Art. 27 
 
 
Dell'impugnazione  delle  deliberazioni   del   Consiglio   nazionale
                     dell'Ordine dei giornalisti 
 
  1. Le controversie previste dall'articolo 63 della legge 2 febbraio
1963, n. 69, sono regolate dal rito sommario di cognizione,  ove  non
diversamente disposto dal presente articolo. 
  2. E'  competente  il  tribunale  in  composizione  collegiale  del
capoluogo del distretto in cui  ha  sede  il  Consiglio  regionale  o
interregionale dell'Ordine dei giornalisti presso cui il  giornalista
e' iscritto od ove la elezione contestata si e' svolta e al  giudizio
partecipa il pubblico ministero. 
  3. Presso il tribunale e presso la corte di appello il collegio  e'
integrato da un giornalista e da un pubblicista  nominati  in  numero
doppio,  ogni  quadriennio,  all'inizio  dell'anno  giudiziario   dal
presidente della corte  di  appello  su  designazione  del  Consiglio
nazionale  dell'Ordine.   Il   giornalista   professionista   ed   il
pubblicista,  alla  scadenza  dell'incarico,   non   possono   essere
nuovamente nominati. 
  4. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla  notifica  del  provvedimento  impugnato,  ovvero  entro
sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. 
  5. L'ordinanza che accoglie il ricorso puo' annullare,  revocare  o
modificare la deliberazione impugnata. 
 
          Note all'art. 27: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 63  della  legge  2
          febbraio 1963, n.  69  (Ordinamento  della  professione  di
          giornalista.),  come  modificato   dal   presente   decreto
          legislativo: 
              «Art.  63  (Azione  giudiziaria).  -  Le  deliberazioni
          indicate nell'articolo precedente possono essere  impugnate
          dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. 
              Le controversie previste  dal  presente  articolo  sono
          disciplinate dall'articolo 27 del  decreto  legislativo  1°
          settembre 2011, n. 150. 
              comma (abrogato). 
              Possono proporre il reclamo  all'Autorita'  giudiziaria
          sia l'interessato sia il procuratore della Repubblica e  il
          procuratore generale competenti per territorio.».