Art. 27.
             (Misure per la sicurezza e il potenziamento
                       del settore energetico)

  1.   Per   lo   svolgimento  dei  servizi  specialistici  in  campo
energetico,  le  amministrazioni  di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
modificazioni,   possono   rivolgersi,   nell'ambito   delle  risorse
disponibili,  al Gestore dei servizi elettrici Spa e alle societa' da
esso  controllate. Il Gestore dei servizi elettrici Spa e le societa'
da  esso  controllate  forniscono  tale  supporto  secondo  modalita'
stabilite con atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico
e,  entro  novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
presente legge, adeguano lo statuto societario.
  2.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il gas si avvale del
Gestore  dei servizi elettrici Spa e dell'Acquirente unico Spa per il
rafforzamento  delle  attivita' di tutela dei consumatori di energia,
anche  con  riferimento  alle attivita' relative alle funzioni di cui
all'articolo  2,  comma  12, lettere l) e m), della legge 14 novembre
1995,  n.  481,  nonche'  per  l'espletamento  di  attivita' tecniche
sottese all'accertamento e alla verifica dei costi posti a carico dei
clienti  come  maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale
dell'energia.  Dall'avvalimento del Gestore dei servizi elettrici Spa
e  dell'Acquirente  unico  Spa  da parte dell'Autorita' per l'energia
elettrica  e  il  gas  non  devono  derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
  3.  Al fine di consentire la razionalizzazione e l'efficienza delle
strutture  di  natura pubblicistica operanti nei settori dell'energia
elettrica  e  del  gas  naturale e la loro semplificazione gestionale
mediante  l'accorpamento  funzionale  con  altre  strutture  a totale
partecipazione  pubblica  esistenti,  il fondo bombole per metano, di
cui  alla  legge  8  luglio 1950, n. 640, e l'Agenzia nazionale delle
scorte  di  riserva, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11
febbraio  1998, n. 32, sono soppressi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
  4.  Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta
con  fonti  rinnovabili,  i  comuni  con  popolazione  fino  a 20.000
residenti  possono  usufruire  del  servizio  di  scambio  sul  posto
dell'energia     elettrica    prodotta,secondo    quanto    stabilito
dall'articolo 2, comma 150, lettera a), della legge 24 dicembre 2007,
n.  244,  per  gli  impianti  di  cui sono proprietari di potenza non
superiore  a 200 kW, a copertura dei consumi di proprie utenze, senza
tener  conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e
il  punto  di  prelievo  dell'energia  scambiata  con la rete e fermo
restando il pagamento degli oneri di rete.
  5.  Il Ministero della difesa, ai fini di quanto previsto dal comma
1  dell'articolo  39, puo' usufruire per l'energia elettrica prodotta
da  fonti  rinnovabili del servizio di scambio sul posto dell'energia
elettrica  prodotta secondo le modalita' di cui al comma 4, anche per
impianti di potenza superiore a 200 kW.
  6. La gestione in regime di separazione contabile ed amministrativa
del  fondo  bombole  per  metano, di cui alla legge 8 luglio 1950, n.
640, e le funzioni dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, di
cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32,
sono   attribuite   alla   cassa  conguaglio  GPL  (gas  di  petrolio
liquefatto),  di  cui al provvedimento del Comitato interministeriale
dei prezzi n. 44/1977 del 28 ottobre 1977.
  7. Il soggetto indicato al comma 6 succede a titolo universale agli
enti  soppressi  in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce
le  risorse  finanziarie, strumentali e di personale, senza oneri per
la finanza pubblica.
  8.  Con  atto  di  indirizzo strategico del Ministro dello sviluppo
economico  e  del  Ministro  dell'economia e delle finanze sono ride-
finiti  i  compiti e le funzioni della societa' Sogin Spa, prevedendo
le  modalita'  per disporre il conferimento di beni o rami di azienda
della  societa'  Sogin  Spa ad una o piu' societa', partecipate dallo
Stato  in  misura non inferiore al 20 per cento, operanti nel settore
energetico.
  9. Ai fini dell'attuazione dell'atto di indirizzo strategico di cui
al  comma  8  e  fino  alla  sua completa esecuzione, con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da  adottare entro trenta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, si
provvede alla nomina di un commissario e di due vicecommissari per la
societa'  Sogin  Spa,  mantenendo in capo ad essa in fase transitoria
gli attuali compiti, dipendenze e fonti di finanziamento, che saranno
ridefiniti al fine di assicurare una maggiore efficienza nel settore.
Il  consiglio  di  amministrazione della societa' Sogin Spa in carica
alla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge decade alla
medesima data.
  10.  Al  fine di accelerare e assicurare l'attuazione dei programmi
per   l'efficienza   e   il   risparmio  energetico,  nei  limiti  di
stanziamento  a  legislazione  vigente,  il  Ministro  dello sviluppo
economico,  di  concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  del mare e con il Ministro delle infrastrutture e
dei   trasporti  e  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo  8  del  decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, e
successive  modificazioni,  predispone  un  piano  straordinario  per
l'efficienza e il risparmio energetico entro il 31 dicembre 2009 e lo
trasmette   alla   Commissione   europea.   Il  piano  straordinario,
predisposto  con  l'apporto  dell'Agenzia  di  cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contiene in particolare:
   a)  misure per favorire il coordinamento e l'armonizzazione tra le
funzioni e i compiti in materia di efficienza energetica svolti dallo
Stato, dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali;
   b)  misure  volte  ad assicurare la promozione di nuova edilizia a
rilevante risparmio energetico e la riqualificazione energetica degli
edifici esistenti;
   c)  valutazioni  di  efficacia  dei  programmi  e delle iniziative
attuati  e  in  fase  di  avvio,  con definizione di strumenti per la
raccolta centralizzata delle informazioni;
   d)  meccanismi  e incentivi per l'offerta di servizi energetici da
parte  di  categorie professionali, organismi territoriali, imprese e
loro  associazioni,  ESCO  e soggetti fornitori di servizi energetici
come definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008,
n. 115, e grandi centri commerciali;
   e)   meccanismi  e  incentivi  per  lo  sviluppo  dei  sistemi  di
microcogenerazione e di piccola cogenerazione;
   f)  sostegno  e  sviluppo  della  domanda  di titoli di efficienza
energetica  e  dei  certificati verdi attraverso un ampliamento ed in
sostegno della domanda;
   g)  misure di semplificazione amministrativa tali da permettere lo
sviluppo reale del mercato della generazione distribuita;
   h)  definizione  di  indirizzi per l'acquisto e l'installazione di
prodotti  nuovi  e per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e
processi   con   sistemi   ad   alta   efficienza,  anche  estendendo
l'applicazione  dei  certificati bianchi e di standard di efficienza,
anche  prevedendo  forme  di detassazione e l'istituzione di fondi di
rotazione   per   il   finanziamento   tramite   terzi   nei  settori
dell'edilizia   per   uso   civile   abitativo   o  terziario,  delle
infrastrutture, dell'industria e del trasporto;
   i)  misure volte a favorire le piccole e medie imprese e agevolare
l'accesso   delle   medesime   all'autoproduzione,   con  particolare
riferimento  alla  microgenerazione  distribuita,  all'utilizzo delle
migliori tecnologie per l'efficienza energetica e alla cogenerazione.
  11.  Dall'attuazione  delle lettere e) e f) del comma 10 non devono
derivare  nuovi  o  maggiori oneri per la finanza pubblica ne' minori
entrate per l'erario.
  12.  Al  comma 152 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244,  le  parole:  "31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti:
"30 giugno 2009, termine non prorogabile".
  13.  All'attuazione  della  disposizione  di  cui  al  comma  12 si
provvede,  nel  limite  massimo  di  300.000  euro  per  l'anno 2009,
mediante   corrispondente   riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa
prevista  dall'articolo  10,  comma 5, del decreto- legge 29 novembre
2004,  n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004,  n.  307,  relativa  al  Fondo  per  interventi  strutturali di
politica economica.
  14. All'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
l'ultimo   periodo   e'  sostituito  dai  seguenti:  "I  criteri  per
l'erogazione  del Fondo di sviluppo delle isole minori sono stabiliti
con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del  Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni, di concerto con il
Ministro  dell'interno  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  sentite  l'Associazione  nazionale  dei  comuni delle isole
minori  (ANDIVI)  e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto   legislativo   28   agosto   1997,   n.  281,  e  successive
modificazioni.  Con  decreto  del  Ministro  per  i  rapporti  con le
regioni,  di  concerto  con i Ministri dell'interno e dell'economia e
delle  finanze,  sono  individuati gli interventi ammessi al relativo
finanziamento, previa intesa con gli enti locali interessati".
  15.  All'articolo 81, comma 18, secondo periodo, del decreto- legge
25  giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto  2008,  n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
dispone   per   l'adozione   di   meccanismi   volti  a  semplificare
sostanzialmente  gli  adempimenti  cui  sono  chiamate le imprese con
fatturato  inferiore  a  quello  previsto  dall'articolo 16, comma 1,
prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287".
  16.  Entro  un  anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  al  fine  di  agevolare  e promuovere lo sviluppo delle fonti
rinnovabili  di  energia,  il  Ministro  dello sviluppo economico, di
concerto  con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e  del  mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo 8 del
decreto   legislativo   28   agosto   1997,   n.  281,  e  successive
modificazioni,  con  proprio  decreto,  definisce  norme,  criteri  e
procedure standardizzate che le amministrazioni responsabili adottano
ai  fini  dell'individuazione delle risorse rinnovabili disponibili e
dell'autorizzazione  alla  costruzione  e all'esercizio delle diverse
tipologie di impianti che utilizzano le fonti rinnovabili di energia,
fatti  salvi  gli  impianti  idroelettrici  e  geotermoelettrici  con
potenza   superiore  a  10  MWe.  Il  decreto  stabilisce  criteri  e
meccanismi   per   migliorare   la   raccolta   e  lo  scambio  delle
informazioni.  Le  norme  e le procedure standardizzate sono definite
nel  rispetto  dei  principi  della semplificazione, della certezza e
della  trasparenza  dell'azione  amministrativa  e della salvaguardia
della  salute  dei  cittadini  e della tutela ambientale, nonche' nel
rispetto  delle  competenze  delle  regioni  e  delle amministrazioni
locali.
  17.  A  decorrere dal 1° gennaio 2007, il segno zonale non concorre
alla  determinazione dei corrispettivi di conguaglio e di rettifiche,
gia' effettuate in corso d'anno, degli oneri di dispacciamento dovuti
al gestore della rete elettrica nazionale.
  18.   Allo   scopo   di  rendere  piu'  efficiente  il  sistema  di
incentivazione   delle   fonti   rinnovabili,   l'obbligo,   di   cui
all'articolo  11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, e' trasferito ai soggetti che concludono con la societa' Terna
Spa  uno  o  piu' contratti di dispacciamento di energia elettrica in
prelievo  ai  sensi  della deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06.
  19.  Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono  definite  le  modalita'  con  cui, a decorrere dall'anno 2011 e
sulla  base dell'energia elettrica prelevata nell'anno precedente, si
procede  all'attuazione  di  quanto  stabilito  dal  comma 18. Con il
medesimo decreto sono rimodulati gli incrementi della quota minima di
cui  all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n.  79, sulla base degli effetti del trasferimento di cui al comma 18
e  coerentemente  con gli impegni di sviluppo delle fonti rinnovabili
assunti a livello nazionale e comunitario.
  20.  L'installazione  e l'esercizio di unita' di microcogenerazione
cosi' come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo  8  febbraio  2007,  n.  20,  sono assoggettati alla sola
comunicazione  da  presentare  alla autorita' competente ai sensi del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001,  n.  380.  L'installazione  e  l'esercizio di unita' di piccola
cogenerazione,  cosi' come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera
d), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono assoggettati
alla  disciplina  della  denuncia  di  inizio  attivita'  di cui agli
articoli  22  e  23  del  citato  testo  unico  di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  21. Allo scopo di promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la
produzione  di  energia  e  di incentivare la costruzione di impianti
fotovoltaici,  ai  sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo
29   dicembre   2003,  n.  387,  e  delle  relative  disposizioni  di
attuazione,  i  comuni possono destinare aree appartenenti al proprio
patrimonio   disponibile   alla   realizzazione  degli  impianti  per
l'erogazione  in "conto energia" e dei servizi di "scambio sul posto"
dell'energia  elettrica  prodotta,  da cedere a privati cittadini che
intendono  accedere agli incentivi in "conto energia" e sottoscrivere
contratti di scambio energetico con il gestore della rete.
  22.  Al comma 2 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
come  sostituito  dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre
2006,  n.  311,  dopo  le  parole:  "maggioranza semplice delle quote
millesimali"   sono   aggiunte   le  seguenti:  "rappresentate  dagli
intervenuti in assemblea".
  23.  Il termine previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 8
febbraio  2007,  n.  20, per l'entrata in esercizio degli impianti di
cogenerazione  e'  prorogato  di  un anno, al fine di salvaguardare i
diritti  acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 71, della legge 23
agosto 2004, n. 239.
  24.  All'articolo  1-  sexies del decreto- legge 29 agosto 2003, n.
239,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n.
290,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
   a)  al  comma  1,  primo periodo, dopo le parole: "sono soggetti a
un'autorizzazione  unica"  sono  inserite  le seguenti: "comprendente
tutte   le   opere   connesse   e  le  infrastrutture  indispensabili
all'esercizio  degli  stessi",  dopo le parole: "la quale sostituisce
autorizzazioni,  concessioni,  nulla  osta e atti di assenso comunque
denominati  previsti  dalle norme vigenti" sono inserite le seguenti:
"e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle
interferenze  con  altre  infrastrutture esistenti" e dopo le parole:
"costituendo  titolo  a  costruire e ad esercire tali infrastrutture"
sono inserite le seguenti: ", opere o interventi,";
   b)  al  comma 3, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:
"Dalla   data   della   comunicazione   dell'avviso   dell'avvio  del
procedimento  ai  comuni  interessati, e' sospesa ogni determinazione
comunale  in ordine alle domande di permesso di costruire nell'ambito
delle  aree  potenzialmente  impegnate,  fino  alla  conclusione  del
procedimento  autorizzativo.  In  ogni caso la misura di salvaguardia
perde  efficacia  decorsi  tre  anni  dalla  data della comunicazione
dell'avvio del procedimento";
   c) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
  "4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o
le  regioni  interessate per il rilascio dell'autorizzazione, entro i
novanta  giorni  successivi al termine di cui al comma 3, si provvede
al  rilascio  della stessa previa intesa da concludere in un apposito
comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati, in modo
da   assicurare   una  composizione  paritaria,  rispettivamente  dai
Ministeri  dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del
territorio  e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti e dalla
regione  o dalle regioni interessate. Ove non si pervenga ancora alla
definizione  dell'intesa,  entro  i  sessanta  giorni  successivi  al
termine  di  cui al primo periodo, si provvede all'autorizzazione con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio   dei   ministri,   integrato  con  la  partecipazione  del
presidente della regione o delle regioni interessate, su proposta del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e del mare e con il
Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti. Entro tre mesi dalla
data  di  entrata  in vigore della presente disposizione, con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  definite  le  regole  di
funzionamento  del  comitato  di cui al presente comma. Ai componenti
del  comitato interistituzionale non spetta alcun compenso o rimborso
spese  comunque  denominati.  Dall'attuazione  del presente comma non
devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della finanza
pubblica";
   d) dopo il comma 4-quater sono inseriti i seguenti:
  "4-quinquies.  Non  richiedono alcuna autorizzazione gli interventi
di   manutenzione   su   elettrodotti  esistenti,  consistenti  nella
riparazione,  nella  rimozione  e nella sostituzione di componenti di
linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di
guardia,  catene,  isolatori,  morsetteria,  sfere  di  segnalazione,
impianti di terra, con elementi di caratteristiche analoghe, anche in
ragione delle evoluzioni tecnologiche.
  4-  sexies. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita'
gli   interventi   sugli  elettrodotti  che  comportino  varianti  di
lunghezza  non  superiore  a  metri lineari 1.500 e che utilizzino il
medesimo  tracciato,  ovvero  se  ne  discostino per un massimo di 40
metri   lineari,   e   componenti   di   linea,   quali,   a   titolo
esemplificativo,  sostegni,  conduttori,  funi  di  guardia,  catene,
isolatori,  morsetteria,  sfere di segnalazione, fondazioni, impianti
di  terra,  aventi  caratteristiche  analoghe, anche in ragione delle
evoluzioni tecnologiche. Sono altresi' realizzabili mediante denuncia
di  inizio  attivita'  varianti all'interno delle stazioni elettriche
che  non  comportino  aumenti  della  cubatura  degli  edifici.  Tali
interventi  sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' a
condizione  che  non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici
vigenti  e  rispettino  le norme in materia di elettromagnetismo e di
progettazione,  costruzione ed esercizio di linee elettriche, nonche'
le norme tecniche per le costruzioni.
  4-  septies.  La  denuncia  di  inizio  attivita' costituisce parte
integrante  del  provvedimento  di  autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio dell'opera principale.
  4- octies. Il gestore dell'elettrodotto, almeno trenta giorni prima
dell'effettivo   inizio  dei  lavori,  presenta  al  Ministero  dello
sviluppo  economico e, in copia, ai comuni interessati la denuncia di
inizio   attivita',   accompagnata   da  una  dettagliata  relazione,
sottoscritta  da un progettista abilitato, e dal progetto definitivo,
che  assevera la conformita' delle opere da realizzare agli strumenti
urbanistici  approvati  e  non  in contrasto con quelli adottati e ai
regolamenti  edilizi  vigenti, nonche' il rispetto della normativa in
materia  di  elettromagnetismo  e  di  progettazione,  costruzione ed
esercizio  delle  linee  elettriche  e  delle  norme  tecniche per le
costruzioni.
  4-  novies.  Qualora  la  variante  interessi aree sottoposte ad un
vincolo,  il termine di trenta giorni decorre dalla data del rilascio
del  relativo  atto  di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la
denuncia e' priva di effetti.
  4-  decies. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della
denuncia  di inizio attivita' da cui risultino la data di ricevimento
della  denuncia  stessa,  l'elenco dei documenti presentati a corredo
del  progetto,  l'attestazione  del professionista abilitato, nonche'
gli atti di assenso eventualmente necessari.
  4-  undecies.  Il comune interessato, ove entro il termine indicato
al comma 4- octies riscontri l'assenza di una o piu' delle condizioni
stabilite,  informa  il Ministero dello sviluppo economico e notifica
all'interessato  l'ordine  motivato  di  non  effettuare  il previsto
intervento.
  4-  duodecies.  E'  fatta  salva  la  facolta'  di  ripresentare la
denuncia  di  inizio  attivita',  con  le modifiche o le integrazioni
necessarie  per  renderla  conforme  alla  normativa  urbanistica  ed
edilizia.
