Art. 27 
                  (Garanzie per i dati giudiziari) 
 
   1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti
pubblici economici e' consentito soltanto se autorizzato da  espressa
disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le
rilevanti finalita' di interesse pubblico del trattamento, i tipi  di
dati trattati e di operazioni eseguibili.