Art. 27. (Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2007/68/CE) 1. In attuazione della direttiva 2007/68/CE della Commissione, del 27 novembre 2007, che modifica l'allegato III-bis della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne l'inclusione di alcuni ingredienti alimentari, all'Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la sezione III e' sostituita dalla seguente: "Sezione III ALLERGENI ALIMENTARI 1. Cereali contenenti glutine (cioe' grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne: a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio, e prodotti derivati, purche' il processo subito non aumenti il livello di allergenicita' valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati; b) maltodestrine a base di grano e prodotti derivati, purche' il processo subito non aumenti il livello di allergenicita' valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati; c) sciroppi di glucosio a base d'orzo; d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche. 2. Crostacei e prodotti derivati. 3. Uova e prodotti derivati. 4. Pesce e prodotti derivati, tranne: a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino. 5. Arachidi e prodotti derivati. 6. Soia e prodotti derivati, tranne: a) olio e grasso di soia raffinato e prodotti derivati, purche' il processo subito non aumenti il livello di allergenicita' valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati; b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia; c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia. 7. Latte e prodotti derivati, incluso lattosio, tranne: a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche; b) lattitolo. 8. Frutta a guscio, cioe' mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di anacardi (Anacardium occidentale), noci di pecan (Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati, tranne frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche. 9. Sedano e prodotti derivati. 10. Senape e prodotti derivati. 11. Semi di sesamo e prodotti derivati. 12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/l espressi come SO2. 13. Lupini e prodotti derivati. 14. Molluschi e prodotti derivati"; b) la sezione IV e' abrogata. 2. E' autorizzata la commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, dei prodotti alimentari, conformi alle disposizioni del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, immessi sul mercato od etichettati prima del 31 maggio 2009. 3. All'articolo 29 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. Le modifiche della sezione III dell'Allegato 2, rese necessarie per il recepimento di direttive comunitarie in materia, sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta". 4. Sono abrogati l'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, ed il secondo periodo del comma 2- bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni.
Note all'art. 27: - La direttiva 2007/68/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 28 novembre 2007, n. L 310. - La direttiva 2000/13/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. . 6 maggio 2000, n. L 109. - Si riporta il testo dell'Allegato 2, e dell'art. 29, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O., cosi' come modificato dalla presente legge: «Omissis Allegato 2 "SEZIONE III ALLERGENI ALIMENTARI 1. Cereali contenenti glutine (cioe' grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne: a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio, e prodotti derivati, purche' il processo subito non aumenti il livello di allergenicita' valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati; b) maltodestrine a base di grano e prodotti derivati, purche' il processo subito non aumenti il livello di allergenicita' valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati; c) sciroppi di glucosio a base d'orzo; d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche. 2. Crostacei e prodotti derivati. 3. Uova e prodotti derivati. 4. Pesce e prodotti derivati, tranne: a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino. 5. Arachidi e prodotti derivati. 6. Soia e prodotti derivati, tranne: a) olio e grasso di soia raffinato e prodotti derivati, purche' il processo subito non aumenti il livello di allergenicita' valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati; b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia; c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia. 7. Latte e prodotti derivati, incluso lattosio, tranne: a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche; b) lattitolo. 8. Frutta a guscio, cioe' mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di anacardi (Anacardium occidentale), noci di pecan (Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati, tranne frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche. 9. Sedano e prodotti derivati. 10. Senape e prodotti derivati. 11. Semi di sesamo e prodotti derivati Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/l espressi come SO2. 13. Lupini e prodotti derivati. 