  4-terdecies.  Ultimato  l'intervento,  il  soggetto  incaricato del
collaudo rilascia un certificato di collaudo finale, da presentare al
Ministero   dello   sviluppo  economico,  con  il  quale  attesta  la
conformita'  dell'opera  al  progetto  presentato  con la denuncia di
inizio attivita'.
  4-quaterdecies.  Le  varianti  da  apportare al progetto definitivo
approvato,  sia  in  sede  di redazione del progetto esecutivo sia in
fase  di  realizzazione  delle  opere, ove non assumano rilievo sotto
l'aspetto   localizzativo,   sono  sottoposte  al  regime  di  inizio
attivita'  gia'  previsto  al  comma  4- sexies. Non assumono rilievo
localizzativo  le  varianti  di  tracciato  contenute nell'ambito del
corridoio  individuato  in  sede di approvazione del progetto ai fini
urbanistici.  In  mancanza  di  diversa  individuazione costituiscono
corridoio  di  riferimento  a  fini  urbanistici le fasce di rispetto
previste   dalla  normativa  in  materia  di  elettromagnetismo.  Non
assumono  rilievo  localizzativo,  inoltre,  le  varianti all'interno
delle  stazioni  elettriche che non comportino aumenti della cubatura
degli  edifici.  Le  eventuali  modificazioni  del piano di esproprio
connesse  alle  varianti  di tracciato prive di rilievo localizzativo
sono  approvate  ai  fini  della  dichiarazione  di pubblica utilita'
dall'autorita'   espropriante   ai   sensi   del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per  pubblica  utilita',  di  cui  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica  8 giugno 2001, n. 327, e non richiedono nuova apposizione
del   vincolo   preordinato   all'esproprio.   Ove  assumano  rilievo
localizzativo,   le  varianti  sono  approvate  dal  Ministero  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture
e  dei  trasporti e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con il consenso dei presidenti delle regioni e
province  autonome  interessate. Sono fatte salve le norme in tema di
pubblicita'".
  25.  All'articolo  1,  comma 1, primo periodo, del decreto- legge 7
febbraio  2002,  n.  7,  convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile  2002,  n.  55,  dopo le parole: "la costruzione e l'esercizio
degli  impianti  di  energia  elettrica di potenza superiore a 300 MW
termici,  gli  interventi  di  modifica o ripotenziamento, nonche' le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli
stessi"  sono inserite le seguenti: ", ivi compresi gli interventi di
sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale
necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta".
  26.  All'articolo  179,  comma 6, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12  aprile  2006,  n. 163, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Le predette funzioni comprendono anche quelle relative all'esercizio
dei  poteri espropriativi previsti dal testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita',  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, e quelle relative alle autorizzazioni delle varianti da
apportare  al  progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di
redazione  del  progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle
opere,  che  non  assumono  rilievo  sotto l'aspetto localizzativo ai
sensi dell'articolo 169, comma 3, quarto periodo, del presente codice
e non comportano altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto
approvato".
  27. Agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con
carbon   fossile  di  nuova  generazione,  se  allocati  in  impianti
industriali  dismessi, nonche' agli impianti di produzione di energia
elettrica  a  carbon  fossile, qualora sia stato richiesto un aumento
della   capacita'  produttiva,  si  applicano,  alle  condizioni  ivi
previste,  le  disposizioni  di  cui  all'articolo 5-bis del decreto-
legge  10  febbraio  2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33.
  28.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  uno  o  piu' decreti
legislativi  al  fine di determinare un nuovo assetto della normativa
in  materia  di  ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche che
garantisca,  in  un  contesto  di  sviluppo sostenibile del settore e
assicurando  la  protezione  ambientale, un regime concorrenziale per
l'utilizzo  delle  risorse  geotermiche  ad  alta  temperatura  e che
semplifichi   i  procedimenti  amministrativi  per  l'utilizzo  delle
risorse  geotermiche  a  bassa  e  media  temperatura.  La  delega e'
esercitata,  senza  nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e
con   le   risorse   umane,  strumentali  e  finanziarie  previste  a
legislazione   vigente,   secondo   i  seguenti  principi  e  criteri
direttivi:
   a)  garantire,  in  coerenza con quanto gia' previsto all'articolo
10,  comma  3,  della  legge  9 dicembre 1986, n. 896, l'allineamento
delle  scadenze delle concessioni in essere facendo salvi gli accordi
intercorsi tra regioni ed operatori, gli investimenti programmati e
  i diritti acquisiti;
   b)  stabilire i requisiti organizzativi e finanziari da prendere a
riferimento  per  lo  svolgimento,  da  parte  delle  regioni,  delle
procedure  concorrenziali  ad evidenza pubblica per l'assegnazione di
nuovi  permessi di ricerca e per il rilascio di nuove concessioni per
la coltivazione di risorse geotermiche ad alta temperatura;
   c)  individuare i criteri per determinare, senza oneri ne' diretti
ne'   indiretti   per   la   finanza   pubblica,   l'indennizzo   del
concessionario  uscente  relativamente alla valorizzazione dei beni e
degli  investimenti  funzionali all'esercizio delle attivita' oggetto
di  permesso o concessione, nel caso di subentro di un nuovo soggetto
imprenditoriale;
   d)   definire  procedure  semplificate  per  lo  sfruttamento  del
gradiente   geotermico  o  di  fluidi  geotermici  a  bassa  e  media
temperatura;
   e)  abrogare  regolamenti  e norme statali in materia di ricerca e
coltivazione  di  risorse  geotermiche  incompatibili  con  la  nuova
normativa.
  29.  Con  effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 28, sono abrogati gli articoli 3, commi 3
e  6, e 10, comma 2, secondo periodo, della legge 9 dicembre 1986, n.
896.
  30. All'articolo 1, comma 2, del decreto- legge 7 febbraio 2002, n.
7,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55,
dopo  il  primo periodo e' inserito il seguente: "L'eventuale rifiuto
regionale   dell'intesa   deve   essere  espresso  con  provvedimento
motivato,  che  deve  specificatamente  tenere conto delle risultanze
dell'istruttoria  ed  esporre in modo chiaro e dettagliato le ragioni
del dissenso dalla proposta ministeriale di intesa".
  31.  L'articolo  46  del  decreto-  legge  1° ottobre 2007, n. 159,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
e' sostituito dal seguente:
  "Art.  46.  -  (Procedure  di  autorizzazione  per la costruzione e
l'esercizio   di   terminali  di  rigassificazione  di  gas  naturale
liquefatto). - 1. Gli atti amministrativi relativi alla costruzione e
all'esercizio  di  terminali  di  rigassificazione  di  gas  naturale
liquefatto e delle opere connesse, ovvero all'aumento della capacita'
dei  terminali  esistenti,  sono rilasciati a seguito di procedimento
unico  ai  sensi  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e del mare e con il
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e d'intesa con la
regione  interessata,  previa  valutazione  di  impatto ambientale ai
sensi  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il procedimento
di  autorizzazione si conclude nel termine massimo di duecento giorni
dalla data di presentazione della relativa istanza. L'autorizzazione,
ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n.
241,  e  successive  modificazioni,  sostituisce ogni autorizzazione,
concessione  o  atto  di assenso comunque denominato, ivi compresi la
concessione  demaniale  e  il  permesso  di costruire, fatti salvi la
successiva  adozione  e  l'aggiornamento  delle  relative  condizioni
economiche  e  tecnico-  operative da parte dei competenti organi del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  2.  L'autorizzazione  di  cui al comma 1 sostituisce, anche ai fini
urbanistici  ed  edilizi,  fatti salvi gli adempimenti previsti dalle
norme   di   sicurezza,   ogni   altra  autorizzazione,  concessione,
approvazione,  parere e nulla osta comunque denominati necessari alla
realizzazione  e  all'esercizio  dei terminali di rigassificazione di
gas  naturale  liquefatto  e delle opere connesse o all'aumento della
capacita'   dei   terminali   esistenti.   L'intesa  con  la  regione
costituisce  variazione  degli  strumenti urbanistici vigenti o degli
strumenti  di pianificazione e di coordinamento comunque denominati o
sopraordinati  alla strumentazione vigente in ambito comunale. Per il
rilascio   della   autorizzazione,   ai  fini  della  verifica  della
conformita' urbanistica dell'opera, e' fatto obbligo di richiedere il
parere  motivato  degli  enti  locali  nel cui territorio ricadono le
opere da realizzare.
  3.  Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano ubicati in
area  portuale  o  in  area  terrestre  ad  essa  contigua  e la loro
realizzazione  comporti  modifiche  sostanziali  del piano regolatore
portuale,   il  procedimento  unico  di  cui  al  comma  1  considera
contestualmente il progetto di variante del piano regolatore portuale
e  il  progetto  di  terminale  di'  rigassificazione  e  il relativo
complessivo  provvedimento  e'  reso anche in mancanza del parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all'articolo 5, comma
3,   della   legge  28  gennaio  1994,  n.  84.  Negli  stessi  casi,
l'autorizzazione  di  cui  al comma 1 e' rilasciata di concerto anche
con  il  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti e costituisce
anche approvazione della variante del piano regolatore portuale".
  32.   Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano,  su
richiesta  del  proponente,  da  presentare entro trenta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, ai procedimenti
amministrativi in corso alla medesima data.
  33. L'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e' abrogato,
fatta salva la sua applicazione ai procedimenti in corso alla data di
entrata  in vigore della presente legge per i quali non e' esercitata
l'opzione di cui al comma 32 del presente articolo.
  34.  I commi da 77 a 82 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004,
n. 239, sono sostituiti dai seguenti:
  "77.  Il  permesso  di  ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in
terraferma, di cui all'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e
successive  modificazioni, e' rilasciato a seguito di un procedimento
unico  al  quale  partecipano  le amministrazioni statali e regionali
interessate,  svolto  nel  rispetto dei principi di semplificazione e
con  le  modalita'  di  cui  alla  legge  7 agosto 1990, n. 241. Esso
consente  lo  svolgimento  di attivita' di prospezione consistente in
rilievi  geologici,  geofisici  e  geochimici, eseguiti con qualunque
metodo  o  mezzo,  e  ogni  altra operazione volta al rinvenimento di
giacimenti,  escluse  le  perforazioni  dei  pozzi  esplorativi.  Del
rilascio  del  permesso  di  ricerca  e' data comunicazione ai comuni
interessati.
  78.  L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla
costruzione  degli  impianti  e  delle  opere  necessari, delle opere
connesse  e  delle  infrastrutture  indispensabili  all'attivita'  di
perforazione,  che sono dichiarati di pubblica utilita', e' concessa,
previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del
permesso di ricerca, da parte dell'ufficio territoriale minerario per
gli   idrocarburi   e  la  geotermia  competente,  a  seguito  di  un
procedimento unico, al quale partecipano la regione e gli enti locali
interessati,  svolto  nel  rispetto dei principi di semplificazione e
con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
  79.  Il  permesso  di  ricerca  di idrocarburi liquidi e gassosi in
mare,  di  cui  all'articolo  6  della  legge 9 gennaio 1991, n. 9, e
successive  modificazioni, e' rilasciato a seguito di un procedimento
unico  al  quale  partecipano le amministrazioni statali interessate,
svolto  nel  rispetto  dei  principi  di  semplificazione  e  con  le
modalita'  di  cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo
svolgimento  di  attivita'  di  prospezione  consistente  in  rilievi
geologici,  geofisici  e  geochimici, eseguiti con qualunque metodo o
mezzo,  e  ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti,
escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi.
  80.  L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla
costruzione  degli  impianti  e  delle  opere  necessari, delle opere
connesse  e  delle  infrastrutture  indispensabili  all'attivita'  di
perforazione  e'  concessa, previa valutazione di impatto ambientale,
su  istanza  del titolare del permesso di ricerca di cui al comma 79,
da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la
geotermia competente.
  81.  Nel  caso in cui l'attivita' di prospezione di cui al comma 79
non  debba  essere  effettuata all'interno di aree marine a qualsiasi
titolo  protette per scopi di tutela ambientale, di ripopolamento, di
tutela  biologica  o  di  tutela  archeologica,  in  virtu'  di leggi
nazionali  o in attuazione di atti e convenzioni internazionali, essa
e'  sottoposta  a  verifica  di assoggettabilita' alla valutazione di
impatto  ambientale, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
  82.  Alle  autorizzazioni  di  cui  al  comma  78  si  applicano le
disposizioni  dell'articolo  8, comma 1, del decreto- legge 25 giugno
2008,  n.  112,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
  82-bis.  Qualora  le opere di cui al comma 78 comportino variazione
degli  strumenti  urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione di cui
al medesimo comma 78 ha effetto di variante urbanistica.
  82-ter.  La  concessione  di  coltivazione di idrocarburi liquidi e
gassosi,  di  cui  all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e
successive  modificazioni, e' rilasciata a seguito di un procedimento
unico al quale partecipano le amministrazioni competenti ai sensi del
comma  7,  lettera n), del presente articolo, svolto nel rispetto dei
principi  di  semplificazione  e con le modalita' di cui alla legge 7
agosto  1990,  n.  241.  Con  decreto  dei  Ministri  dello  sviluppo
economico,  delle  infrastrutture  e  dei trasporti e dell'ambiente e
della  tutela del territorio e del mare sono individuate le attivita'
preliminari  che  non  comportano  effetti significativi e permanenti
sull'ambiente  che,  in  attesa della determinazione conclusiva della
conferenza   di   servizi,  l'Ufficio  nazionale  minerario  per  gli
idrocarburi e la geotermia e' competente ad autorizzare.
  82-quater.   La  concessione  di  coltivazione  di  idrocarburi  in
terraferma  costituisce  titolo  per  la costruzione degli impianti e
delle  opere  necessari,  degli  interventi  di modifica, delle opere
connesse  e  delle  infrastrutture  indispensabili all'esercizio, che
sono  considerati  di  pubblica  utilita' ai sensi della legislazione
vigente.
  82-quinquies. Qualora le opere di cui al comma 82-quater comportino
variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio della concessione
di   cui   al   medesimo  comma  82-quater  ha  effetto  di  variante
urbanistica.  Nel  procedimento unico di cui ai commi da 77 a 82-ter,
e'  indetta  la  conferenza  di servizi ai sensi della legge 7 agosto
1990,   n.  241,  nell'ambito  della  quale  si  considera  acquisito
l'assenso dell'amministrazione convocata se questa non partecipa o se
il  suo rappresentante non ne esprime in tale sede definitivamente la
volonta'.
  82-  sexies.  Le  attivita' finalizzate a migliorare le prestazioni
degli   impianti   di   coltivazione   di  idrocarburi,  compresa  la
perforazione,   se   effettuate   a  partire  da  opere  esistenti  e
nell'ambito  dei  limiti  di produzione ed emissione dei programmi di
lavoro  gia'  approvati,  sono  soggette ad autorizzazione rilasciata
dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia".
  35.   Le   disposizioni  di  cui  ai  commi  da  77  a  82-  sexies
dell'articolo  1  della legge 23 agosto 2004, n. 239, come sostituiti
dal   comma   34   del  presente  articolo,  si  applicano  anche  ai
procedimenti  in  corso alla data di entrata in vigore della presente
legge,  nonche'  ai procedimenti relativi ai titoli minerari vigenti,
eccetto  quelli  per  i  quali  sia  completata  la  procedura per il
rilascio dell'intesa da parte della regione competente.
  36.  Il  Comitato  centrale  metrico  istituito dall'articolo 7 del
regio  decreto 9 gennaio 1939, n. 206, e successive modificazioni, e'
soppresso.
  37.  Laddove per disposizione di legge o di regolamento e' previsto
che  debba  essere  acquisito il parere tecnico del Comitato centrale
metrico,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  puo' chiedere un
parere   facoltativo   agli  istituti  metrologici  primari,  di  cui
all'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 273, ovvero ad istituti
universitari,  con i quali stipula convenzioni senza oneri aggiuntivi
a carico del bilancio dello Stato.
  38.  Lo  svolgimento  di  attivita'  di  analisi  e statistiche nel
settore  dell'energia,  previste  dalla  proposta  di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio COM(2006)850 def., nonche' l'avvio
e  il monitoraggio, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare,  dell'attuazione della strategia energetica
nazionale di cui all'articolo 7 del decreto- legge 25 giugno 2008, n.
112,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n.
133,  sono effettuati dal Ministero dello sviluppo economico entro il
limite massimo di 3 milioni di euro per il 2009. Al relativo onere si
provvede,   per   l'anno   2009,  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione  di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del
decreto-   legge   29   novembre   2004,   n.  282,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004, n. 307, relativa al
Fondo per interventi strutturali di politica economica.
  39.  Entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con
il  Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti, di intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto   1997,   n.  281,  emana  un  decreto  volto  a  definire  le
prescrizioni relative alla posa in opera degli impianti di produzione
di  calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati
al  riscaldamento  e  alla  climatizzazione  di  edifici,  per cui e'
necessaria la sola dichiarazione di inizio attivita'.
  40. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 9 dicembre 1986, n. 896,
e' sostituito dal seguente:
  "1.  L'esecuzione  dei  pozzi  di  profondita' fino a 400 metri per
ricerca,  estrazione  e utilizzazione di acque calde, comprese quelle
sgorganti  da sorgenti, per potenza termica complessiva non superiore
a  2.000 chilowatt termici, anche per eventuale produzione di energia
elettrica  con  impianti  a  ciclo  binario  ad  emissione  nulla, e'
autorizzata   dalla   regione   territorialmente  competente  con  le
modalita'  previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775".
  41.  All'articolo  1  della  legge  9  dicembre  1986, n. 896, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma  4, le parole: "25 gradi centigradi" sono sostituite
dalle seguenti: "15 gradi centigradi";
   b)  al  comma  5, le parole: "25 gradi centigradi" sono sostituite
dalle seguenti: "15 gradi centigradi".
  42.  All'articolo  12  del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
  "4-bis.  Per  la  realizzazione di impianti alimentati a biomassa e
per  impianti  fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilita' e le
procedure  conseguenti  per  le  opere  connesse,  il proponente deve
dimostrare   nel   corso   del   procedimento,   e   comunque   prima
dell'autorizzazione,  la  disponibilita'  del suolo su cui realizzare
l'impianto".
  43.  All'allegato  IV  alla Parte seconda del decreto legislativo 3
aprile  2006,  n.  152, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a)  al  numero  2, lettera c), dopo le parole: "energia, vapore ed
acqua  calda"  sono  aggiunte  le  seguenti: "con potenza complessiva
superiore a 1 MW";
   b)  al  numero  2,  lettera  e), dopo le parole: "sfruttamento del
vento"  sono aggiunte le seguenti: "con potenza complessiva superiore
a 1 MW".
