Art. 27 Dell'impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti 1. Le controversie previste dall'articolo 63 della legge 2 febbraio 1963, n. 69, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2. E' competente il tribunale in composizione collegiale del capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine dei giornalisti presso cui il giornalista e' iscritto od ove la elezione contestata si e' svolta e al giudizio partecipa il pubblico ministero. 3. Presso il tribunale e presso la corte di appello il collegio e' integrato da un giornalista e da un pubblicista nominati in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario dal presidente della corte di appello su designazione del Consiglio nazionale dell'Ordine. Il giornalista professionista ed il pubblicista, alla scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente nominati. 4. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. 5. L'ordinanza che accoglie il ricorso puo' annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.
Note all'art. 27: - Si riporta il testo dell'articolo 63 della legge 2 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista.), come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 63 (Azione giudiziaria). - Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente possono essere impugnate dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate dall'articolo 27 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. comma (abrogato). Possono proporre il reclamo all'Autorita' giudiziaria sia l'interessato sia il procuratore della Repubblica e il procuratore generale competenti per territorio.».