14. Molluschi e prodotti derivati "; Sezione IV abrogata». «Art. 29 (Norme finali). - 1. Il presente decreto non si applica ai prodotti alimentari destinati ad altri Paesi. 2. Sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, nonche' tutte le disposizioni in materia di etichettatura, di presentazione e di pubblicita' dei prodotti alimentari e relative modalita', diverse o incompatibili con quelle previste dal presente decreto, ad eccezione di quelle contenute nei regolamenti comunitari e nelle norme di attuazione di direttive comunitarie relative a singole categorie di prodotti. 3. Le disposizioni del presente decreto possono essere modificate o integrate, in attuazione di norme comunitarie in materia con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro della sanita'. «3-bis. Le modifiche della III dell'allegato 2, rese necessarie per il recepimento di direttive comunitarie in materia, sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta». - Si riporta il testo dell'art. 8, commi 2 e 3 del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2006, n. 69., cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 8 (Lista degli ingredienti allergenici). - 1. All'Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono aggiunte la sezione III e la sezione IV di cui all'Allegato I al presente decreto. 2. Abrogato. 3. Abrogato.». - Il testo vigente dell'art. 7, secondo periodo del comma 2-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, pubblicato nella Gazz. Uff. 16 febbraio 1992, n. 39 S.O., cosi' come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 7 (Esenzioni dall'indicazione degli ingredienti). - 1. Non sono considerati ingredienti: a) i costituenti di un ingrediente che, durante il procedimento di lavorazione, siano stati temporaneamente tolti per esservi immessi successivamente in quantita' non superiore al tenore iniziale; b) gli additivi, la cui presenza nel prodotto alimentare e' dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o piu' ingredienti di detto prodotto, purche' essi non svolgano piu' alcuna funzione nel prodotto finito, secondo quanto stabilito dai decreti ministeriali adottati ai sensi degli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283; c) i coadiuvanti tecnologici; per coadiuvante tecnologico si intende una sostanza che non viene consumata come ingrediente alimentare in se', che e' volontariamente utilizzata nella trasformazione di materie prime, prodotti alimentari o loro ingredienti, per rispettare un determinato obiettivo tecnologico in fase di lavorazione o trasformazione e che puo' dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a condizione che questi residui non costituiscano un rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito; d) le sostanze utilizzate, nelle dosi strettamente necessarie, come solventi o supporti per gli additivi e per gli aromi e le sostanze il cui uso e' prescritto come rivelatore; d-bis) le sostanze che, pur non essendo additivi, sono utilizzate secondo le stesse modalita' e con le stesse finalita' dei coadiuvanti tecnologici e che rimangono presenti nel prodotto finito, anche se in forma modificata. 2. L'indicazione degli ingredienti non e' richiesta: a) nei prodotti costituiti da un solo ingrediente, salvo quanto disposto da norme specifiche, a condizione che la denominazione di vendita sia identica al nome dell'ingrediente ovvero consenta di conoscere la effettiva natura dell'ingrediente. b) negli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati, tagliati, o che non abbiano subito trattamenti; c) nel latte e nelle creme di latte fermentati, nei formaggi, nel burro, purche' non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai costituenti propri del latte, dal sale o dagli enzimi e colture di microrganismi necessari alla loro fabbricazione; in ogni caso l'indicazione del sale e' richiesta per i formaggi freschi, per i formaggi fusi e per il burro; d) nelle acque gassate che riportano la menzione di tale caratteristica nella denominazione di vendita; e) nelle acqueviti e nei distillati, nei mosti e nei vini, nei vini spumanti, nei vini frizzanti, nei vini liquorosi e nelle birre con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume; f) negli aceti di fermentazione, provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base e purche' non siano stati aggiunti altri ingredienti. 2-bis. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nel caso di ingredienti indicati all'allegato 2, sezione III 3. L'indicazione dell'acqua non e' richiesta: a) se l'acqua e' utilizzata nel processo di fabbricazione unicamente per consentire la ricostituzione nel suo stato originale di un ingrediente utilizzato in forma concentrata o disidratata; b) nel caso di liquido di copertura che non viene normalmente consumato; c) per l'aceto, quando e' indicato il contenuto acetico e per l'alcole e le bevande alcoliche quando e' indicato il contenuto alcolico. 4. Fatti salvi i casi indicati al comma 1, lettere b) e c), quanto previsto dalla lettera a) del comma 12 dell'art. 5 non si applica agli additivi.