  44.  Il  secondo  periodo  del comma 4 dell'articolo 12 del decreto
legislativo  29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, e'
soppresso.
  45.  Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, e' sostituito dal seguente:
  "2.  Nell'ambito  della  disciplina  di  cui  al comma 1, l'energia
elettrica  prodotta puo' essere remunerata a condizioni economiche di
mercato  per  la  parte  immessa  in  rete  e  nei  limiti del valore
eccedente il costo sostenuto per il consumo dell'energia".
  46. Ai fini del miglior perseguimento delle finalita' di incremento
della   produzione   di   energia   elettrica  da  fonti  rinnovabili
sull'intero  territorio  nazionale  nel  rispetto  delle attribuzioni
costituzionali  delle  regioni, l'articolo 9-ter del decreto- legge 6
novembre  2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 2008, n. 210, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 9-ter. - (Coordinamento dei piani regionali degli impianti di
incenerimento  dei  rifiuti  urbani).  -  1.  Ai fini di prevenire le
emergenze  nel  settore dello smaltimento dei rifiuti, di contribuire
al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e
di   incrementare   la  produzione  di  energia  elettrica  da  fonti
rinnovabili,  nel  rispetto  delle attribuzioni delle regioni e della
normativa  europea sulla gestione dei rifiuti, e' istituita la Cabina
di  regia  nazionale  per  il coordinamento dei piani regionali degli
inceneritori    dei   rifiuti   urbani   residuati   dalla   raccolta
differenziata,  la  cui  organizzazione  e  il cui funzionamento sono
disciplinati  con  decreto  del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico  e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8  del  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, utilizzando allo
scopo  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie disponibili a
legislazione vigente".
  47.  Al  fine  di  contribuire  al  raggiungimento  degli obiettivi
derivanti  dal  Protocollo  di  Kyoto  e per il miglior perseguimento
delle  finalita'  di incremento della produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili, all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile
2006,  n. 216, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
   a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1.  E'  istituito  il  Comitato  nazionale  per  la gestione della
direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attivita'
di  progetto  del Protocollo di Kyoto, come definite dall'articolo 3.
Il  Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  del  mare  che  ne  assicura  l'adeguato supporto
logistico e organizzativo";
   b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
  "l-bis.  Il  Comitato  di  cui  al  comma  1  svolge la funzione di
Autorita' nazionale competente";
   c) al comma 2, la lettera t-quater) e' sostituita dalla seguente:
  "t-quater)    svolgere   attivita'   di   supporto   al   Ministero
dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare attraverso la
partecipazione,   con   propri  componenti  all'uopo  delegati,  alle
riunioni   del  Comitato  di  cui  all'articolo  23  della  direttiva
2003/87/CE  e  alle  riunioni  in  sede  comunitaria o internazionale
concernenti l'applicazione del Protocollo di Kyoto";
   d) al comma 2-bis, alinea, le parole: "svolge, altresi', attivita'
di  indirizzo  al fine di coordinare" sono sostituite dalle seguenti:
"propone  al  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare";
   e) il comma 5-ter e' abrogato.
 
          Note all'art. 27:
             -  Si riporta l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni:
             «2.  Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (1).
             (1)  Comma  cosi'  modificato  dall'art. 1, L. 15 luglio
          2002, n. 145. Vedi, anche, l'art. 9, D.L. 24 dicembre 2002,
          n.  282, l'art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168 e l'art. 67,
          comma  8, l'art. 71, comma 1, l'art. 72, commi 5 e 11, D.L.
          25 giugno 2008, n. 112.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 2, comma 12, lettere l)
          e m) della legge 14 novembre 1995, n. 481.
             «12.  Ciascuna  Autorita' nel perseguire le finalita' di
          cui all'art. 1 svolge le seguenti funzioni:
              l)   pubblicizza   e   diffonde   la  conoscenza  delle
          condizioni  di svolgimento dei servizi al fine di garantire
          la massima trasparenza, la concorrenzialita' dell'offerta e
          la  possibilita'  di  migliori scelte da parte degli utenti
          intermedi o finali;
              m)  valuta  reclami,  istanze e segnalazioni presentate
          dagli  utenti  o  dai  consumatori, singoli o associati, in
          ordine  al  rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da
          parte  dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei
          quali  interviene  imponendo, ove opportuno, modifiche alle
          modalita'  di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla
          revisione  del  regolamento di servizio di cui al comma 37;
          ».
             -  La  legge  8  luglio  1950, n. 640. «Disciplina delle
          bombole  per metano» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 199 del 31 agosto 1950.
             -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo 11 febbraio 1998, n. 32:
             «Art.  8  (Agenzia  delle  scorte).  -  1. E' costituita
          l'Agenzia  nazionale  delle scorte di riserva, disciplinate
          dalla   legge   10   marzo   1986,   n.  61,  e  successive
          modificazioni   e  integrazioni,  che  gestisce  le  scorte
          obbligatorie,  sulla  base  delle immissioni in consumo dei
          prodotti,  delle  giacenze operative degli impianti e della
          localizzazione  dei prodotti nelle aree di consumo ai sensi
          della direttiva 68/414/CEE.
             2.   All'Agenzia   partecipano,   obbligatoriamente,  in
          qualita'  di  soci tutti i soggetti titolari di impianti di
          raffinazione,  i  titolari  di  depositi fiscali e coloro i
          quali, avendo immesso al consumo prodotti petroliferi, sono
          tenuti  all'obbligo  del  mantenimento  delle  scorte  che,
          comunque,  possono  essere  tenute  presso gli impianti dei
          medesimi  soggetti,  senza  oneri  a carico dell'Agenzia la
          quale   dispone   le  necessarie  verifiche.  Nei  casi  di
          controllo  societario,  diretto  o  indiretto, partecipa il
          soggetto  controllante  ai sensi dell'art. 7 della legge 10
          ottobre 1990, n. 287.
             3.  Sono  organi  dell'Agenzia: l'assemblea dei soci, il
          presidente,  il  consiglio di amministrazione e il collegio
          dei sindaci. Partecipano all'assemblea i soci, ciascuno con
          diritto  di  voto unitario, nonche', senza diritto di voto,
          tre   rappresentanti  delle  associazioni  dei  consumatori
          maggiormente rappresentative sul territorio nazionale e tre
          rappresentanti   dei   gestori   non  partecipati  da  soci
          dell'Agenzia   o   da  soggetti  da  essi  controllati.  Un
          rappresentante   di  ciascuna  delle  due  categorie  sopra
          indicate   assiste   alle   riunioni   del   consiglio   di
          amministrazione   alle  quali  partecipa,  di  diritto,  il
          competente direttore generale del Ministero dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato o un suo sostituto.
             4.   Il   Ministro   dell'industria,   del  commercio  e
          dell'artigianato  approva  lo  statuto  dell'Agenzia e puo'
          formulare    osservazioni    sulle    norme    interne   di
          funzionamento,  che  devono essergli previamente comunicate
          dall'Agenzia stessa (1).
             (1)  Con  decreto  ministeriale 29 gennaio 2001 e' stato
          approvato lo statuto dell'Agenzia nazionale delle scorte di
          riserva.».
             - Si riporta il testo della lettera a) dell'art. 2 comma
          150 della legge n. 244 del 2007:
              «a)  sono  stabilite  le  modalita'  per  assicurare la
          transizione  dal precedente meccanismo di incentivazione ai
          meccanismi  di  cui  ai  commi  da  143  a  157  nonche' le
          modalita'  per l'estensione dello scambio sul posto a tutti
          gli  impianti  alimentati  con fonti rinnovabili di potenza
          nominale  media annua non superiore a 200 kW, fatti salvi i
          diritti di officina elettrica (1); ».
             (1)  In  attuazione  di  quanto  disposto dalla presente
          lettera vedi il D.M. 18 dicembre 2008.»
             -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo 30 maggio 2008, n. 115:
             «Art.  4 (Funzioni di Agenzia nazionale per l'efficienza
          energetica). - 1. L'ENEA svolge le funzioni di cui all'art.
          2,  comma 1, lettera cc), tramite una struttura, di seguito
          denominata:  «Agenzia»,  senza  nuovi o maggiori oneri, ne'
          minori   entrate   a   carico   della  finanza  pubblica  e
          nell'ambito  delle risorse umane, strumentali e finanziarie
          disponibili a legislazione vigente.
             2.   L'Agenzia   opera   secondo  un  proprio  piano  di
          attivita',   approvato   congiuntamente  a  quelli  di  cui
          all'art.  16  del  decreto legislativo 3 settembre 2003, n.
          257.  L'ENEA  provvede  alla  redazione  di  tale  piano di
          attivita'  sulla  base di specifiche direttive, emanate dal
          Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentito  il Ministro
          dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare,
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  finalizzate  a  dare attuazione a quanto disposto
          dal  presente  decreto  oltreche'  ad ulteriori obiettivi e
          provvedimenti attinenti l'efficienza energetica.
             3.  Entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello
          sviluppo   economico,   su   proposta   del   Consiglio  di
          amministrazione  dell'ENEA e previo parere per i profili di
          rispettiva   competenza   del   Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione    e    l'innovazione    e   del   Ministro
          dell'economia  e delle finanze, sono stabilite le modalita'
          con  cui  si procede alla riorganizzazione delle strutture,
          utilizzando  il  solo  personale  in  servizio alla data di
          entrata   in  vigore  del  presente  decreto,  al  fine  di
          consentire l'effettivita' delle funzioni dell'Agenzia.
             4. L'Agenzia svolge le seguenti funzioni:
              a)  supporta il Ministero dello sviluppo economico e le
          regioni ai fini del controllo generale e della supervisione
          dell'attuazione  del quadro istituito ai sensi del presente
          decreto;
              b)   provvede  alla  verifica  e  al  monitoraggio  dei
          progetti realizzati e delle misure adottate, raccogliendo e
          coordinando   le  informazioni  necessarie  ai  fini  delle
          specifiche attivita' di cui all'art. 5;
              c)  predispone,  in conformita' a quanto previsto dalla
          direttiva  2006/32/CE, proposte tecniche per la definizione
          dei  metodi  per la misurazione e la verifica del risparmio
          energetico  ai  fini della verifica del conseguimento degli
          obiettivi   indicativi  nazionali,  da  approvarsi  secondo
          quanto  previsto  dall'art.  3,  comma  2.  In tale ambito,
          definisce  altresi' metodologie specifiche per l'attuazione
          del  meccanismo  dei  certificati  bianchi, con particolare
          riguardo  allo  sviluppo  di  procedure  standardizzate che
          consentano  la  quantificazione  dei  risparmi  senza  fare
          ricorso a misurazioni dirette;
              d) svolge supporto tecnico-scientifico e consulenza per
          lo  Stato, le regioni e gli enti locali anche ai fini della
          predisposizione  degli  strumenti  attuativi  necessari  al
          conseguimento   degli  obiettivi  indicativi  nazionali  di
          risparmio energetico di cui al presente decreto;
              e)  assicura,  anche  in  coerenza  con  i programmi di
          intervento  delle regioni, l'informazione a cittadini, alle
          imprese,  alla  pubblica  amministrazione  e agli operatori
          economici,  sugli  strumenti  per  il risparmio energetico,
          nonche' sui meccanismi e sul quadro finanziario e giuridico
          predisposto    per    la   diffusione   e   la   promozione
          dell'efficienza  energetica,  provvedendo inoltre a fornire
          sistemi  di  diagnosi  energetiche  in conformita' a quanto
          previsto dall'art. 18.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2,  lettera i) del
          decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115:
              «i)  «ESCO»:  persona  fisica  o giuridica che fornisce
          servizi  energetici  ovvero  altre  misure di miglioramento
          dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali
          dell'utente  e,  cio'  facendo, accetta un certo margine di
          rischio  finanziario.  Il  pagamento dei servizi forniti si
          basa,   totalmente   o   parzialmente,   sul  miglioramento
          dell'efficienza  energetica conseguito e sul raggiungimento
          degli altri criteri di rendimento stabiliti; ».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 2, comma 152, della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, cosi' come modificato della
          presente legge:
             «152.  La  produzione  di  energia elettrica da impianti
          alimentati  da  fonti  rinnovabili, entrati in esercizio in
          data successiva al 30 giugno 2009, termine non prorogabile,
          ha diritto di accesso agli incentivi di cui ai commi da 143
          a  157  a condizione che i medesimi impianti non beneficino
          di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale,
          locale  o comunitaria in conto energia, in conto capitale o
          in conto interessi con capitalizzazione anticipata.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  10,  comma  5, del
          decreto-legge  29  novembre  2004,  n. 282, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307:
             «5.   Al   fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi  di  finanza  pubblica, anche mediante interventi
          volti  alla  riduzione della pressione fiscale, nello stato
          di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze
          e'  istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori  entrate,  valutate in 2.215,5 milioni di euro per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1 (1).».
             (1)  Per la riduzione del fondo di cui al presente comma
          vedi il comma 157 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244,
          gli  artt. 24, 29, comma 11, 47 e 50, commi 2 e 7-bis, D.L.
          31  dicembre  2007,  n. 248, come modificato dalla relativa
          legge di conversione e l'art. 1, D.L. 8 aprile 2008, n. 60.
          Vedi,  anche,  il  comma  1347  dell'art. 1, L. 27 dicembre
          2006,  n.  296, gli artt. 13, comma 3-quater, 63, comma 10,
          81,  comma  38-ter,  e  84,  comma 1-quater, D.L. 25 giugno
          2008,  n.  112,  come  modificato  dalla  relativa legge di
          conversione,  il  comma 5 dell'art. 2, D.L. 28 agosto 2008,
          n.  134,  l'art.  3,  D.L.  22 settembre 2008, n. 147, come
          modificato  dalla  relativa legge di conversione, l'art. 1,
          D.L.  20  ottobre 2008, n. 158, il comma 38 dell'art. 2, L.
          22 dicembre 2008, n. 203, il comma 7 dell'art. 35, il comma
          16-septiesdecies dell'art. 41, il comma 7-bis dell'art. 42,
          D.L.  30  dicembre  2008, n. 207, nel testo integrato dalla
          relativa  legge di conversione, il comma 5-quater dell'art.
          8,  D.L.  30 dicembre 2008, n. 208, aggiunto dalla relativa
          legge  di  conversione,  e  il  comma 2 dell'art. 20, L. 18
          giugno 2009, n. 69.»
             - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 41, della legge
          24  dicembre  2007, n. 244, cosi' come modificato dall'art.
          27 comma 14 della presente legge:
             «41.  E'  istituito,  presso la Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri  -  Dipartimento per gli affari regionali, il
          Fondo  di  sviluppo  delle  isole minori, con una dotazione
          finanziaria pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno
          2008.  Il  Fondo  finanzia interventi specifici nei settori
          dell'energia,  dei trasporti e della concorrenza, diretti a
          migliorare  le  condizioni  e  la qualita' della vita nelle
          suddette  zone, assegnando priorita' ai progetti realizzati
          nelle  aree  protette  e nella rete «Natura 2000», prevista
          dall'art.   3   del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  8  settembre  1997,  n. 357,
          ovvero   improntati  alla  sostenibilita'  ambientale,  con
          particolare    riferimento   all'utilizzo   delle   energie
          rinnovabili, al risparmio e all'efficienza energetica, alla
          gestione  dei  rifiuti,  alla  gestione  delle  acque, alla
          mobilita'  e  alla  nautica  da  diporto ecosostenibili, al
          recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente,
          al    contingentamento    dei    flussi   turistici,   alla
          destagionalizzazione,   alla   protezione   degli   habitat
          prioritari e delle specie protette, alla valorizzazione dei
          prodotti   tipici,   alla   certificazione  ambientale  dei
          servizi,  oltre  a  misure  dirette  a  favorire le imprese
          insulari  in  modo  che le stesse possano essere ugualmente
          competitive.  I  criteri  per  l'erogazione  del  Fondo  di
          sviluppo  delle isole minori sono stabiliti con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su proposta del
          Ministro  per i rapporti con le regioni, di concerto con il
          Ministro  dell'interno  e  con  il Ministro dell'economia e
          delle  finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni
          delle  isole minori (ANCIM) e la Conferenzaunificata di cui
          all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          e  successive modificazioni. Con decreto del Ministro per i
          rapporti  con  le  regioni,  di  concerto  con  i  Ministri
          dell'interno   e   dell'economia   e  delle  finanze,  sono
          individuati    gli    interventi    ammessi   al   relativo
          finanziamento,   previa   intesa   con   gli   enti  locali
          interessati.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  81,  comma 18, del
          decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto 2008, n. 133, cosi'
          come modificato dalla presente legge:
             «18.  E'  fatto  divieto  agli  operatori  economici dei
          settori  richiamati  al  comma 16 di traslare l'onere della
          maggiorazione  d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorita'
          per  l'energia  elettrica  e  il  gas vigila sulla puntuale
          osservanza  della disposizione di cui al precedente periodo
          e dispone per l'adozione di meccanismi volti a semplificare
          sostanzialmente   gli  adempimenti  cui  sono  chiamate  le
          imprese con fatturato inferiore a quello previsto dall'art.
          16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n.
          287. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas presenta,
          entro  il  31  dicembre  2008,  una relazione al Parlamento
          relativa  agli  effetti  delle disposizioni di cui al comma
          16.».
             -  Si  riporta  il  testo dell'art. 11, commi 1 e 2, del
          decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79:
             «1.   Al   fine   di  incentivare  l'uso  delle  energie
          rinnovabili,  il  risparmio  energetico, la riduzione delle
          emissioni  di anidride carbonica e l'utilizzo delle risorse
          energetiche  nazionali,  a  decorrere  dall'anno  2001  gli
          importatori  e  i soggetti responsabili degli impianti che,
          in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da
          fonti  non  rinnovabili  hanno  l'obbligo  di immettere nel
          sistema  elettrico  nazionale,  nell'anno  successivo,  una
          quota  prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in
          esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilita'
          aggiuntiva,  in  data  successiva  a  quella  di entrata in
          vigore del presente decreto).
             2.   L'obbligo  di  cui  al  comma  1  si  applica  alle
          importazioni  e  alle  produzioni  di energia elettrica, al
          netto  della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e
          delle  esportazioni,  eccedenti i 100 GWh, nonche' al netto
          dell'energia    elettrica    prodotta    da   impianti   di
          gassificazione  che  utilizzino  anche  carbone  di origine
          nazionale,  l'uso  della  quale  fonte e' altresi' esentato
          dall'imposta  di  consumo  e  dall'accisa di cui all'art. 8
          della  legge  23  dicembre 1998, n. 488; la quota di cui al
          comma  1  e' inizialmente stabilita nel due per cento della
          suddetta energia eccedente i 100 GWh.».
             «La deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica
          e  il  gas  9  giugno  2006,  n. 111/06 e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 153, supplemento ordinario n. 158 del
          4 luglio 2006.».
