Art. 27. 
     (Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2007/68/CE) 
 
  1. In attuazione della direttiva 2007/68/CE della Commissione,  del
27 novembre 2007, che modifica  l'allegato  III-bis  della  direttiva
2000/13/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  per  quanto
concerne l'inclusione di alcuni ingredienti alimentari,  all'Allegato
2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
   a) la sezione III e' sostituita dalla seguente: 
 
                            "Sezione III 
                        ALLERGENI ALIMENTARI 
 
  1. Cereali contenenti glutine (cioe' grano,  segale,  orzo,  avena,
farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne: 
   a) sciroppi di glucosio a base  di  grano,  incluso  destrosio,  e
prodotti derivati, purche' il processo subito non aumenti il  livello
di allergenicita' valutato dall'EFSA per  il  prodotto  di  base  dal
quale sono derivati; 
   b) maltodestrine a base di grano e prodotti derivati,  purche'  il
processo subito non aumenti il  livello  di  allergenicita'  valutato
dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati; 
   c) sciroppi di glucosio a base d'orzo; 
   d) cereali utilizzati per la  fabbricazione  di  distillati  o  di
alcol etilico di  origine  agricola  per  liquori  ed  altre  bevande
alcoliche. 
  2. Crostacei e prodotti derivati. 
  3. Uova e prodotti derivati. 
  4. Pesce e prodotti derivati, tranne: 
   a) gelatina di pesce utilizzata come  supporto  per  preparati  di
vitamine o carotenoidi; 
   b) gelatina o colla di pesce utilizzata come  chiarificante  nella
birra e nel vino. 
  5. Arachidi e prodotti derivati. 
  6. Soia e prodotti derivati, tranne: 
   a) olio e grasso di soia raffinato e prodotti derivati, purche' il
processo subito non aumenti il  livello  di  allergenicita'  valutato
dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati; 
   b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo  D-alfa  naturale,
tocoferolo  acetato  D-alfa  naturale,  tocoferolo  succinato  D-alfa
naturale a base di soia; 
   c) oli vegetali derivati da fitosteroli  e  fitosteroli  esteri  a
base di soia; 
   d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale
a base di soia. 
  7. Latte e prodotti derivati, incluso lattosio, tranne: 
   a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati  o
di alcol etilico di origine agricola per  liquori  ed  altre  bevande
alcoliche; 
   b) lattitolo. 
  8.  Frutta  a  guscio,  cioe'  mandorle  (Amygdalus  communis  L.),
nocciole (Corylus avellana), noci comuni  (Juglans  regia),  noci  di
anacardi (Anacardium occidentale), noci di pecan  (Carya  illinoiesis
(Wangenh)  K.  Koch),  noci  del  Brasile   (Bertholletia   excelsa),
pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia)
e prodotti  derivati,  tranne  frutta  a  guscio  utilizzata  per  la
fabbricazione di distillati o di alcol etilico  di  origine  agricola
per liquori ed altre bevande alcoliche. 
  9. Sedano e prodotti derivati. 
  10. Senape e prodotti derivati. 
  11. Semi di sesamo e prodotti derivati. 
  12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori  a  10
mg/Kg o 10 mg/l espressi come SO2. 
  13. Lupini e prodotti derivati. 
  14. Molluschi e prodotti derivati"; 
   b) la sezione IV e' abrogata. 
  2. E' autorizzata la commercializzazione, fino ad esaurimento delle
scorte, dei  prodotti  alimentari,  conformi  alle  disposizioni  del
decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, immessi sul  mercato  od
etichettati prima del 31 maggio 2009. 
  3. All'articolo 29 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "3-bis. Le  modifiche  della  sezione  III  dell'Allegato  2,  rese
necessarie per il recepimento di direttive  comunitarie  in  materia,
sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro del lavoro, della salute e  delle  politiche
sociali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta". 
  4. Sono abrogati l'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo
8 febbraio 2006, n. 114, ed il  secondo  periodo  del  comma  2-  bis
dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n.  109,  e
successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 27: 
             - La direttiva 2007/68/CE e' pubblicata  nella  G.U.C.E.
          28 novembre 2007, n. L 310. 
             - La direttiva 2000/13/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. .
          6 maggio 2000, n. L 109. 
             - Si riporta il testo dell'Allegato 2, e  dell'art.  29,
          del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio  1992,  n.  39,  S.O.,
          cosi' come modificato dalla presente legge: 
             «Omissis 
 
