Art. 27 Modifica dell'articolo 40 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 1. All'articolo 40 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Se, a seguito delle ispezioni previste dall'articolo 36 sui vegetali, prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato V, parte B, nell'allegato XXI o da importare ai sensi della direttiva 2008/61/CE, risulta che le condizioni stabilite dal presente decreto sono soddisfatte, il Servizio fitosanitario competente per territorio ne autorizza l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana, rilasciando apposito nulla osta all'importazione o al transito, da presentare all'autorita' doganale competente.»; b) la lettera f) del comma 3 e' sostituita dalla seguente: «f) eccezionalmente e soltanto in determinate circostanze, trattamento adeguato secondo metodi approvati dal Servizio fitosanitario nazionale, se si ritiene che, come conseguenza del trattamento, le condizioni siano rispettate e non sussiste il rischio di diffusione di organismi nocivi; la misura del trattamento adeguato puo' essere adottata anche rispetto ad organismi nocivi non elencati nell'allegato I o nell'allegato II.»; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Per i casi in cui si applica il comma 3, lettere a), b) e c), i Servizi fitosanitari regionali devono annullare i certificati fitosanitari o i certificati fitosanitari di riesportazione di origine, e qualsiasi altro documento presentato al momento dell'introduzione nel loro territorio di vegetali, di prodotti vegetali o di altre voci. All'atto dell'annullamento sul certificato o sul documento viene apposto, in prima pagina e in posizione visibile, un timbro triangolare di colore rosso con la dicitura "certificato annullato" o "documento annullato" nonche' l'indicazione del Servizio fitosanitario e la data del rifiuto, dell'inizio del trasporto verso una destinazione esterna alla Comunita' europea o del ritiro. La dicitura deve figurare in stampatello in almeno una delle lingue ufficiali della Comunita' europea.».
Note all'art. 27: Il testo dell'articolo 40 del citato decreto legislativo n. 214 del 2005, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 40 (Misure ufficiali all'importazione). - 1. Se, a seguito delle ispezioni previste dall'articolo 36 sui vegetali, prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato V, parte B, nell'allegato XXI o da importare ai sensi della direttiva 2008/61/CE, risulta che le condizioni stabilite dal presente decreto sono soddisfatte, il Servizio fitosanitario competente per territorio ne autorizza l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana, rilasciando apposito nulla osta all'importazione o al transito, da presentare all'autorita' doganale competente. 2. Se la spedizione contiene prodotti elencati nell'allegato V, parte A, detto nulla osta all'importazione potra' sostituire il passaporto delle piante sino alla prima destinazione in territorio italiano, in tal caso viene rilasciata copia con indicato il numero di registrazione al Registro ufficiale dei produttori della ditta importatrice e la dicitura «Sostituisce il passaporto delle piante». 3. Se si ritiene, in esito alle formalita' previste dall'articolo 36, che le condizioni stabilite dal presente decreto non sono soddisfatte, ai vegetali, ai prodotti vegetali o alle altre voci, si applicano, con oneri a carico degli importatori, una o piu' delle seguenti misure ufficiali: a) il rifiuto dell'entrata nella Comunita' europea di tutti o di una parte dei prodotti; b) il trasporto verso una destinazione esterna alla Comunita' europea, conformemente ad appropriate procedure doganali durante il tragitto all'interno della Comunita' e sotto sorveglianza ufficiale; c) rimozione dalla spedizione dei prodotti infetti o infestati; d) la distruzione; e) l'imposizione di un periodo di quarantena, finche' non siano disponibili i risultati degli esami o delle analisi ufficiali; f) eccezionalmente e soltanto in determinate circostanze, trattamento adeguato secondo metodi approvati dal Servizio fitosanitario nazionale, se si ritiene che, come conseguenza del trattamento, le condizioni siano rispettate e non sussiste il rischio di diffusione di organismi nocivi; la misura del trattamento adeguato puo' essere adottata anche rispetto ad organismi nocivi non elencati nell'allegato I o nell'allegato II. 4. Per i casi in cui si applica il comma 3, lettere a), b) e c), i Servizi fitosanitari regionali devono annullare i certificati fitosanitari o i certificati fitosanitari di riesportazione di origine, e qualsiasi altro documento presentato al momento dell'introduzione nel loro territorio di vegetali, di prodotti vegetali o di altre voci. All'atto dell'annullamento sul certificato o sul documento viene apposto, in prima pagina e in posizione visibile, un timbro triangolare di colore rosso con la dicitura 'certificato annullato' o 'documento annullato' nonche' l'indicazione del Servizio fitosanitario e la data del rifiuto, dell'inizio del trasporto verso una destinazione esterna alla Comunita' europea o del ritiro. La dicitura deve figurare in stampatello in almeno una delle lingue ufficiali della Comunita' europea. 5. I Servizi fitosanitari regionali comunicano i casi in cui siano stati intercettati vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da un Paese terzo non conformi ai requisiti fitosanitari prescritti, nonche' dei motivi di tale intercettazione e delle misure adottate nei confronti della spedizione intercettata, mediante apposito modello conforme all'allegato XIV, al Servizio fitosanitario centrale al piu' presto in modo che il Servizio per la protezione dei vegetali interessato e, se del caso, anche la Commissione europea, possano esaminare il caso, in particolare per prendere le misure necessarie ad evitare che si verifichino in futuro casi analoghi.".