             -  Si  riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera d)
          ed e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20:
             «1. Ai fini del presente decreto si intende per:
              d)   unita'  di  piccola  cogenerazione:  un'unita'  di
          cogenerazione  con  una capacita' di generazione installata
          inferiore a 1 MWe;
              e)   unita'   di   microcogenerazione:   un'unita'   di
          cogenerazione  con  una  capacita'  di  generazione massima
          inferiore a 50 kWe; ».
             -  Si  riporta il testo degli articoli 22 e 23 del testo
          unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in
          materia  edilizia,  di  cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
             «Art.  22  (Interventi  subordinati a denuncia di inizio
          attivita').  -  1.  Sono  realizzabili mediante denuncia di
          inizio   attivita'   gli   interventi   non   riconducibili
          all'elenco  di  cui  all'art.  10  e  all'art. 6, che siano
          conformi  alle  previsioni degli strumenti urbanistici, dei
          regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia
          vigente.
             2.  Sono,  altresi',  realizzabili  mediante denuncia di
          inizio  attivita'  le  varianti a permessi di costruire che
          non  incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie,
          che  non  modificano  la  destinazione d'uso e la categoria
          edilizia,  non  alterano  la  sagoma  dell'edificio  e  non
          violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di
          costruire.  Ai fini dell'attivita' di vigilanza urbanistica
          ed  edilizia,  nonche' ai fini del rilascio del certificato
          di   agibilita',   tali   denunce   di   inizio   attivita'
          costituiscono parte integrante del procedimento relativo al
          permesso   di   costruzione  dell'intervento  principale  e
          possono  essere  presentate  prima  della  dichiarazione di
          ultimazione dei lavori.
             3.  In  alternativa  al  permesso  di costruire, possono
          essere realizzati mediante denuncia di inizio attivita':
              a)  gli  interventi di ristrutturazione di cui all'art.
          10, comma 1, lettera c);
              b)   gli   interventi   di   nuova   costruzione  o  di
          ristrutturazione  urbanistica qualora siano disciplinati da
          piani  attuativi  comunque  denominati,  ivi  compresi  gli
          accordi  negoziali  aventi  valore  di piano attuativo, che
          contengano    precise    disposizioni   plano-volumetriche,
          tipologiche,  formali e costruttive, la cui sussistenza sia
          stata   esplicitamente  dichiarata  dal  competente  organo
          comunale  in  sede  di approvazione degli stessi piani o di
          ricognizione  di  quelli vigenti; qualora i piani attuativi
          risultino  approvati  anteriormente  all'entrata  in vigore
          della  legge  21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di
          ricognizione   deve  avvenire  entro  trenta  giorni  dalla
          richiesta  degli  interessati;  in  mancanza  si  prescinde
          dall'atto   di   ricognizione,   purche'   il  progetto  di
          costruzione   venga   accompagnato  da  apposita  relazione
          tecnica  nella  quale venga asseverata l'esistenza di piani
          attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
              c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in
          diretta   esecuzione   di  strumenti  urbanistici  generali
          recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
             4.  Le  regioni  a  statuto  ordinario con legge possono
          ampliare  o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni
          di  cui  ai  commi  precedenti. Restano, comunque, ferme le
          sanzioni penali previste all'art. 44.
             5.  Gli  interventi  di  cui al comma 3 sono soggetti al
          contributo di costruzione ai sensi dell'art. 16. Le regioni
          possono individuare con legge gli altri interventi soggetti
          a denuncia di inizio attivita', diversi da quelli di cui al
          comma   3,   assoggettati   al  contributo  di  costruzione
          definendo    criteri    e   parametri   per   la   relativa
          determinazione.
             6.  La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1,
          2   e   3  che  riguardino  immobili  sottoposti  a  tutela
          storico-artistica     o     paesaggistica-ambientale,    e'
          subordinata   al   preventivo   rilascio   del   parere   o
          dell'autorizzazione  richiesti  dalle  relative  previsioni
          normative.  Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in
          particolare,  le disposizioni di cui al decreto legislativo
          29 ottobre 1999, n. 490.
             7.  E'  comunque  salva  la facolta' dell'interessato di
          chiedere  il  rilascio  di  permesso  di  costruire  per la
          realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza
          obbligo  del pagamento del contributo di costruzione di cui
          all'art.  16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del
          comma  5.  In  questo  caso  la violazione della disciplina
          urbanistico-edilizia   non  comporta  l'applicazione  delle
          sanzioni di cui all'art. 44 ed e' soggetta all'applicazione
          delle sanzioni di cui all'art. 37.».
             «Art.   23   (Disciplina   della   denuncia   di  inizio
          attivita').  - 1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia
          titolo  per  presentare  la  denuncia  di inizio attivita',
          almeno   trenta  giorni  prima  dell'effettivo  inizio  dei
          lavori,   presenta   allo   sportello  unico  la  denuncia,
          accompagnata  da  una  dettagliata  relazione a firma di un
          progettista   abilitato   e   dagli   opportuni   elaborati
          progettuali,  che  asseveri  la  conformita' delle opere da
          realizzare  agli  strumenti  urbanistici approvati e non in
          contrasto  con  quelli  adottati  ed ai regolamenti edilizi
          vigenti,  nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di
          quelle igienico-sanitarie.
             2.   La   denuncia  di  inizio  attivita'  e'  corredata
          dall'indicazione  dell'impresa  cui  si  intende affidare i
          lavori  ed  e'  sottoposta  al termine massimo di efficacia
          pari  a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata
          dell'intervento    e'   subordinata   a   nuova   denuncia.
          L'interessato   e'   comunque   tenuto  a  comunicare  allo
          sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
             3.   Qualora   l'immobile  oggetto  dell'intervento  sia
          sottoposto  ad  un  vincolo la cui tutela compete, anche in
          via  di  delega,  alla  stessa amministrazione comunale, il
          termine  di  trenta  giorni  di  cui al comma 1 decorre dal
          rilascio  del  relativo  atto di assenso. Ove tale atto non
          sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.».
             4.   Qualora   l'immobile  oggetto  dell'intervento  sia
          sottoposto   ad  un  vincolo  la  cui  tutela  non  compete
          all'amministrazione  comunale, ove il parere favorevole del
          soggetto   preposto  alla  tutela  non  sia  allegato  alla
          denuncia,   il  competente  ufficio  comunale  convoca  una
          conferenza  di  servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,
          14-ter,  14-quater,  della  legge 7 agosto 1990, n. 241. Il
          termine  di  trenta  giorni  di  cui  al  comma  1  decorre
          dall'esito   della   conferenza.   In  caso  di  esito  non
          favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
             5.  La  sussistenza  del  titolo e' provata con la copia
          della  denuncia  di inizio attivita' da cui risulti la data
          di   ricevimento   della   denuncia,   l'elenco  di  quanto
          presentato  a  corredo  del  progetto,  l'attestazione  del
          professionista  abilitato,  nonche'  gli  atti  di  assenso
          eventualmente necessari.
             6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio
          comunale,  ove  entro  il  termine  indicato al comma 1 sia
          riscontrata  l'assenza  di  una  o  piu'  delle  condizioni
          stabilite,  notifica  all'interessato  l'ordine motivato di
          non  effettuare  il previsto intervento e, in caso di falsa
          attestazione    del   professionista   abilitato,   informa
          l'autorita'  giudiziaria  e  il  consiglio  dell'ordine  di
          appartenenza. E' comunque salva la facolta' di ripresentare
          la  denuncia  di  inizio  attivita',  con le modifiche o le
          integrazioni   necessarie   per   renderla   conforme  alla
          normativa urbanistica ed edilizia.
             7.  Ultimato  l'intervento,  il progettista o un tecnico
          abilitato  rilascia  un certificato di collaudo finale, che
          va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta
          la  conformita'  dell'opera  al  progetto presentato con la
          denuncia  di  inizio  attivita'.  Contestualmente  presenta
          ricevuta   dell'avvenuta   presentazione  della  variazione
          catastale   conseguente   alle   opere   realizzate  ovvero
          dichiarazione   che   le   stesse   non   hanno  comportato
          modificazioni   del   classamento.   In   assenza  di  tale
          documentazione  si  applica la sanzione di cui all'art. 37,
          comma 5.».
             -  Si  riporta il testo degli articoli 6 e 7 del decreto
          legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
             «Art.  6  (Disposizioni  specifiche  per gli impianti di
          potenza  non  superiore a 20 kW). - 1. Entro sei mesi dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita'
          per  l'energia elettrica e il gas emana la disciplina delle
          condizioni  tecnico-economiche  del servizio di scambio sul
          posto   dell'energia   elettrica   prodotta   da   impianti
          alimentati  da  fonti  rinnovabili con potenza nominale non
          superiore a 20 kW.
             2. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1 non e'
          consentita la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli
          impianti alimentati da fonti rinnovabili.
             3.  La  disciplina  di  cui  al comma 1 sostituisce ogni
          altro adempimento, a carico dei soggetti che realizzano gli
          impianti,  connesso  all'accesso  e all'utilizzo della rete
          elettrica.».
             «Art.  7  (Disposizioni  specifiche per il solare). - 1.
          Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto,   il   Ministro  delle  attivita'  produttive,  di
          concerto  con  il Ministro dell'ambiente e della tutela del
          territorio,  d'intesa  con  la Conferenza unificata, adotta
          uno  o piu' decreti con i quali sono definiti i criteri per
          l'incentivazione  della  produzione  di  energia  elettrica
          dalla fonte solare (6).
             2.  I  criteri  di  cui  al  comma 1, senza oneri per il
          bilancio   dello  Stato  e  nel  rispetto  della  normativa
          comunitaria vigente:
              a)  stabiliscono  i  requisiti dei soggetti che possono
          beneficiare dell'incentivazione;
              b)   stabiliscono   i   requisiti  tecnici  minimi  dei
          componenti e degli impianti;
              c)  stabiliscono  le  condizioni  per  la cumulabilita'
          dell'incentivazione con altri incentivi;
              d)  stabiliscono  le  modalita'  per  la determinazione
          dell'entita'    dell'incentivazione.   Per   l'elettricita'
          prodotta  mediante  conversione  fotovoltaica  della  fonte
          solare  prevedono  una  specifica  tariffa incentivante, di
          importo  decrescente e di durata tali da garantire una equa
          remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;
              e)  stabiliscono un obiettivo della potenza nominale da
          installare;
              f)  fissano,  altresi', il limite massimo della potenza
          elettrica  cumulativa  di  tutti  gli  impianti che possono
          ottenere l'incentivazione;
              g)  possono  prevedere l'utilizzo dei certificati verdi
          attribuiti  al  Gestore  della  rete dall'art. 11, comma 3,
          secondo  periodo  del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
          79.».
             - Si riporta il testo dell'art. 26 della legge 9 gennaio
          1991,  n.  10,  come  sostituito  dall'art.  7  del decreto
          legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «Art.  26 (Progettazione, messa in opera ed esercizio di
          edifici  e  di  impianti).  - 1. Ai nuovi impianti, lavori,
          opere,   modifiche,   installazioni,  relativi  alle  fonti
          rinnovabili  di energia, alla conservazione, al risparmio e
          all'uso    razionale    dell'energia,   si   applicano   le
          disposizioni di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977,
          n.  10,  nel  rispetto  delle norme urbanistiche, di tutela
          artistico-storica  e ambientale. Gli interventi di utilizzo
          delle  fonti  di  energia  di  cui all'art. 1 in edifici ed
          impianti  industriali  non  sono soggetti ad autorizzazione
          specifica  e  sono  assimilati  a  tutti  gli  effetti alla
          manutenzione  straordinaria  di  cui  agli articoli 31 e 48
          della  legge  5  agosto  1978,  n.  457. L'installazione di
          impianti   solari   e  di  pompe  di  calore  da  parte  di
          installatori   qualificati,   destinati   unicamente   alla
          produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti
          e  negli  spazi  liberi  privati  annessi,  e'  considerata
          estensione dell'impianto idrico-sanitario gia' in opera.
             2.  Per  gli  interventi  sugli edifici e sugli impianti
          volti   al   contenimento   del   consumo   energetico   ed
          all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'art. 1,
          individuati   attraverso  un  attestato  di  certificazione
          energetica  o  una  diagnosi  energetica  realizzata  da un
          tecnico  abilitato,  le  pertinenti  decisioni condominiali
          sono  valide  se adottate con la maggioranza semplice delle
          quote   millesimali   rappresentate  dagli  intervenuti  in
          assemblea.
             3.  Gli  edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la
          destinazione  d'uso, e gli impianti non di processo ad essi
          associati devono essere progettati e messi in opera in modo
          tale  da  contenere  al  massimo, in relazione al progresso
          della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.
             4.  Ai  fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto
          dal  comma  1  dell'art.  4, sono regolate, con riguardo ai
          momenti   della  progettazione,  della  messa  in  opera  e
          dell'esercizio,   le   caratteristiche   energetiche  degli
          edifici e degli impianti non di processo ad essi associati,
          nonche' dei componenti degli edifici e degli impianti.
             5.  Per  le innovazioni relative all'adozione di sistemi
          di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per
          il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base
          al   consumo   effettivamente  registrato,  l'assemblea  di
          condominio  decide  a  maggioranza, in deroga agli articoli
          1120 e 1136 del codice civile.
             6.  Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici
          di  nuova  costruzione,  la  cui  concessione edilizia, sia
          rilasciata dopo la data di entrata in vigore della presente
          legge,  devono  essere progettati e realizzati in modo tale
          da  consentire  l'adozione di sistemi di termoregolazione e
          di  contabilizzazione  del  calore  per ogni singola unita'
          immobiliare.
             7. Negli edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad uso
          pubblico  e'  fatto  obbligo  di  soddisfare  il fabbisogno
          energetico  degli  stessi  favorendo  il  ricorso  a  fonti
          rinnovabili  di energia salvo impedimenti di natura tecnica
          od economica (30).
             8.  La  progettazione  di  nuovi  edifici  pubblici deve
          prevedere  la  realizzazione  di  ogni  impianto,  opera ed
          installazione  utili  alla  conservazione,  al  risparmio e
          all'uso razionale dell'energia.».
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  14  del  decreto
          legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.
             «Art.  14  (Disposizioni  transitorie).  -  1. I diritti
          acquisiti  da soggetti titolari di impianti realizzati o in
          fase  di realizzazione in attuazione dell'art. 1, comma 71,
          della  legge  23  agosto  2004,  n. 239, come vigente al 31
          dicembre 2006, rimangono validi purche' i medesimi impianti
          posseggano almeno uno dei seguenti requisiti:
              a)   siano   gia'  entrati  in  esercizio  nel  periodo
          intercorrente  tra la data di entrata in vigore della legge
          23 agosto 2004, n. 239, e la data del 31 dicembre 2006;
              b)  siano  stati autorizzati dopo la data di entrata in
          vigore  della  legge  23 agosto 2004, n. 239, e prima della
          data  del 31 dicembre 2006 ed entrino in esercizio entro il
          31 dicembre 2008;
              c)  entrino  in  esercizio  entro  il 31 dicembre 2008,
          purche'    i    lavori   di   realizzazione   siano   stati
          effettivamente  iniziati  prima  della data del 31 dicembre
          2006.
             2.  Gli  impianti  di  cui  al  comma  1  mantengono  il
          trattamento  derivante dall'applicazione dell'art. 1, comma
          71,  della legge 23 agosto 2004, n. 239, come vigente al 31
          dicembre  2006,  fino  alla  data  di naturale scadenza del
          trattamento  stesso,  ove  detti  impianti,  se  di potenza
          elettrica  superiore  a  10  MW,  ottengano, entro due anni
          dalla  data  di  entrata in esercizio, la registrazione del
          sito  secondo  il regolamento EMAS e con le modalita' e nel
          rispetto dei commi 3 e 4.
             3.   Al  fine  di  consentire  l'esercizio  dei  diritti
          acquisiti  di  cui al comma 1, l'art. 267, comma 4, lettera
          c),  del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si
          applica   ai   certificati   verdi  rilasciati  all'energia
          prodotta   da   impianti   di   cogenerazione  abbinati  al
          teleriscaldamento   limitatamente  alla  quota  di  energia
          termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento.
          I predetti certificati possono essere utilizzati da ciascun
          soggetto  sottoposto  all'obbligo di cui all'art. 11, commi
          1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per
          coprire  fino  al  20  per  cento  dell'obbligo  di propria
          competenza.   Con   decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico,  di  concerto  con  il  Ministro dell'ambiente e
          della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  puo'  essere
          modificata la predetta percentuale allo scopo di assicurare
          l'equilibrato  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili e l'equo
          funzionamento   del   meccanismo   di  incentivazione  agli
          impianti di cui al comma 1.
             4.  E'  fatto  obbligo  ai  soggetti che beneficiano dei
          diritti  richiamati  al comma 1 di realizzare un sistema di
          monitoraggio  continuo  delle  emissioni  inquinanti  degli
          impianti.
             5.  Il  Gestore  del  sistema  elettrico  - GSE effettua
          periodiche  verifiche  al  fine del controllo dei requisiti
          che  consentono  l'accesso  e  il  mantenimento dei diritti
          richiamati al comma 1.».
             - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 71, della legge
          23 agosto 2004, n. 239.
             «71.  Hanno diritto alla emissione dei certificati verdi
          previsti  ai  sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 16
          marzo  1999,  n.  79, e successive modificazioni, l'energia
          elettrica prodotta con l'utilizzo dell'idrogeno e l'energia
          prodotta  in  impianti statici con l'utilizzo dell'idrogeno
          ovvero  con celle a combustibile nonche' l'energia prodotta
          da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento,
          limitatamente  alla quota di energia termica effettivamente
          utilizzata per il teleriscaldamento.».
             -   Si   riporta   il   testo   dell'art.  1-sexies  del
          decreto-legge  29  agosto  2003,  n.  239,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  27  ottobre  2003,  n. 290, e
          successive   modificazioni,  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
             «Art.  1-sexies  (Semplificazione  dei  procedimenti  di
          autorizzazione   per   le   reti   nazionali  di  trasporto
          dell'energia  e  per  gli  impianti di energia elettrica di
          potenza  superiore  a  300  MW  termici).  -  1. Al fine di
          garantire   la   sicurezza  del  sistema  energetico  e  di
          promuovere   la   concorrenza   nei   mercati  dell'energia
          elettrica,  la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti
          facenti   parte   della   rete   nazionale   di   trasporto
          dell'energia   elettrica   sono   attivita'  di  preminente
          interesse statale e sono soggetti a un'autorizzazione unica
          comprendente  tutte  le  opere connesse e le infrastrutture
          indispensabili  all'esercizio  degli stessi, rilasciata dal
          Ministero  delle  attivita'  produttive  di concerto con il
          Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e
          previa  intesa  con la regione o le regioni interessate, la
          quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e
          atti  di  assenso  comunque denominati previsti dalle norme
          vigenti  e comprende ogni opera o intervento necessari alla
          risoluzione  delle  interferenze  con  altre infrastrutture
          esistenti,  costituendo  titolo  a  costruire e ad esercire
          tali  infrastrutture  opere o interventi, in conformita' al
          progetto  approvato.  Il  Ministero  dell'ambiente  e della
          tutela  del territorio provvede alla valutazione di impatto
          ambientale e alla verifica della conformita' delle opere al
          progetto   autorizzato.   Restano  ferme,  nell'ambito  del
          presente  procedimento  unico,  le competenze del Ministero
          delle    infrastrutture   e   dei   trasporti   in   merito
          all'accertamento   della   conformita'   delle  opere  alle
          prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici
          ed edilizi.