                                                           Allegato 2 
                                    "SEZIONE III ALLERGENI ALIMENTARI 
 
             1. Cereali  contenenti  glutine  (cioe'  grano,  segale,
          orzo, avena, farro,  kamut  o  i  loro  ceppi  ibridati)  e
          prodotti derivati, tranne: a) sciroppi di glucosio  a  base
          di grano, incluso destrosio, e prodotti  derivati,  purche'
          il processo subito non aumenti il livello di allergenicita'
          valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal  quale  sono
          derivati; b) maltodestrine  a  base  di  grano  e  prodotti
          derivati, purche' il processo subito non aumenti il livello
          di allergenicita' valutato dall'EFSA  per  il  prodotto  di
          base dal quale sono derivati; c)  sciroppi  di  glucosio  a
          base d'orzo; d) cereali utilizzati per la fabbricazione  di
          distillati o di  alcol  etilico  di  origine  agricola  per
          liquori ed altre bevande alcoliche. 2. Crostacei e prodotti
          derivati. 3. Uova e prodotti derivati. 4. Pesce e  prodotti
          derivati, tranne: a)  gelatina  di  pesce  utilizzata  come
          supporto  per  preparati  di  vitamine  o  carotenoidi;  b)
          gelatina o colla di  pesce  utilizzata  come  chiarificante
          nella birra e nel vino. 5. Arachidi e prodotti derivati. 
             6. Soia e prodotti derivati, tranne: a) olio e grasso di
          soia raffinato e prodotti  derivati,  purche'  il  processo
          subito non aumenti il livello  di  allergenicita'  valutato
          dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono  derivati;
          b) tocoferoli  misti  naturali  (E306),  tocoferolo  D-alfa
          naturale, tocoferolo acetato  D-alfa  naturale,  tocoferolo
          succinato D-alfa naturale a base di soia; c)  oli  vegetali
          derivati da fitosteroli e  fitosteroli  esteri  a  base  di
          soia; d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli  di
          olio vegetale a base di soia. 7. Latte e prodotti derivati,
          incluso lattosio, tranne: a) siero di latte utilizzato  per
          la fabbricazione  di  distillati  o  di  alcol  etilico  di
          origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche; b)
          lattitolo. 8. Frutta a guscio,  cioe'  mandorle  (Amygdalus
          communis L.),  nocciole  (Corylus  avellana),  noci  comuni
          (Juglans regia), noci di anacardi (Anacardium occidentale),
          noci di pecan (Carya illinoiesis (Wangenh) K.  Koch),  noci
          del Brasile  (Bertholletia  excelsa),  pistacchi  (Pistacia
          vera),  noci  del  Queensland  (Macadamia   ternifolia)   e
          prodotti derivati, tranne frutta a guscio utilizzata per la
          fabbricazione di distillati o di alcol etilico  di  origine
          agricola per liquori ed altre bevande alcoliche. 9.  Sedano
          e prodotti derivati. 10. Senape e  prodotti  derivati.  11.
          Semi di sesamo e prodotti  derivati  Anidride  solforosa  e
          solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg  o  10  mg/l
          espressi come SO2. 13.  Lupini  e  prodotti  derivati.  14.
          Molluschi e prodotti derivati "; 
             Sezione IV abrogata». 
             «Art. 29 (Norme finali). - 1. Il presente decreto non si
          applica ai prodotti alimentari destinati ad altri Paesi. 
             2.  Sono  abrogati  il  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  18  maggio  1982,  n.  322,  nonche'  tutte  le
          disposizioni in materia di etichettatura, di  presentazione
          e  di  pubblicita'  dei  prodotti  alimentari  e   relative
          modalita', diverse o incompatibili con quelle previste  dal
          presente decreto, ad  eccezione  di  quelle  contenute  nei
          regolamenti comunitari  e  nelle  norme  di  attuazione  di
          direttive  comunitarie  relative  a  singole  categorie  di
          prodotti. 
             3. Le disposizioni del presente decreto  possono  essere
          modificate o integrate, in attuazione di norme  comunitarie
          in materia con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  su  proposta  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato di concerto  con  il  Ministro
          della sanita'. 
             «3-bis. Le modifiche della  III  dell'allegato  2,  rese
          necessarie per il recepimento di direttive  comunitarie  in
          materia, sono  adottate  con  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro,
          della salute e delle politiche sociali, previo parere della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
          esprimere entro trenta giorni dalla richiesta». 
             - Si riporta il testo dell'art.  8,  commi  2  e  3  del
          decreto legislativo 8 febbraio  2006,  n.  114,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2006, n. 69., cosi'  come
          modificato dalla presente legge: 
             «Art. 8 (Lista  degli  ingredienti  allergenici).  -  1.
