  contributi di cui al comma 1, lettera a), si
          applicano   le   disposizioni   dell'art.   22,  comma  13,
          concernenti  il  trasferimento  degli stessi all'istituto o
          ente  assicuratore  dello  Stato  di  provenienza. E' fatta
          salva  la  possibilita'  di  ricostruzione  della posizione
          contributiva in caso di successivo ingresso".
                 -  Per  il  testo  vigente dell'art. 26, del decreto
          legislativo  25 luglio 1998, n. 286, v. nelle note all'art.
          21.