             2. L'autorizzazione di cui al comma 1:
              a) indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa
          posti  a  carico  del  soggetto proponente per garantire il
          coordinamento  e  la  salvaguardia  del  sistema energetico
          nazionale  e la tutela ambientale, nonche' il termine entro
          il quale l'iniziativa e' realizzata;
              b)  comprende  la  dichiarazione  di pubblica utilita',
          indifferibilita'   ed   urgenza   dell'opera,   l'eventuale
          dichiarazione di inamovibilita' e l'apposizione del vincolo
          preordinato   all'esproprio  dei  beni  in  essa  compresi,
          conformemente  al decreto del Presidente della Repubblica 8
          giugno   2001,   n.  327,  recante  il  testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
          espropriazione  per  pubblica utilita'. Qualora le opere di
          cui  al  comma  1  comportino  variazione  degli  strumenti
          urbanistici,  il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di
          variante urbanistica.
             3.  L'autorizzazione  di  cui al comma 1 e' rilasciata a
          seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di
          centottanta   giorni,   nel   rispetto   dei   principi  di
          semplificazione  e  con  le  modalita'  di cui alla legge 7
          agosto  1990,  n.  241. Il procedimento puo' essere avviato
          sulla  base  di  un  progetto preliminare o analogo purche'
          evidenzi,    con    elaborato    cartografico,    le   aree
          potenzialmente  impegnate  sulle  quali  apporre il vincolo
          preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e
          le  necessarie  misure  di  salvaguardia.  Dalla data della
          comunicazione  dell'avviso  dell'avvio  del procedimento ai
          comuni interessati, e' sospesa ogni determinazione comunale
          in ordine alle domande di permesso di costruire nell'ambito
          delle  aree potenzialmente impegnate, fino alla conclusione
          del  procedimento  autorizzativo. In ogni caso la misura di
          salvaguardia  perde  efficacia  decorsi tre anni dalla data
          della   comunicazione   dell'avvio   del  procedimento.  Al
          procedimento  partecipano il Ministero delle infrastrutture
          e  dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della tutela
          del  territorio  e  le  altre  amministrazioni  interessate
          nonche'  i  soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad
          eventuali  interferenze con altre infrastrutture esistenti.
          Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica
          della  conformita' urbanistica dell'opera, e' fatto obbligo
          di  richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui
          territorio ricadano le opere di cui al comma 1. Il rilascio
          del parere non puo' incidere sul rispetto del termine entro
          il quale e' prevista la conclusione del procedimento.
             4.  Nel caso in cui, secondo la legislazione vigente, le
          opere  di  cui  al  presente  articolo  siano  sottoposte a
          valutazione  di  impatto ambientale (VIA), l'esito positivo
          di   tale   valutazione   costituisce  parte  integrante  e
          condizione   necessaria  del  procedimento  autorizzatorio.
          L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA o, nei
          casi   previsti,   acquisito   l'esito  della  verifica  di
          assoggettabilita'  a  VIA e, in ogni caso, entro il termine
          di  cui  al  comma  3.  Per i procedimenti relativamente ai
          quali  non  sono  prescritte le procedure di valutazione di
          impatto  ambientale,  il  procedimento  unico  deve  essere
          concluso  entro  il termine di centoventi giorni dalla data
          di presentazione della domanda.
             4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con la
          regione   o   le   regioni   interessate  per  il  rilascio
          dell'autorizzazione,  entro  i novanta giorni successivi al
          termine  di  cui  al comma 3, si provvede al rilascio della
          stessa  previa intesa da concludere in un apposito comitato
          interistituzionale,  i  cui  componenti  sono designati, in
          modo    da    assicurare    una   composizione   paritaria,
          rispettivamente  dai  Ministeri  dello  sviluppo economico,
          dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare e
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e dalla regione o
          dalle  regioni interessate. Ove non si pervenga ancora alla
          definizione dell'intesa, entro i sessanta giorni successivi
          al   termine   di   cui   al  primo  periodo,  si  provvede
          all'autorizzazione   con   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
          ministri,  integrato  con  la partecipazione del presidente
          della  regione o delle regioni interessate, su proposta del
          Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con il
          Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare   e   con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti.  Entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente disposizione, con decreto del Ministro dello
          sviluppo   economico,   previo   parere   della  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le
          regole  di  funzionamento  del  comitato di cui al presente
          comma.  Ai  componenti  del comitato interistituzionale non
          spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominati.
          Dall'attuazione  del  presente  comma  non  devono derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
             4-ter.   Le   disposizioni   del  presente  articolo  si
          applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti
          in  corso  alla  data  di  entrata in vigore della presente
          disposizione   eccetto  i  procedimenti  per  i  quali  sia
          completata   la   procedura  di  VIA,  ovvero  il  relativo
          procedimento risulti in fase di conclusione.
             4-quater.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano  alle  reti  elettriche  di  interconnessione con
          l'estero  con livello di tensione pari o superiore a 150 kV
          qualora  per  esse  vi  sia  un diritto di accesso a titolo
          prioritario,  e  si  applicano  alle  opere connesse e alle
          infrastrutture  per  il collegamento alle reti nazionali di
          trasporto  dell'energia  delle  centrali termoelettriche di
          potenza  superiore  a  300  MW termici, gia' autorizzate in
          conformita' alla normativa vigente.
             4-quinquies.  Non  richiedono  alcuna autorizzazione gli
          interventi   di  manutenzione  su  elettrodotti  esistenti,
          consistenti  nella  riparazione,  nella  rimozione  e nella
          sostituzione  di  componenti  di  linea,  quali,  a  titolo
          esemplificativo,  sostegni,  conduttori,  funi  di guardia,
          catene,  isolatori,  morsetteria,  sfere  di  segnalazione,
          impianti   di   terra,   con  elementi  di  caratteristiche
          analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche.
             4-sexies.  Sono realizzabili mediante denuncia di inizio
          attivita'  gli interventi sugli elettrodotti che comportino
          varianti di lunghezza non superiore a metri lineari 1.500 e
          che   utilizzino   il  medesimo  tracciato,  ovvero  se  ne
          discostino  per un massimo di 40 metrilineari, e componenti
          di   linea,  quali,  a  titolo  esemplificativo,  sostegni,
          conduttori,    funi    di   guardia,   catene,   isolatori,
          morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di
          terra,  aventi  caratteristiche  analoghe, anche in ragione
          delle  evoluzioni  tecnologiche. Sono altresi' realizzabili
          mediante  denuncia di inizio attivita' varianti all'interno
          delle  stazioni elettriche che non comportino aumenti della
          cubatura  degli  edifici. Tali interventi sono realizzabili
          mediante  denuncia di inizio attivita' a condizione che non
          siano  in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e
          rispettino  le  norme  in materia di elettromagnetismo e di
          progettazione,    costruzione   ed   esercizio   di   linee
          elettriche, nonche' le norme tecniche per le costruzioni.
             4-septies.  La  denuncia di inizio attivita' costituisce
          parte  integrante  del provvedimento di autorizzazione alla
          costruzione e all'esercizio dell'opera principale.
             4-octies.  Il  gestore  dell'elettrodotto, almeno trenta
          giorni  prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta al
          Ministero  dello  sviluppo economico e, in copia, ai comuni
          interessati  la  denuncia di inizio attivita', accompagnata
          da   una   dettagliata   relazione,   sottoscritta   da  un
          progettista  abilitato,  e  dal  progetto  definitivo,  che
          assevera  la  conformita'  delle  opere  da realizzare agli
          strumenti  urbanistici  approvati  e  non  in contrasto con
          quelli  adottati  e ai regolamenti edilizi vigenti, nonche'
          il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo
          e  di  progettazione,  costruzione ed esercizio delle linee
          elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni.
             4-novies.  Qualora la variante interessi aree sottoposte
          ad  un  vincolo,  il termine di trenta giorni decorre dalla
          data  del  rilascio  del relativo atto di assenso. Ove tale
          atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
             4-decies.  La  sussistenza  del titolo e' provata con la
          copia  della  denuncia di inizio attivita' da cui risultino
          la  data di ricevimento della denuncia stessa, l'elenco dei
          documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione
          del  professionista  abilitato, nonche' gli atti di assenso
          eventualmente necessari.
             4-undecies.  Il comune interessato, ove entro il termine
          indicato  al  comma  4-octies  riscontri l'assenza di una o
          piu' delle condizioni stabilite, informa il Ministero dello
          sviluppo  economico  e  notifica  all'interessato  l'ordine
          motivato di non effettuare il previsto intervento.
             4-duodecies.  E' fatta salva la facolta' di ripresentare
          la  denuncia  di  inizio  attivita',  con le modifiche o le
          integrazioni   necessarie   per   renderla   conforme  alla
          normativa urbanistica ed edilizia.
             4-terdecies.    Ultimato   l'intervento,   il   soggetto
          incaricato del collaudo rilascia un certificato di collaudo
          finale,   da   presentare   al   Ministero  dello  sviluppo
          economico,  con  il quale attesta la conformita' dell'opera
          al progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'.
             4-quaterdecies.  Le  varianti  da  apportare al progetto
          definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto
          esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove non
          assumano   rilievo   sotto  l'aspetto  localizzativo,  sono
          sottoposte  al  regime di inizio attivita' gia' previsto al
          comma  4-sexies.  Non  assumono  rilievo  localizzativo  le
          varianti  di  tracciato contenute nell'ambito del corridoio
          individuato  in  sede  di approvazione del progetto ai fini
          urbanistici.   In   mancanza   di   diversa  individuazione
          costituiscono  corridoio  di riferimento a fini urbanistici
          le fasce di rispetto previste dalla normativa in materia di
          elettromagnetismo.   Non  assumono  rilievo  localizzativo,
          inoltre,  le varianti all'interno delle stazioni elettriche
          che non comportino aumenti della cubatura degli edifici. Le
          eventuali  modificazioni  del  piano  di esproprio connesse
          alle  varianti  di tracciato prive di rilievo localizzativo
          sono  approvate  ai  fini  della  dichiarazione di pubblica
          utilita'  dall'autorita'  espropriante  ai  sensi del testo
          unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in
          materia  di espropriazione per pubblica utilita', di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
          327,   e  non  richiedono  nuova  apposizione  del  vincolo
          preordinato    all'esproprio.    Ove    assumano    rilievo
          localizzativo,  le  varianti  sono  approvate dal Ministero
          dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con il Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti e con il Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
          il   consenso  dei  presidenti  delle  regioni  e  province
          autonome  interessate. Sono fatte salve le norme in tema di
          pubblicita'.
             5.   Le   regioni   disciplinano   i   procedimenti   di
          autorizzazione  alla  costruzione  e  all'esercizio di reti
          elettriche   di  competenza  regionale  in  conformita'  ai
          principi   e  ai  termini  temporali  di  cui  al  presente
          articolo,  prevedendo  che,  per  le opere che ricadono nel
          territorio   di   piu'  regioni,  le  autorizzazioni  siano
          rilasciate  d'intesa tra le regioni interessate. In caso di
          inerzia  o  di  mancata  definizione  dell'intesa, lo Stato
          esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120 della
          Costituzione.
             6.  Lo  Stato e le regioni interessate stipulano accordi
          di  programma  con  i  quali  sono  definite  le  modalita'
          organizzative   e  procedimentali  per  l'acquisizione  del
          parere regionale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi
          delle  opere  inserite  nel programma triennale di sviluppo
          della  rete  elettrica  di  trasmissione  nazionale e delle
          opere di rilevante importanza che interessano il territorio
          di piu' regioni.
             7.   Le   norme   del  testo  unico  delle  disposizioni
          legislative  e  regolamentari  in materia di espropriazione
          per  pubblica  utilita',  di  cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica  8 giugno 2001, n. 327, si applicano alle
          reti energetiche a decorrere dal 31 dicembre 2004.
             8.  Per  la  costruzione  e  l'esercizio  di impianti di
          energia  elettrica di potenza superiore a 300 MW termici si
          applicano  le  disposizioni  del  decreto-legge  7 febbraio
          2002,  n.  7,  convertito, con modificazioni, dalla legge 9
          aprile 2002, n. 55.
             9.  All'art.  3,  comma  14,  del decreto legislativo 16
          marzo  1999, n. 79, le parole: «previo parere conforme del»
          sono sostituite dalle seguenti: «previo parere del».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma  1,  del
          decreto-legge  7  febbraio  2002,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, cosi' come
          modificato dalla presente legge:
             «1.  Al  fine  di evitare il pericolo di interruzione di
          fornitura  di  energia  elettrica  su  tutto  il territorio
          nazionale  e  di  garantire  la  necessaria  copertura  del
          fabbisogno nazionale, sino alla determinazione dei principi
          fondamentali  della  materia  in  attuazione dell'art. 117,
          terzo comma, della Costituzione, e comunque non oltre il 31
          dicembre   2003,   previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome di Trento e di Bolzano, la costruzione e
          l'esercizio  degli impianti di energia elettrica di potenza
          superiore  a  300  MW termici, gli interventi di modifica o
          ripotenziamento,   nonche'   le   opere   connesse   e   le
          infrastrutture  indispensabili  all'esercizio degli stessi,
          ivi compresi gli interventi di sviluppo e adeguamento della
          rete   elettrica   di   trasmissione   nazionale  necessari
          all'immissione   in   rete   dell'energia   prodotta,  sono
          dichiarati  opere  di  pubblica  utilita' e soggetti ad una
          autorizzazione   unica,   rilasciata  dal  Ministero  delle
          attivita'  produttive, la quale sostituisce autorizzazioni,
          concessioni   ed   atti  di  assenso  comunque  denominati,
          previsti  dalle  norme vigenti, fatto salvo quanto previsto
          al  comma  4,  costituendo titolo a costruire e ad esercire
          l'impianto  in  conformita'  al  progetto  approvato. Resta
          fermo  il pagamento del diritto annuale di cui all'art. 63,
          commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative
          concernenti  le  imposte  sulla  produzione e sui consumi e
          relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al
          decreto  legislativo  26  ottobre 1995, n. 504 e successive
          modificazioni».
             - Si riporta il testo dell'art. 179, comma 6, del codice
          dei   contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163, cosi' come modificato dalla presente legge.
             «6.  Le  funzioni  amministrative  previste dal presente
          capo  relative  alla  realizzazione  e  all'esercizio delle
          infrastrutture    strategiche    per   l'approvvigionamento
          energetico  sono  svolte  di concerto tra il Ministero e il
          Ministero  delle attivita' produttive. Le predette funzioni
          comprendono  anche quelle relative all'esercizio dei poteri
          espropriativi  previsti  dal testo unico delle disposizioni
          legislative  e  regolamentari  in materia di espropriazione
          per  pubblica  utilita',  di  cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica  8 giugno 2001, n. 327, e quelle relative
          alle autorizzazioni delle varianti da apportare al progetto
          definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del
          progetto  esecutivo  sia  in  fase  di  realizzazione delle
          opere,   che   non   assumono   rilievo   sotto   l'aspetto
          localizzativo  ai  sensi  dell'art.  169,  comma  3, quarto
          periodo,   del  presente  codice  e  non  comportano  altre
          sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato.
             7.  Relativamente  alle  infrastrutture  strategiche per
          l'approvvigionamento  energetico  gli enti aggiudicatori di
          cui  all'art.  207  applicano  le  disposizioni di cui alla
          parte III.
             8.  Alle  interferenze  che interessano gli insediamenti
          produttivi    e    le    infrastrutture   strategiche   per
          l'approvvigionamento energetico si applica l'art. 170.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 5-bis del decreto-legge
          10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito, con modificazioni,
          dalla legge 9 aprile 2009, n. 33:
             «Art.  5-bis (Riconversione di impianti di produzione di
          energia   elettrica).  -  1.  Per  la  riconversione  degli
          impianti  di  produzione di energia elettrica alimentati ad
          olio  combustibile  in  esercizio  alla  data di entrata in
          vigore  della legge di conversione del presente decreto, al
          fine  di  consentirne  l'alimentazione  a  carbone  o altro
          combustibile  solido,  si  procede  in  deroga alle vigenti
          disposizioni  di  legge nazionali e regionali che prevedono
          limiti   di   localizzazione   territoriale,   purche'   la
          riconversione  assicuri l'abbattimento delle loro emissioni
          di almeno il 50 per cento rispetto ai limiti previsti per i
          grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5
          della  parte  II  dell'allegato II alla parte V del decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La presente disposizione
          si  applica  anche  ai  procedimenti  in corso alla data di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto.».
             -  Si  riporta l'art. 10 della legge 9 dicembre 1986, n.
          896:
             «Art.    10    (Assegnazione    della   concessione   di
          coltivazione). - 1. Entro sei mesi dal provvedimento di cui
          al  precedente  art.  6,  comma 2, il titolare del permesso
          deve   presentare,   a   pena   di  decadenza,  domanda  di
          concessione  di  coltivazione  al Ministero dell'industria,
          del  commercio  e  dell'artigianato, se trattasi di risorse
          geotermiche  di  interesse  nazionale,  o  alla Regione, se
          trattasi di risorse geotermiche di interesse locale.
             2.  Trascorso  tale  termine, la concessione puo' essere
          rilasciata  a  chiunque  ne  faccia  richiesta,  purche' in
          possesso  dei  necessari  requisiti di capacita' tecnica ed
          economica.  La  concessione  e'  accordata,  a  parita'  di
          condizioni,   in   via  preferenziale  all'ENEL  o  all'ENI
          singolarmente o in contitolarita' paritetica.
             3.  La  concessione  puo' essere accordata per la durata
          massima di trenta anni, e puo' essere prorogata per periodi
          non superiori a dieci anni ciascuno.».