          All'Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n.
          109, sono aggiunte la sezione III e la sezione  IV  di  cui
          all'Allegato I al presente decreto. 
             2. Abrogato. 
             3. Abrogato.». 
             - Il testo vigente  dell'art.  7,  secondo  periodo  del
          comma 2-bis, del decreto legislativo 27  gennaio  1992,  n.
          109, pubblicato nella Gazz. Uff. 16 febbraio  1992,  n.  39
          S.O., cosi' come modificato  dalla  presente  legge,  cosi'
          recita: 
             «Art. 7 (Esenzioni dall'indicazione degli  ingredienti).
          - 1. Non sono considerati ingredienti: 
              a) i costituenti di  un  ingrediente  che,  durante  il
          procedimento di lavorazione,  siano  stati  temporaneamente
          tolti per esservi immessi successivamente in quantita'  non
          superiore al tenore iniziale; 
              b)  gli  additivi,  la  cui   presenza   nel   prodotto
          alimentare  e'  dovuta  unicamente  al  fatto   che   erano
          contenuti in uno o  piu'  ingredienti  di  detto  prodotto,
          purche' essi non svolgano piu' alcuna funzione nel prodotto
          finito, secondo quanto stabilito dai  decreti  ministeriali
          adottati ai sensi degli articoli 5, lettera g), e 22  della
          legge 30 aprile 1962, n. 283; 
              c)   i   coadiuvanti   tecnologici;   per   coadiuvante
          tecnologico si intende una sostanza che non viene consumata
          come ingrediente alimentare in se', che e'  volontariamente
          utilizzata nella trasformazione di materie prime,  prodotti
          alimentari  o   loro   ingredienti,   per   rispettare   un
          determinato obiettivo tecnologico in fase di lavorazione  o
          trasformazione e che puo'  dar  luogo  alla  presenza,  non
          intenzionale ma tecnicamente  inevitabile,  di  residui  di
          tale sostanza o di suoi derivati  nel  prodotto  finito,  a
          condizione che questi residui non costituiscano un  rischio
          per  la  salute  e  non  abbiano  effetti  tecnologici  sul
          prodotto finito; 
              d) le  sostanze  utilizzate,  nelle  dosi  strettamente
          necessarie, come solventi o supporti per gli additivi e per
          gli aromi e le sostanze  il  cui  uso  e'  prescritto  come
          rivelatore; 
              d-bis) le sostanze che, pur non essendo additivi,  sono
          utilizzate secondo le stesse  modalita'  e  con  le  stesse
          finalita'  dei  coadiuvanti  tecnologici  e  che  rimangono
          presenti nel prodotto finito, anche se in forma modificata. 
             2. L'indicazione degli ingredienti non e' richiesta: 
              a) nei prodotti  costituiti  da  un  solo  ingrediente,
          salvo quanto disposto da norme specifiche, a condizione che
          la  denominazione  di  vendita   sia   identica   al   nome
          dell'ingrediente ovvero consenta di conoscere la  effettiva
          natura dell'ingrediente. 
              b) negli ortofrutticoli freschi,  comprese  le  patate,
          che non siano stati sbucciati, tagliati, o che non  abbiano
          subito trattamenti; 
              c) nel latte e nelle creme  di  latte  fermentati,  nei
          formaggi, nel  burro,  purche'  non  siano  stati  aggiunti
          ingredienti diversi dai costituenti propri del  latte,  dal
          sale o dagli enzimi e colture  di  microrganismi  necessari
          alla loro fabbricazione; in  ogni  caso  l'indicazione  del
          sale e' richiesta per i formaggi freschi,  per  i  formaggi
          fusi e per il burro; 
              d) nelle acque gassate che  riportano  la  menzione  di
          tale caratteristica nella denominazione di vendita; 
              e) nelle acqueviti e nei distillati, nei  mosti  e  nei
          vini, nei vini  spumanti,  nei  vini  frizzanti,  nei  vini
          liquorosi e nelle birre con contenuto alcolico superiore  a
          1,2% in volume; 
              f)   negli   aceti   di   fermentazione,    provenienti
          esclusivamente da un solo prodotto di base  e  purche'  non
          siano stati aggiunti altri ingredienti. 
             2-bis. Le esenzioni di  cui  ai  commi  1  e  2  non  si
          applicano nel caso di ingredienti indicati all'allegato  2,
          sezione III 
             3. L'indicazione dell'acqua non e' richiesta: 
              a)  se  l'acqua   e'   utilizzata   nel   processo   di
          fabbricazione unicamente per consentire  la  ricostituzione
          nel suo stato originale di  un  ingrediente  utilizzato  in
          forma concentrata o disidratata; 
              b) nel caso di  liquido  di  copertura  che  non  viene
          normalmente consumato; 
              c) per l'aceto, quando e' indicato il contenuto acetico
          e per l'alcole e le bevande alcoliche quando e' indicato il
          contenuto alcolico. 
             4. Fatti salvi i casi indicati al comma 1, lettere b)  e
          c), quanto previsto dalla lettera a) del comma 12 dell'art.
          5 non si applica agli additivi.