Art. 27. 
 
(Disposizioni  per  l'adeguamento  della   normativa   nazionale   ai
regolamenti (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio  e  n.  1249/2008  della
  Commissione, relativi alla classificazione delle carcasse suine) 
 
1. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/ 2007 del Consiglio, del  22
ottobre 2007, e del regolamento (CE) n. 1249/2008 della  Commissione,
del 10 dicembre 2008, i titolari degli stabilimenti  di  macellazione
di suini sono tenuti a classificare  e  identificare  le  carcasse  e
mezzene dei suini abbattuti  mediante  marchiatura  o  etichettatura,
secondo  le  modalita'  previste  dal  decreto  del  Ministro   delle
politiche agricole alimentari e forestali 8 maggio  2009,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell' 11 luglio 2009. 
2. La classificazione di cui al comma 1 e'  effettuata  ad  opera  di
personale tecnico, autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole e forestali 30  dicembre  2004,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2005. 
3. I titolari degli stabilimenti di cui al  comma  1  sono  tenuti  a
rilevare i prezzi di mercato delle carcasse e mezzene classificate  e
a trasmettere le informazioni secondo le  indicazioni  contenute  nel
citato  decreto  ministeriale  8  maggio  2009.  Le   carcasse   sono
presentate  secondo  quanto  previsto  all'allegato  V,  lettera   B,
paragrafo III, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. 
4.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il   titolare   dello
stabilimento che non ottemperi all'obbligo di  classificazione  e  di
identificazione delle carcasse e mezzene  di  suini,  previsto  dalla
normativa  comunitaria  e  nazionale,  e'  punito  con  la   sanzione
amministrativa del pagamento di  una  somma  da  euro  3.000  a  euro
18.000. 
5.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il   titolare   dello
stabilimento che viola le disposizioni di cui al comma  3  e'  punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma  da  euro
1.500 a euro 9.000. 
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico che  effettua  le
operazioni di classificazione e di identificazione di cui al comma  1
in maniera difforme da quella prevista dalla normativa comunitaria  e
nazionale e' punito: 
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
500 a euro 3.000, se la  difformita'  rilevata  al  controllo  su  un
numero di almeno sessanta carcasse supera la percentuale del  10  per
cento; 
b) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
1.000 a euro  6.000,  se  effettua  la  classificazione  senza  avere
ottenuto l'autorizzazione ministeriale. 
7. Nei casi di cui al comma 6, lettera a), se  i  controlli  rilevano
che  il  tecnico  ha  reiteratamente  effettuato  le  operazioni   di
classificazione e identificazione in maniera  difforme,  puo'  essere
disposta, a seguito di una diffida  ministeriale,  la  sospensione  o
revoca dell' autorizzazione. 
8.  Per  l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative  di  cui  al
presente articolo si applica il procedimento previsto dalla legge  24
novembre 1981, n. 689. 
9.  Il  controllo  per  l'applicazione  del  presente   articolo   e'
esercitato ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto  ministeriale
8 maggio 2009. A tal fine si  applica,  per  quanto  compatibile,  la
procedura di cui all'articolo 3-ter, comma 3, della  legge  8  agosto
1997, n. 213. 
10. All'attuazione del  presente  articolo  si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
 
 
          Note all'art. 27. 
          -  Il  regolamento  1234/2007  (CE)  e'  pubblicato   nella
          G.U.U.E. 16 novembre 2007, n. L 299. 
          -  Il  regolamento  1249/2008  (CE)  e'  pubblicato   nella
          G.U.U.E. 16 dicembre 2008, n. L 337. 
          - La legge 24 novembre 1981, n. 689 «Modifiche  al  sistema
          penale» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30  novembre
          1981, n. 329, S.O. 
          - Il testo del comma 3,  dell'art.  3-ter,  della  legge  8
          luglio 1997, n. 213 (Classificazione delle carcasse  bovine
          in applicazione di regolamenti comunitari) cosi' recita: 
          «3. Fino all'individuazione dell'organo competente da parte
          delle singole regioni e province autonome, le  sanzioni  di
          cui agli articoli 3 e 3-bis  sono  irrogate  dal  Ministero
          delle  politiche  agricole   alimentari   e   forestali   -
          Ispettorato centrale repressione frodi, ai sensi  dell'art.
          11 del regolamento di cui al decreto del  Ministro  per  le
          politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298.».