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 1 del decreto-legge 7
          febbraio  2002,  n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  9 aprile 2002, n. 55, come modificato dalla presente
          legge:
             «Art.  1.  -  1.  Al  fine  di  evitare  il  pericolo di
          interruzione  di fornitura di energia elettrica su tutto il
          territorio nazionale e di garantire la necessaria copertura
          del  fabbisogno  nazionale,  sino  alla  determinazione dei
          principi fondamentali della materia in attuazione dell'art.
          117,  terzo comma, della Costituzione, e comunque non oltre
          il  31  dicembre  2003, previa intesa in sede di Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome di Trento e di Bolzano, la costruzione e
          l'esercizio  degli impianti di energia elettrica di potenza
          superiore  a  300  MW termici, gli interventi di modifica o
          ripotenziamento,   nonche'   le   opere   connesse   e   le
          infrastrutture  indispensabili  all'esercizio degli stessi,
          sono  dichiarati  opere  di pubblica utilita' e soggetti ad
          una  autorizzazione  unica,  rilasciata dal Ministero delle
          attivita'  produttive, la quale sostituisce autorizzazioni,
          concessioni   ed   atti  di  assenso  comunque  denominati,
          previsti  dalle  norme vigenti, fatto salvo quanto previsto
          al  comma  4,  costituendo titolo a costruire e ad esercire
          l'impianto  in  conformita'  al  progetto  approvato. Resta
          fermo  il pagamento del diritto annuale di cui all'art. 63,
          commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative
          concernenti  le  imposte  sulla  produzione e sui consumi e
          relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al
          decreto  legislativo  26  ottobre 1995, n. 504 e successive
          modificazioni.
             2.  L'autorizzazione  di  cui al comma 1 e' rilasciata a
          seguito  di  un procedimento unico, al quale partecipano le
          Amministrazioni  statali  e  locali interessate, svolto nel
          rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita'
          di  cui  alla  legge  7  agosto  1990, n. 241, e successive
          modificazioni,   d'intesa   con   la  regione  interessata.
          L'eventuale   rifiuto  regionale  dell'intesa  deve  essere
          espresso    con    provvedimento    motivato,    che   deve
          specificatamente     tenere    conto    delle    risultanze
          dell'istruttoria ed esporre in modo chiaro e dettagliato le
          ragioni del dissenso dalla proposta ministeriale di intesa.
          Ai  soli  fini  del  rilascio  della valutazione di impatto
          ambientale (VIA), alle opere di cui al presente articolo si
          applicano  le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1986,
          n.  349,  e  al  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
          ministri   10   agosto   1988,   n.   377,   e   successive
          modificazioni. Fino al recepimento della direttiva 96/61/CE
          del  Consiglio,  del 24 settembre 1996, tale autorizzazione
          comprende    l'autorizzazione    ambientale   integrata   e
          sostituisce,  ad  ogni  effetto,  le singole autorizzazioni
          ambientali  di competenza delle Amministrazioni interessate
          e  degli enti pubblici territoriali. L'esito positivo della
          VIA  costituisce  parte  integrante e condizione necessaria
          del  procedimento autorizzatorio. L'istruttoria si conclude
          una volta acquisita la VIA in ogni caso entro il termine di
          centottanta   giorni  dalla  data  di  presentazione  della
          richiesta,  comprensiva  del  progetto  preliminare e dello
          studio di impatto ambientale.
             3.   L'autorizzazione  di  cui  al  comma  1  indica  le
          prescrizioni  e  gli obblighi di informativa posti a carico
          del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la
          salvaguardia  del  sistema  elettrico nazionale e la tutela
          ambientale,  nonche' il termine entro il quale l'iniziativa
          e' realizzata. Per il rilascio dell'autorizzazione e' fatto
          obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della
          provincia  nel  cui  territorio ricadono le opere di cui al
          comma  1.  Il  rilascio  del  parere  non puo' incidere sul
          rispetto del termine di cui al comma 2. Qualora le opere di
          cui  al  comma  1  comportino  variazioni  degli  strumenti
          urbanistici  e  del  piano regolatore portuale, il rilascio
          dell'autorizzazione  ha effetto di variante urbanistica. La
          regione   competente   puo'   promuovere   accordi  tra  il
          proponente  e  gli enti locali interessati dagli interventi
          di  cui  al  comma  1  per  l'individuazione  di  misure di
          compensazione e riequilibrio ambientale.
             3-bis.  Il  Ministero  delle  attivita'  produttive,  le
          regioni,   l'Unione   delle   province   d'Italia  (UPI)  e
          l'Associazione   nazionale   dei   comuni  italiani  (ANCI)
          costituiscono  un  comitato  paritetico per il monitoraggio
          congiunto  dell'efficacia  delle  disposizioni del presente
          decreto  e  la  valutazione  dell'adeguatezza  della  nuova
          potenza installata.
             4.  Le  disposizioni  del presente articolo si applicano
          anche  ai  procedimenti  in  corso  alla data di entrata in
          vigore del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia
          completata  la  procedura  di VIA, ovvero risulti in via di
          conclusione  il relativo procedimento, su dichiarazione del
          proponente.
             4-bis.  Nel  caso  di  impianti ubicati nei territori di
          comuni  adiacenti  ad  altre  regioni,  queste  ultime sono
          comunque  sentite nell'ambito del procedimento unico di cui
          al comma 2.
             5.  Fino  al  31  dicembre  2003  e' sospesa l'efficacia
          dell'allegato  IV  al  decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri  27  dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, dell'art. 15 della legge
          2  agosto  1975,  n. 393, del regolamento di cui al decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53,
          relativamente  alle  centrali  termoelettriche  e turbogas,
          alimentate  da  fonti  convenzionali,  di  potenza  termica
          complessiva  superiore a 300 MW. Restano fermi gli obblighi
          di  corresponsione  dei  contributi dovuti sulla base delle
          convenzioni in essere.
             5-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano
          nelle  regioni a statuto speciale e nelle province autonome
          di  Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni
          degli  statuti  di  autonomia  e  con  le relative norme di
          attuazione.».
             -  Si  riporta il testo dell'art. 46 del decreto-legge 1
          ottobre  2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  29  novembre  2007,  n.  222,  come sostituito dalla
          presente legge:
             «Art. 46 (Procedure di autorizzazione per la costruzione
          e  l'esercizio  di  terminali  di  rigassificazione  di gas
          naturale liquefatto). - 1. Gli atti amministrativi relativi
          alla   costruzione   e   all'esercizio   di   terminali  di
          rigassificazione  di  gas naturale liquefatto e delle opere
          connesse,  ovvero all'aumento della capacita' dei terminali
          esistenti,  sono rilasciati a seguito di procedimento unico
          ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto del
          Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con il
          Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
          e  d'intesa  con la regione interessata, previa valutazione
          di  impatto  ambientale  ai sensi del decreto legislativo 3
          aprile  2006,  n. 152. Il procedimento di autorizzazione si
          conclude  nel termine massimo di duecento giorni dalla data
          di  presentazione della relativa istanza. L'autorizzazione,
          ai  sensi  dell'art.  14-ter, comma 9, della legge 7 agosto
          1990,  n. 241, e successive modificazioni, sostituisce ogni
          autorizzazione,  concessione  o  atto  di  assenso comunque
          denominato,  ivi  compresi  la  concessione  demaniale e il
          permesso di costruire, fatti salvi la successiva adozione e
          l'aggiornamento  delle  relative  condizioni  economiche  e
          tecnico-operative   da  parte  dei  competenti  organi  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
             2. L'autorizzazione di cui al comma 1 sostituisce, anche
          ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti
          previsti    dalle    norme   di   sicurezza,   ogni   altra
          autorizzazione,  concessione,  approvazione, parere e nulla
          osta  comunque  denominati  necessari  alla realizzazione e
          all'esercizio  dei  terminali  di  rigassificazione  di gas
          naturale  liquefatto  e  delle opere connesse o all'aumento
          della  capacita'  dei  terminali esistenti. L'intesa con la
          regione  costituisce variazione degli strumenti urbanistici
          vigenti   o   degli   strumenti   di  pianificazione  e  di
          coordinamento  comunque  denominati  o  sopraordinati  alla
          strumentazione  vigente in ambito comunale. Per il rilascio
          della   autorizzazione,   ai   fini  della  verifica  della
          conformita'  urbanistica  dell'opera,  e'  fatto obbligo di
          richiedere  il  parere  motivato  degli enti locali nel cui
          territorio ricadono le opere da realizzare.
             3.  Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano
          ubicati  in  area  portuale  o  in  area  terrestre ad essa
          contigua   e   la  loro  realizzazione  comporti  modifiche
          sostanziali  del piano regolatore portuale, il procedimento
          unico  di  cui  al  comma  1  considera  contestualmente il
          progetto  di  variante  del  piano regolatore portuale e il
          progetto  di  terminale  di  rigassificazione e il relativo
          complessivo  provvedimento  e'  reso  anche in mancanza del
          parere  del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui
          all'art.  5,  comma  3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
          Negli  stessi  casi,  l'autorizzazione di cui al comma 1 e'
          rilasciata   di   concerto  anche  con  il  Ministro  delle
          infrastrutture   e   dei   trasporti  e  costituisce  anche
          approvazione    della   variante   del   piano   regolatore
          portuale.».
             -  Si  riporta il testo dei commi da 77 a 82 dell'art. 1
          della  legge  23 agosto 2004, n. 239, come sostituiti dalla
          presente legge:
             «77.  Il  permesso  di  ricerca di idrocarburi liquidi e
          gassosi  in  terraferma,  di  cui  all'art. 6 della legge 9
          gennaio   1991,   n.  9,  e  successive  modificazioni,  e'
          rilasciato  a  seguito  di  un  procedimento unico al quale
          partecipano   le   amministrazioni   statali   e  regionali
          interessate,   svolto   nel   rispetto   dei   principi  di
          semplificazione  e  con  le  modalita'  di cui alla legge 7
          agosto  1990,  n.  241.  Esso  consente  lo  svolgimento di
          attivita'  di prospezione consistente in rilievi geologici,
          geofisici  e  geochimici,  eseguiti  con qualunque metodo o
          mezzo,  e  ogni  altra  operazione volta al rinvenimento di
          giacimenti,  escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi.
          Del  rilascio del permesso di ricerca e' data comunicazione
          ai comuni interessati.
             78.   L'autorizzazione   alla   perforazione  del  pozzo
          esplorativo,  alla costruzione degli impianti e delle opere
          necessari,  delle  opere  connesse  e  delle infrastrutture
          indispensabili  all'attivita'  di  perforazione,  che  sono
          dichiarati   di  pubblica  utilita',  e'  concessa,  previa
          valutazione  di impatto ambientale, su istanza del titolare
          del permesso di ricerca, da parte dell'ufficio territoriale
          minerario  per gli idrocarburi e la geotermia competente, a
          seguito  di  un procedimento unico, al quale partecipano la
          regione  e gli enti locali interessati, svolto nel rispetto
          dei  principi  di semplificazione e con le modalita' di cui
          alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
             79.  Il  permesso  di  ricerca  di idrocarburi liquidi e
          gassosi  in  mare,  di cui all'art. 6 della legge 9 gennaio
          1991,  n.  9,  e  successive modificazioni, e' rilasciato a
          seguito  di  un  procedimento unico al quale partecipano le
          amministrazioni  statali  interessate,  svolto nel rispetto
          dei  principi  di semplificazione e con le modalita' di cui
          alla  legge  7  agosto  1990,  n.  241.  Esso  consente  lo
          svolgimento  di  attivita'  di  prospezione  consistente in
          rilievi  geologici,  geofisici  e  geochimici, eseguiti con
          qualunque  metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al
          rinvenimento  di  giacimenti,  escluse  le perforazioni dei
          pozzi esplorativi.
             80.   L'autorizzazione   alla   perforazione  del  pozzo
          esplorativo,  alla costruzione degli impianti e delle opere
          necessari,  delle  opere  connesse  e  delle infrastrutture
          indispensabili  all'attivita'  di perforazione e' concessa,
          previa  valutazione  di  impatto ambientale, su istanza del
          titolare  del  permesso  di  ricerca di cui al comma 79, da
          parte   dell'ufficio   territoriale   minerario   per   gli
          idrocarburi e la geotermia competente.
             81. Nel caso in cui l'attivita' di prospezione di cui al
          comma  79  non  debba essere effettuata all'interno di aree
          marine  a  qualsiasi  titolo  protette  per scopi di tutela
          ambientale,  di  ripopolamento,  di  tutela  biologica o di
          tutela  archeologica,  in  virtu'  di  leggi nazionali o in
          attuazione  di  atti  e convenzioni internazionali, essa e'
          sottoposta a verifica di assoggettabilita' alla valutazione
          di  impatto  ambientale,  di  cui  all'art.  20 del decreto
          legislativo   3   aprile   2006,   n.   152,  e  successive
          modificazioni.
             82.  Alle autorizzazioni di cui al comma 78 si applicano
          le  disposizioni dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 25
          giugno  2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133.
             82-bis.  Qualora  le opere di cui al comma 78 comportino
          variazione   degli   strumenti   urbanistici,  il  rilascio
          dell'autorizzazione  di cui al medesimo comma 78 ha effetto
          di variante urbanistica.
             82-ter.  La  concessione  di coltivazione di idrocarburi
          liquidi  e gassosi, di cui all'art. 9 della legge 9 gennaio
          1991,  n.  9,  e  successive modificazioni, e' rilasciata a
          seguito  di  un  procedimento unico al quale partecipano le
          amministrazioni  competenti  ai  sensi del comma 7, lettera
          n), del presente articolo, svolto nel rispetto dei principi
          di  semplificazione  e con le modalita' di cui alla legge 7
          agosto  1990,  n.  241.  Con  decreto  dei  Ministri  dello
          sviluppo  economico, delle infrastrutture e dei trasporti e
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono
          individuate  le  attivita'  preliminari  che non comportano
          effetti  significativi  e  permanenti sull'ambiente che, in
          attesa  della determinazione conclusiva della conferenza di
          servizi,  l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi
          e la geotermia e' competente ad autorizzare.
             82-quater. La concessione di coltivazione di idrocarburi
          in  terraferma  costituisce titolo per la costruzione degli
          impianti  e  delle  opere  necessari,  degli  interventi di
          modifica,  delle  opere  connesse  e  delle  infrastrutture
          indispensabili   all'esercizio,  che  sono  considerati  di
          pubblica utilita' ai sensi della legislazione vigente.
             82-quinquies. Qualora le opere di cui al comma 82-quater
          comportino   variazioni  degli  strumenti  urbanistici,  il
          rilascio   della  concessione  di  cui  al  medesimo  comma
          82-quater   ha   effetto   di   variante  urbanistica.  Nel
          procedimento  unico  di  cui  ai  commi  da  77 a82-ter, e'
          indetta  la  conferenza  di  servizi ai sensi della legge 7
          agosto  1990,  n. 241, nell'ambito della quale si considera
          acquisito   l'assenso   dell'amministrazione  convocata  se
          questa  non  partecipa  o  se  il suo rappresentante non ne
          esprime in tale sede definitivamente la volonta'.
             82-sexies.  Le  attivita'  finalizzate  a  migliorare le
          prestazioni  degli impianti di coltivazione di idrocarburi,
          compresa  la perforazione, se effettuate a partire da opere
          esistenti   e  nell'ambito  dei  limiti  di  produzione  ed
          emissione  dei  programmi  di  lavoro  gia' approvati, sono
          soggette    ad   autorizzazione   rilasciata   dall'Ufficio
          nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia.».
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 7 del regio decreto 9
          gennaio 1939, n. 206:
             «Art. 7. - E' istituito il Comitato centrale metrico. Il
          Comitato centrale metrico e' composto:
              a)   dal   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato  o  da  un  suo  delegato  con funzioni di
          presidente;
              b)  dal  direttore generale del commercio interno e dei
          consumi   industriali  del  Ministero  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato;
              c) dal dirigente dell'Ufficio centrale metrico;
              d)  da  un  rappresentante  di  ciascuno degli istituti
          metrologici primari;
              e)  da un rappresentante del Ministero dell'universita'
          e della ricerca scientifica e tecnologica;
              f)   da   cinque  docenti  universitari  in  discipline
          matematiche, fisiche, chimiche, ingegneristiche;
              g)  da  un rappresentante dell'Istituto superiore delle
          poste e delle telecomunicazioni;
              h)  da un esperto in metrologia legale, con particolare
          conoscenza di quella comunitaria.
             Il  Comitato centrale metrico definisce le procedure per
          la  campionatura delle misure di uso regionale, di concerto
          con il competente assessore regionale.
             Le   funzioni   di   segreteria   sono  affidate  ad  un
          funzionario  del  Ministero dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato.
             Il  Comitato  e'  nominato,  con  decreto  del  Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato e dura
          incarica  quattro  anni.  Per  ogni  membro  effettivo puo'
          essere nominato un membro supplente.
             Spetta al Comitato:
              a)   dare  parere  sulle  questioni  tecniche  ad  esso
          sottoposte  dal  Ministero  dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato ai sensi e per gli effetti del regolamento
          per la fabbricazione metrica approvato con regio decreto 12
          giugno  1902,  n.  226,  nonche'  sulle questioni correlate
          all'applicazione     delle     disposizioni    metrologiche
          comunitarie   e   all'armonizzazione  con  esse  di  quelle
          nazionali;
              b)  compilare  le  istruzioni  sui metodi e le norme da
          usarsi nelle varie verificazioni e nei saggi;
              c)  compiere  l'esame definitivo prescritto dagli artt.
          79,  88 e 110 del regolamento metrico in caso di disaccordo
          fra  l'ispettore  metrico  e  l'utente  e  le  direzioni ed
          imprese del gas, e fra il saggiatore ed il presentatore;
              d)  proporre  le  norme di insegnamento per il corso di
          tirocinio degli ispettori metrici in prova;
              e)    vigilare   sull'andamento   scientifico   tecnico
          dell'Ufficio  centrale  metrico  e determinare il materiale
          scientifico ad esso occorrente;
              f)  sorvegliare i lavori per la verificazione decennale
          dei campioni prototipi;
              g)  proporre  eventuali  riforme  per l'ordinamento dei
          servizi metrici e dei saggi.
             Il Comitato, inoltre, svolge funzioni di consulenza e di
          proposta  nell'ambito  del sistema nazionale di taratura ed
          esprime   pareri  sulle  materie  ad  esso  sottoposte  dal
          Ministro      dell'industria,      del      commercio     e
          dell'artigianato.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 11 agosto
          1991, n. 273:
             «Art.   2  (Istituti  metrologici  primari).  -  1.  Gli
          istituti  metrologici  primari  effettuano studi e ricerche
          finalizzati  alla  realizzazione dei campioni primari delle
          unita'  di  misura  di  base,  supplementari e derivate del
          sistema  internazionale  delle  unita'  di  misura SI. Tali
          istituti  confrontano  a  livello internazionale i campioni
          realizzati  e  li  mettono  a  disposizione  ai  fini della
          disseminazione prevista dal sistema nazionale di taratura.
             2. Svolgono le funzioni di istituti metrologici primari:
              a)   l'istituto   di  metrologia  «G.  Colonnetti»  del
          Consiglio   nazionale   delle   ricerche   per  i  campioni
          riguardanti  le  unita' di misura impiegate nel campo della
          meccanica e della termologia;
              b)  l'istituto  elettrotecnico  nazionale «G. Ferraris»
          per  i campioni riguardanti le unita' di misura del tempo e
          delle  frequenze  e  per  le unita' di misura impiegate nel
          campo  dell'elettricita', della fotometria, dell'optometria
          e dell'acustica;
              c)  il  Comitato  nazionale  per  la  ricerca  e per lo
          sviluppo  dell'energia nucleare e delle energie alternative
          (ENEA)  per i campioni delle unita' di misura impiegate nel
          campo delle radiazioni ionizzanti.
             3.  Nello  svolgimento  delle  loro attivita' i predetti
          istituti  metrologici primari, allo scopo di assicurare una
          sinergia di mezzi e di competenze, si avvarranno, anche nei
          corrispondenti  settori  operativi,  delle  risorse messe a
          disposizione  da  altri  istituti  che  svolgono  attivita'
          metrologiche,  tra  cui  l'Istituto superiore delle poste e
          delle telecomunicazioni e l'Istituto superiore di sanita'.
             4.  Nulla  e'  innovato per quanto concerne competenze e
          funzioni dell'Ufficio centrale metrico.».
             -  Si  riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 25
          giugno  2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133:
             «Art. 7 (Strategia energetica nazionale). - 1. Entro sei
          mesi  dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
          il  Consiglio  dei Ministri, su proposta del Ministro dello
          sviluppo    economico,    definisce   la   “Strategia
          energetica nazionale”, che indica le priorita' per il
          breve  ed  il  lungo periodo e reca la determinazione delle
          misure   necessarie   per   conseguire,   anche  attraverso
          meccanismi di mercato, i seguenti obiettivi:
              a) diversificazione delle fonti di energia e delle aree
          geografiche di approvvigionamento;
              b)   miglioramento  della  competitivita'  del  sistema
          energetico  nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella
          prospettiva del mercato interno europeo;
              c)  promozione  delle  fonti  rinnovabili  di energia e
          dell'efficienza energetica;
              d)  realizzazione  nel territorio nazionale di impianti
          di produzione di energia nucleare;
              d-bis)  promozione della ricerca sul nucleare di quarta
          generazione o da fusione;
              e)  incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo
          nel   settore   energetico   e  partecipazione  ad  accordi
          internazionali di cooperazione tecnologica;
              f)  sostenibilita'  ambientale nella produzione e negli
          usi  dell'energia,  anche  ai  fini  della  riduzione delle
          emissioni di gas ad effetto serra;
              g) garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria
          della popolazione e dei lavoratori.
             2.  Ai  fini della elaborazione della proposta di cui al
          comma  1,  il  Ministro  dello  sviluppo economico convoca,
          d'intesa  con  il Ministro dell'ambiente e della tutela del
          territorio   e   del   mare,   una   Conferenza   nazionale
          dell'energia e dell'ambiente.
             3.  Anche al fine della realizzazione degli obiettivi di
          cui  al  comma  1  il  Governo e' autorizzato ad avviare la
          stipula,  entro  il 31 dicembre 2009, di uno o piu' accordi
          con  Stati  membri  dell'Unione  Europea o Paesi Terzi, per
          intraprendere   il   processo   di   sviluppo  del  settore
          dell'energia nucleare, al fine di contenere le emissioni di
          CO2  e  garantire  la  sicurezza  e  l'efficienza economica
          dell'approvvigionamento   e   produzione   di  energia,  in
          conformita'  al Regolamento (CE) n. 1504/2004 del 19 luglio
          2004,  alla  Decisione 2004/491/Euratom del 29 aprile 2004,
          alla   Decisione  2004/294/CE  dell'8  marzo  2004  e  alle
          direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del 26 giugno 2003.
             2.  Gli  accordi potranno prevedere modelli contrattuali
          volti  all'ottenimento  di  forniture di energia nucleare a
          lungo  termine  da  rendere,  con  eventuali  interessi,  a
          conclusione  del processo di costruzione e ristrutturazione
          delle centrali presenti sul territorio nazionale.
             3.  Gli  accordi  potranno  definire,  conseguentemente,
          tutti  gli  aspetti  connessi della normativa, ivi compresi
          l'assetto  e  le  competenze dei soggetti pubblici operanti
          nei sistemi dell'energia nucleare, provvedendo a realizzare
          il  necessario  coordinamento  con le disposizioni vigenti,
          nel  rispetto  delle  competenze  delle  Regioni  a statuto
          speciale  e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,
          secondo  i  rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
          attuazione.
             4.  Dall'attuazione  del  presente  articolo  non devono
          derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a carico della finanza
          pubblica.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  10,  comma  5, del
          decreto-legge  29  novembre  2004,  n. 282, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307:
             «5.   Al   fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi  di  finanza  pubblica, anche mediante interventi
          volti  alla  riduzione della pressione fiscale, nello stato
          di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze
          e'   istituito  un  apposito  “Fondo  per  interventi
          strutturali   di   politica   economica”,   alla  cui
          costituzione  concorrono  le  maggiori entrate, valutate in
          2.215,5  milioni  di  euro  per  l'anno 2005, derivanti dal
          comma 1.
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 9 della
          legge  9  dicembre  1986,  n.  896,  come  sostituito dalla
          presente legge:
             «1.  L'esecuzione  dei  pozzi  di profondita' fino a 400
          metriper  ricerca,  estrazione  e  utilizzazione  di  acque
          calde,  comprese  quelle sgorganti da sorgenti, per potenza
          termica   complessiva   non  superiore  a  2.000  chilowatt
          termici,   anche   per   eventuale  produzione  di  energia
          elettrica  con impianti a ciclo binario ad emissione nulla,
          e'  autorizzata  dalla  regione territorialmente competente
          con   le   modalita'   previste   dal   testo  unico  delle
          disposizioni  di legge sulle acque e impianti elettrici, di
          cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.».
             - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 9 dicembre
          1986, n. 896, come modificato dalla presente legge:
             «Art.   1   (Ambito   di   applicazione  della  legge  e
          competenze).  -  1.  La  ricerca  e la coltivazione a scopi
          energetici   delle   risorse  geotermiche,  effettuate  nel
          territorio  dello  Stato,  nel  mare  territoriale  e nella
          piattaforma  continentale  italiana,  quale  definita dalla
          legge  21 luglio 1967, n. 613, sono considerate di pubblico
          interesse e di pubblica utilita'.
             2.  Le  funzioni amministrative riguardanti le attivita'
          di  cui  al  precedente  comma,  compresa  la  funzione  di
          vigilanza   sull'applicazione   delle   norme   di  polizia
          mineraria,  sono  esercitate  dal Ministero dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato. Sono fatti salvi i poteri
          attribuiti  in  materia  alle Regioni a statuto speciale ed
          alle regioni autonome di Trento e Bolzano.
             3. Le funzioni amministrative concernenti concessioni da
          rilasciare  sulla terraferma per la coltivazione di risorse
          geotermiche di interesse locale sono delegate alle regioni.
             4. Sono risorse geotermiche d'interesse nazionale quelle
          economicamente  utilizzabili  per  la  realizzazione  di un
          progetto   geotermico   tale   da  assicurare  una  potenza
          erogabile  complessiva  di  almeno 20.000 kilowatt termici,
          alla  temperatura  convenzionale  dei  reflui  di  15 gradi
          centigradi;  sono inoltre di interesse nazionale le risorse
          geotermiche rinvenute in aree marine.
             5.  Sono  risorse geotermiche di interesse locale quelle
          economicamente  utilizzabili  per  la  realizzazione  di un
          progetto  geotermico di potenza inferiore a 20.000 kilowatt
          termici   ottenibili   dal   solo  fluido  geotermico  alla
          temperatura   convenzionale   dei   reflui   di   15  gradi
          centigradi.
             6.  Sono  considerate  piccole  utilizzazioni  locali le
          utilizzazioni  di  acque  calde  geotermiche  reperibili  a
          profondita'  inferiori  a  400  metri  con  potenza termica
          complessiva non superiore a 2.000 kilowatt termici.
             7.  E' esclusa dall'applicazione della presente legge la
          disciplina   della   ricerca  e  coltivazione  delle  acque
          termali,  intendendosi  come  tali  le acque da utilizzarsi
          unicamente a scopo terapeutico.
             8.  Nel  caso  che  insieme  al  fluido geotermico siano
          presenti sostanze minerali industrialmente utilizzabili, le
          disposizioni  della presente legge non si applicano qualora
          il  valore  economico dei KWH termici recuperabili da detto
          fluido  risulti  inferiore a quello delle sostanze minerali
          coesistenti.  In  tale caso si applicano le norme di cui al
          regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.
             9.  L'iniezione  di  acque  e  la  reiniezione di fluidi
          geotermici   nelle  stesse  formazioni  di  provenienza,  o
          comunque al di sotto di falde utilizzabili a scopo civile o
          industriale,  anche  in  area marina, sono autorizzate, nel
          caso   di   risorse  geotermiche  di  interesse  nazionale,
          dall'ingegnere  capo  della competente sezione dell'ufficio
          nazionale  minerario  per  gli  idrocarburi  e la geotermia
          ovvero  dalla corrispondente autorita' regionale in caso di
          risorse geotermiche di interesse locale.».
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  12  del  decreto
          legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come modificato dalla
          presente legge:
             «Art.  12  (Razionalizzazione  e  semplificazione  delle
          procedure autorizzative).- 1. Le opere per la realizzazione
          degli  impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonche' le
          opere  connesse  e  le  infrastrutture  indispensabili alla
          costruzione   e   all'esercizio   degli   stessi  impianti,
          autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilita'
          ed indifferibili ed urgenti.
             2.   Restano   ferme  le  procedure  di  competenza  del
          Ministero dell'interno vigenti per le attivita' soggette ai
          controlli di prevenzione incendi.
             3.  La  costruzione  e  l'esercizio  degli  impianti  di
          produzione   di   energia  elettrica  alimentati  da  fonti
          rinnovabili,  gli  interventi  di  modifica, potenziamento,
          rifacimento   totale   o  parziale  e  riattivazione,  come
          definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse
          e  le  infrastrutture  indispensabili  alla  costruzione  e
          all'esercizio  degli  impianti stessi, sono soggetti ad una
          autorizzazione  unica,  rilasciata  dalla  regione  o dalle
          province   delegate   dalla  regione,  nel  rispetto  delle
          normative  vigenti  in  materia di tutela dell'ambiente, di
          tutela  del  paesaggio  e del patrimonio storico-artistico,
          che  costituisce,  ove  occorra,  variante  allo  strumento
          urbanistico.  A  tal  fine  la  Conferenza  dei  servizi e'
          convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento
          della  domanda  di autorizzazione. Resta fermo il pagamento
          del  diritto  annuale  di cui all'art. 63, commi 3 e 4, del
          testo  unico  delle disposizioni legislative concernenti le
          imposte  sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
          penali  e  amministrative, di cui al decreto legislativo 26
          ottobre  1995,  n. 504, e successive modificazioni. Per gli
          impianti   offshore   l'autorizzazione  e'  rilasciata  dal
          Ministero   dei   trasporti,  sentiti  il  Ministero  dello
          sviluppo  economico  e  il  Ministero dell'ambiente e della
          tutela  del  territorio e del mare, con le modalita' di cui
          al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo
          da parte della competente autorita' marittima.
             4.  L'autorizzazione  di  cui al comma 3 e' rilasciata a
          seguito  di  un  procedimento  unico,  al quale partecipano
          tutte  le  Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto
          dei   principi   di  semplificazione  e  con  le  modalita'
          stabilite  dalla  legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
          modificazioni  e integrazioni. In caso di dissenso, purche'
          non  sia  quello  espresso  da  una amministrazione statale
          preposta          alla          tutela          ambientale,
          paesaggistico-territoriale,      o      del      patrimonio
          storico-artistico,  la  decisione,  ove  non diversamente e
          specificamente  disciplinato dalle regioni, e' rimessa alla
          Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome
          di  Trento  e  di  Bolzano. Il rilascio dell'autorizzazione
          costituisce  titolo  a  costruire ed esercire l'impianto in
          conformita'   al   progetto  approvato  e  deve  contenere,
          l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a
          carico  del  soggetto esercente a seguito della dismissione
          dell'impianto  o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo
          alla  esecuzione  di  misure  di  reinserimento  e recupero
          ambientale.  Il  termine  massimo  per  la  conclusione del
          procedimento  di  cui  al  presente comma non puo' comunque
          essere superiore a centottanta giorni.
             4-bis.  Per  la  realizzazione  di impianti alimentati a
          biomassa  e  per  impianti  fotovoltaici, ferme restando la
          pubblica  utilita'  e le procedure conseguenti per le opere
          connesse,  il  proponente  deve  dimostrare  nel  corso del
          procedimento,  e  comunque  prima  dell'autorizzazione,  la
          disponibilita' del suolo su cui realizzare l'impianto».
             5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile
          di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) per i quali non
          e'  previsto  il  rilascio di alcuna autorizzazione, non si
          applicano  le  procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi
          impianti,  quando la capacita' di generazione sia inferiore
          alle   soglie  individuate  dalla  tabella  A  allegata  al
          presente  decreto, con riferimento alla specifica fonte, si
          applica la disciplina della denuncia di inizio attivita' di
          cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
          successive  modificazioni.  Con  decreto del Ministro dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare,
          d'intesa  con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
          decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, e successive
          modificazioni,  possono  essere individuate maggiori soglie
          di  capacita'  di generazione e caratteristiche dei siti di
          installazione  per  i  quali  si  procede  con  la medesima
          disciplina della denuncia di inizio attivita'.
             6.  L'autorizzazione  non  puo'  essere  subordinata ne'
          prevedere  misure di compensazione a favore delle regioni e
          delle province.
             7.  Gli  impianti di produzione di energia elettrica, di
          cui  all'art.  2,  comma 1, lettere b) e c), possono essere
          ubicati  anche  in  zone  classificate agricole dai vigenti
          piani  urbanistici.  Nell'ubicazione si dovra' tenere conto
          delle  disposizioni  in  materia  di  sostegno  nel settore
          agricolo,  con  particolare riferimento alla valorizzazione
          delle  tradizioni  agroalimentari locali, alla tutela della
          biodiversita',  cosi'  come  del patrimonio culturale e del
          paesaggio  rurale  di  cui  alla legge 5 marzo 2001, n. 57,
          articoli  7  e 8, nonche' del decreto legislativo 18 maggio
          2001, n. 228, art. 14.
             8.  [Gli  impianti di produzione di energia elettrica di
          potenza  complessiva  non  superiore a 3 MW termici, sempre
          che ubicati all'interno di impianti di smaltimento rifiuti,
          alimentati  da gas di discarica, gas residuati dai processi
          di  depurazione e biogas, nel rispetto delle norme tecniche
          e  prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2
          e  3  dell'art. 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
          n.  22, sono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma
          1,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24 maggio
          1988,  n.  203,  attivita' ad inquinamento atmosferico poco
          significativo   ed   il   loro   esercizio   non   richiede
          autorizzazione.  E'  conseguentemente  aggiornato  l'elenco
          delle    attivita'   ad   inquinamento   atmosferico   poco
          significativo   di   cui  all'allegato  I  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 25 luglio 1991].
             9.  Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi  si
          applicano  anche  in  assenza  della  ripartizione  di  cui
          all'art.  10,  commi  1  e 2, nonche' di quanto disposto al
          comma 10.
             10.  In  Conferenza  unificata, su proposta del Ministro
          delle  attivita'  produttive,  di  concerto con il Ministro
          dell'ambiente  e della tutela del territorio e del Ministro
          per  i beni e le attivita' culturali, si approvano le linee
          guida  per  lo svolgimento del procedimento di cui al comma
          3.   Tali  linee  guida  sono  volte,  in  particolare,  ad
          assicurare  un  corretto  inserimento  degli  impianti, con
          specifico  riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In
          attuazione   di   tali  linee  guida,  le  regioni  possono
          procedere  alla  indicazione di aree e siti non idonei alla
          installazione  di  specifiche  tipologie  di  impianti.  Le
          regioni  adeguano  le  rispettive  discipline entro novanta
          giorni  dalla  data di entrata in vigore delle linee guida.
          In  caso  di mancato adeguamento entro il predetto termine,
          si applicano le linee guida nazionali.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'allegato  IV  alla Parte
          seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
          modificato dalla presente legge:
             «Allegati alla Parte II (All.ti I-VII)
             2. Industria energetica ed estrattiva:
              a)  impianti  termici  per  la  produzione  di  energia
          elettrica,   vapore  e  acqua  calda  con  potenza  termica
          complessiva superiore a 50 MW;
              b) attivita' di ricerca sulla terraferma delle sostanze
          minerali  di  miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio
          decreto  29  luglio  1927, n. 1443, ivi comprese le risorse
          geotermiche, incluse le relative attivita' minerarie;
              c)  impianti  industriali non termici per la produzione
          di  energia, vapore ed acqua calda «con potenza complessiva
          superiore a 1 MW»;
              d)  impianti  industriali  per  il  trasporto  del gas,
          vapore  e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una
          lunghezza complessiva superiore ai 20 km;
              e)  impianti  industriali  per la produzione di energia
          mediante lo sfruttamento del vento «con potenza complessiva
          superiore a 1 MW»;
              f)   installazione  di  oleodotti  e  gasdotti  con  la
          lunghezza complessiva superiore ai 20 km;
              g)  attivita'  di  ricerca  di  idrocarburi  liquidi  e
          gassosi in terraferma;
              h)  estrazione  di  sostanze minerali di miniera di cui
          all'art.  2,  comma  2 del regio decreto 29 luglio 1927, n.
          1443, mediante dragaggio marino e fluviale;
              i)  agglomerazione  industriale  di  carbon  fossile  e
          lignite;
              l)  impianti di superficie dell'industria di estrazione
          di  carbon  fossile,  di  petrolio,  di  gas  naturale e di
          minerali metallici nonche' di scisti bituminose;
              m)  impianti per la produzione di energia idroelettrica
          con potenza installata superiore a 100 kW;
              n)   impianti  di  gassificazione  e  liquefazione  del
          carbone.».
             - Si riporta il secondo periodo del comma 4 dell'art. 12
          del  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387,  e
          successive  modificazioni,  come  modificato dalla presente
          legge:
             «4.  L'autorizzazione  di cui al comma 3 e' rilasciata a
          seguito  di  un  procedimento  unico,  al quale partecipano
          tutte  le  Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto
          dei   principi   di  semplificazione  e  con  le  modalita'
          stabilite  dalla  legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
          modificazioni      e      integrazioni.     Il     rilascio
          dell'autorizzazione   costituisce  titolo  a  costruire  ed
          esercire  l'impianto in conformita' al progetto approvato e
          deve  contenere,  l'obbligo  alla rimessa in pristino dello
          stato  dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito
          della   dismissione   dell'impianto  o,  per  gli  impianti
          idroelettrici,  l'obbligo  alla  esecuzione  di  misure  di
          reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per
          la  conclusione  del  procedimento di cui al presente comma
          non puo' comunque essere superiore a centottanta giorni.».
             -  Si riporta il secondo periodo del comma 2 dell'art. 6
          del  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387,  e
          successive  modificazioni,  come  modificato dalla presente
          legge:
             «2.  Nell'ambito  della  disciplina  di  cui al comma 1,
          l'energia  elettrica  prodotta  puo'  essere  remunerata  a
          condizioni  economiche  di  mercato per la parte immessa in
          rete  e  nei limiti del valore eccedente il costo sostenuto
          per il consumo dell'energia».
             -  Si riporta il testo dell'art. 9-ter del decreto-legge
          6  novembre  2008,  n.  172, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, come sostituito dalla
          presente legge:
             «Art.  9-ter  (Coordinamento  dei  piani regionali degli
          impianti di incenerimento dei rifiuti urbani). - 1. Ai fini
          di prevenire le emergenze nel settore dello smaltimento dei
          rifiuti,  di  contribuire al raggiungimento degli obiettivi
          derivanti  dal  Protocollo  di  Kyoto  e di incrementare la
          produzione  di  energia elettrica da fonti rinnovabili, nel
          rispetto delle attribuzioni delle regioni e della normativa
          europea   sulla  gestione  dei  rifiuti,  e'  istituita  la
          Cabinadi  regia  nazionale  per  il coordinamento dei piani
          regionali  degli  inceneritori dei rifiuti urbani residuati
          dalla  raccolta  differenziata,  la cui organizzazione e il
          cui   funzionamento   sono  disciplinati  con  decreto  del
          Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare,  di concerto con il Ministro dello sviluppo economico
          e d'intesa con la Conferenzaunificata di cui all'art. 8 del
          decreto  legislativo  28  agosto  1997, n. 281, utilizzando
          allo  scopo  le  risorse  umane,  strumentali e finanziarie
          disponibili a legislazione vigente».
             -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   4   aprile   2006,   n.   216,  e  successive
          modificazioni, come modificato dalla presente legge:
             «Art.  8  (Autorita'  nazionale  competente).  -  1.  E'
          istituito  il  Comitato  nazionale  per  la  gestione della
          direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle
          attivita'   di  progetto  del  Protocollo  di  Kyoto,  come
          definite  dall'art.  3.  Il  Comitato  ha  sede  presso  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare  che  ne  assicura  l'adeguato  supporto  logistico  e
          organizzativo»;
             «1-bis. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione
          di Autorita' nazionale competente»;
             1-ter.  Entro  il  30 aprile di ciascun anno il Comitato
          presenta  al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta
          nell'anno precedente (14).
             2. Il Comitato ha il compito di:
              a)  predisporre  il  Piano  nazionale  di assegnazione,
          presentarlo  al  pubblico per la consultazione e sottoporlo
          all'approvazione  del Ministro dell'ambiente e della tutela
          del territorio e del Ministro delle attivita' produttive;
              b)  notificare  alla  Commissione il Piano nazionale di
          assegnazione  approvato  dal Ministro dell'ambiente e della
          tutela  del  territorio  e  dal  Ministro  delle  attivita'
          produttive;
              c) predisporre la decisione di assegnazione delle quote
          di  emissione  sulla  base  del  PNA  e  del  parere  della
          Commissione  europea  di  cui  all'art.  9,  comma 3, della
          direttiva   n.  2003/87/CE,  presentarla  al  pubblico  per
          consultazione  e  sottoporla  all'approvazione del Ministro
          dell'ambiente  e della tutela del territorio e del Ministro
          delle attivita' produttive;
              d) disporre l'assegnazione di quote agli impianti nuovi
          entranti  sulla  base  delle modalita' definite nell'ambito
          del PNA;
              e)  definire le modalita' di presentazione da parte del
          pubblico  di  osservazioni sulle materie di cui al presente
          comma,  lettere  a)  e c), nonche' i criteri e le modalita'
          con cui tali osservazioni sono tenute in considerazione;
              f)  rilasciare  le  autorizzazioni  ad  emettere  gas a
          effetto serra, di cui all'art. 4;
              g)  aggiornare  le  autorizzazioni  ad  emettere  gas a
          effetto serra ai sensi dell'art. 7;
              h)   rilasciare   annualmente  una  parte  delle  quote
          assegnate;
              i)  approvare ai sensi dell'art. 19 i raggruppamenti di
          impianti  che  svolgono un'attivita' elencata nell'allegato
          A;
              l)   impartire   disposizioni   all'amministratore  del
          registro di cui all'art. 14;
              m)   accreditare   i   verificatori  ed  esercitare  il
          controllo sulle loro attivita' ai sensi dell'art. 17;
              n) definire i criteri di svolgimento delle attivita' di
          verifica   e  di  predisposizione  del  relativo  attestato
          conformemente  a  quanto  previsto  dall'allegato D e dalla
          decisione della Commissione europea C(2004)130;
              o)  irrogare  le  sanzioni di cui all'art. 20 e rendere
          pubblici  i  nomi dei gestori che hanno violato i requisiti
          per la restituzione di quote di emissioni a norma dell'art.
          16, comma 2, della direttiva 2003/87/CE;
              p) definire eventuali disposizioni attuative in materia
          di monitoraggio delle emissioni, sulla base dei principi di
          cui  all'allegato  E,  e di quanto previsto dalla decisione
          della Commissione europea C(2004)130;
              q)  definire  le  modalita' e le forme di presentazione
          della  domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto
          serra   e   della   richiesta   di  aggiornamento  di  tale
          autorizzazione;
              r)  definire  le  modalita'  per  la  predisposizione e
          l'invio  della  dichiarazione  di cui all'art. 15, comma 5,
          sulla base dei contenuti minimi di cui all'allegato F;
              s)  rilasciare  quote  in  cambio di CER ed ERU secondo
          quanto previsto dall'art. 15, commi 8 e 9;
              t) predisporre e presentare alla Commissione europea la
          relazione di cui all'art. 23;
              t-bis)  predisporre,  sotto  forma di apposito capitolo
          del  PNA,  il  regolamento  per l'eventuale assegnazione di
          quote a titolo oneroso (15);
              t-ter)  definire i criteri per la gestione del Registro
          nazionale delle emissioni e delle quote di emissione di cui
          all'art. 14 (16);
              «t-quater)  svolgere attivita' di supporto al Ministero
          dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio e del mare
          attraverso   la   partecipazione,   con  propri  componenti
          all'uopo  delegati,  alle  riunioni  del  Comitato  di  cui
          all'art.  23  della direttiva 2003/87/CE e alle riunioni in
          sede     comunitaria     o    internazionale    concernenti
          l'applicazione del Protocollo di Kyoto»;
             2-bis. Il Comitato «propone al Ministero dell'ambiente e
          della tutela del territorio e del mare» azioni volte a:
              a)   promuovere  le  attivita'  progettuali  legate  ai
          meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto;
              b)   favorire   la   diffusione  dell'informazione,  la
          promozione  e  l'orientamento  con  riferimento  al settore
          privato e pubblico a livello nazionale;
              c)   valorizzare   e  rafforzare,  attraverso  la  rete
          diplomatica   italiana   e   le   strutture  internazionali
          dell'ICE,  i  canali  informativi  ed operativi per fornire
          adeguati  punti  di  riferimento  al sistema industriale ed
          imprenditoriale italiano;
              d)  valorizzare  e  rafforzare, nel quadro di un'azione
          concertata  a  beneficio  del  Sistema-Paese,  le attivita'
          pianificate  e  le  risorse  allocate  per  lo  sviluppo di
          programmi  di  cooperazione  bilaterale  in  attuazione  di
          accordi  intergovernativi  legati ai meccanismi di progetto
          del Protocollo di Kyoto;
              e)  fornire  il  supporto  tecnico ai Paesi destinatari
          delle attivita' progettuali per lo svolgimento di attivita'
          di  formazione,  per  l'assistenza  nella  creazione  delle
          necessarie  istituzioni competenti, per la messa a punto di
          procedure  decisionali per l'approvazione dei progetti, per
          la     semplificazione    dei    percorsi    amministrativi
          autorizzatori   e   per  ogni  altra  necessaria  attivita'
          funzionale alla facilitazione di progetti CDM/JI;
              f) supportare le aziende italiane nella preparazione di
          progetti   specifici   corrispondenti   alle  priorita'  di
          sviluppo sostenibile del Paese destinatario;
              g)   valorizzare   il   potenziale   dei  vari  settori
          tecnologico-industriali italiani nello sviluppo di progetti
          internazionali per la riduzione delle emissioni (18).
             3.  Il  Comitato e' composto da un Consiglio direttivo e
          da  una  Segreteria  tecnica.  La  Segreteria  risponde  al
          Consiglio  direttivo e non ha autonomia decisionale, se non
          nell'ambito dello specifico mandato conferito dal Consiglio
          medesimo (19).
             3-bis.  Il  Consiglio  direttivo  e'  composto  da  otto
          membri,  di  cui  tre nominati dal Ministro dell'ambiente e
          della  tutela  del  territorio e del mare, tre dal Ministro
          dello  sviluppo  economico  e due, con funzioni consultive,
          rispettivamente  dal  Ministro  per  le politiche europee e
          dalla   Conferenza   dei   presidenti  delle  regioni.  Per
          l'espletamento   dei   compiti  cui  al  comma  2,  lettera
          t-quater)  ed  al  comma  2-bis  il  Consiglio direttivo e'
          integrato da due membri, nominati dal Ministro degli affari
          esteri (20).
             3-ter.  I  direttori generali delle competenti direzioni
          del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del  mare  e  del  Ministero  dello sviluppo economico sono
          membri  di  diritto  permanenti  del Consiglio. I rimanenti
          membri rimangono in carica quattro anni (21).
             3-quater.   La   Segreteria   tecnica   e'  composta  da
          quattordici  membri di elevata qualifica professionale, con
          comprovata  esperienza  in materia ambientale e nei settori
          interessati  dal  presente  decreto.  Il coordinatore della
          Segreteria  tecnica  e  quattro  membri  sono  nominati dal
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare,  cinque  membri  sono  nominati  dal  Ministero dello
          sviluppo  economico,  due  membri  dall'Ente  per  le nuove
          tecnologie,  l'energia  e  l'ambiente,  uno  dal  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e uno dal Gestore servizi
          elettrici, di seguito: «GSE» (22).
             4.  Le  modalita'  di funzionamento del Comitato saranno
          definite  in  un  apposito  regolamento  da  approvarsi con
          decreto  del  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del
          territorio,  di  concerto  con il Ministero delle attivita'
          produttive;  il  regolamento  dovra' assicurare la costante
          operativita' e funzionalita' del Comitato in relazione agli
          atti  e  deliberazioni che lo stesso deve adottare ai sensi
          del presente decreto.
             5.  Le  decisioni  del  Comitato  sono  formalizzate con
          proprie    deliberazioni,   assunte   a   maggioranza   dei
          componenti,  di  cui  viene  data  adeguata informazione ai
          soggetti   interessati.   Sono  pubblicate  nella  Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica italiana, a cura del Ministero
          dell'ambiente   e   della   tutela   del   territorio,   le
          deliberazioni inerenti:
              a)  il Piano nazionale di cui alla lettera a), comma 2,
          da sottoporre alla consultazione del pubblico;
              b)  il  Piano  nazionale  di  assegnazione  di cui alla
          lettera b) del comma 2 notificato alla Commissione europea;
              c)  la decisione di assegnazione di cui alla lettera c)
          del comma 2 da sottoporre alla consultazione del pubblico;
              d)  la decisione di assegnazione di cui alla lettera c)
          del  comma  2  approvata dal Ministro dell'ambiente e della
          tutela  del  territorio  e  dal  Ministro  delle  attivita'
          produttive;
              e)  le  deliberazioni  inerenti  ai compiti di cui alle
          lettere p), q) e r) del comma 2;
              e-bis) la relazione di cui al comma 1-ter (23).
             5-bis.  I  membri  del  Comitato  non devono trovarsi in
          situazione di conflitto di interesse rispetto alle funzioni
          del   Comitato   e  dichiarano  la  insussistenza  di  tale
          conflitto  all'atto  dell'accettazione  della  nomina. Essi
          sono  tenuti  a  comunicare tempestivamente, al Ministero o
          all'ente   designante   ogni   sopravvenuta  situazione  di
          conflitto  di interesse. A seguito di tale comunicazione il
          Ministero  o l'ente provvede alla sostituzione dell'esperto
          (24).
             5-quater.  Il  Comitato  puo'  istituire,  senza nuovi o
          maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, gruppi di
          lavoro  ai  quali  possono  partecipare  esperti esterni in
          rappresentanza dei soggetti economici, sociali e ambientali
          maggiormente interessati (26).
             5-quinquies.  Per le attivita' di cui al comma 2-bis, il
          Consiglio   direttivo  si  puo'  avvalere,  senza  nuovi  o
          maggiori  oneri  a  carico  del bilancio dello Stato, di un
          gruppo  di lavoro costituito presso il GSE. In tale caso il
          gruppo di lavoro presenta al Consiglio direttivo:
              a)  entro  i primi trenta giorni di ogni anno, un piano
          di   lavoro   programmatico  da  approvarsi  da  parte  del
          Consiglio direttivo;
              b)  entro  il  31  dicembre di ogni anno, una relazione
          annuale dell'attivita' svolta (27).
             5-sexies.    La    partecipazione    al   Comitato   per
          l'espletamento  di  attivita' non riconducibili a quelle di
          cui  all'art.  26,  comma  1,  non  deve comportare nuovi o
          maggiori  oneri  per il bilancio dello Stato. Ai componenti
          del  Comitato  e  dei  gruppi  di  lavoro  di  cui al comma
          5-quater   non   spetta  alcun  emolumento,  compenso,  ne'
          rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto (28).
             6.  [Per  le  attivita' di sua competenza il Comitato si
          avvale   degli   uffici  della  Direzione  per  la  ricerca
          ambientale  e  lo  sviluppo  del  Ministero dell'ambiente e
          della  tutela del territorio e degli uffici della Direzione
          generale  energia  e  risorse minerarie del Ministero delle
          attivita'   produttive,  nonche'  dell'Ente  per  le  nuove
          tecnologie,  l'energia  e  l'ambiente  (ENEA);  al  fine di
          assicurare  il  coordinamento  tra  i  suddetti soggetti il
          Comitato  puo'  istituire  apposito  gruppo  di lavoro. Per
          garantire la partecipazione delle associazioni maggiormente
          rappresentative dei soggetti interessati all'attuazione del
          presente  decreto,  il  Comitato  promuove l'istituzione di
          appositi gruppi di lavoro anche su materie specifiche (29)]
          (30).
             7.  [La partecipazione al Comitato e ai gruppi di lavoro
          non   da'   luogo   alla   corresponsione   di  indennita',
          emolumenti, compensi o rimborsi spese] (31). ».
             (12) L'originario comma 1 e' stato cosi' sostituito, con
          gli  attuali  commi  1, 1-bis e 1-ter, dalla lettera a) del
          comma  5  dell'art. 1, decreto legislativo 7 marzo 2008, n.
          51.   Vedi,   anche,   il   comma   9-sexies  dell'art.  4,
          decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, aggiunto dalla relativa
          legge di conversione.
             (13) L'originario comma 1 e' stato cosi' sostituito, con
          gli  attuali  commi  1, 1-bis e 1-ter, dalla lettera a) del
          comma  5 dell'art. 1, decreto legislastivo 7 marzo 2008, n.
          51.
             (14) L'originario comma 1 e' stato cosi' sostituito, con
          gli  attuali  commi  1, 1-bis e 1-ter, dalla lettera a) del
          comma  5 dell'art. 1, decreto legislastivo 7 marzo 2008, n.
          51.
             (15) Lettera  aggiunta  dalla  lettera  b)  del  comma 5
          dell'art. 1, decreto legislastivo 7 marzo 2008, n. 51.
             (16) Lettera  aggiunta  dalla  lettera  b)  del  comma 5
          dell'art. 1, decreto legislastivo 7 marzo 2008, n. 51.
             (17) Lettera  aggiunta  dalla  lettera  b)  del  comma 5
          dell'art. 1, decreto legislastivo 7 marzo 2008, n. 51.
             (18)  Comma  aggiunto  dalla  lettera  c)  del  comma  5
          dell'art. 1, decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51.
             (19) L'originario comma 3 e' stato cosi' sostituito, con
          gli attuali commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater, dalla lettera
          d)  del  comma  5  dell'art. 1, decreto legislativo 7 marzo
          2008, n. 51.
             (20) L'originario comma 3 e' stato cosi' sostituito, con
          gli attuali commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater, dalla lettera
          d)  del  comma  5  dell'art. 1, decreto legislativo 7 marzo
          2008, n. 51.
             (21) L'originario comma 3 e' stato cosi' sostituito, con
          gli attuali commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater, dalla lettera
          d)  del  comma  5  dell'art. 1, decreto legislativo 7 marzo
          2008, n. 51.
             (22) L'originario comma 3 e' stato cosi' sostituito, con
          gli attuali commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater, dalla lettera
          d)  del  comma  5  dell'art. 1, decreto legislativo 7 marzo
          2008, n. 51.
             (23)  Lettera  aggiunta  dalla  lettera  e)  del comma 5
          dell'art. 1, decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51.
             (24)  Comma  aggiunto  dalla  lettera  f)  del  comma  5
          dell'art. 1, decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51.
             (25)  Comma  aggiunto  dalla  lettera  f)  del  comma  5
          dell'art. 1, decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51.
             (26)  Comma  aggiunto  dalla  lettera  f)  del  comma  5
          dell'art. 1, decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51.
             (27)  Comma  aggiunto  dalla  lettera  f)  del  comma  5
          dell'art. 1, decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51.
             (28)  Comma  aggiunto  dalla  lettera  f)  del  comma  5
          dell'art. 1, decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51.
             (29)  Vedi,  anche,  gli articoli 1, 9 e 10, decreto del
          Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78.
             (30)  Comma  abrogato  dalla  lettera  g)  del  comma  5
          dell'art. 1, decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51.
             (31  )  Comma  abrogato  dalla  lettera  g)  del comma 5
          dell'art. 1, decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51.