Art. 27. Il Ministro per l'industria e per il commercio, quando ricorrano particolari motivi di pubblico interesse, puo' concedere al Comitato nazionale per l'energia nucleare licenze, non esclusive per l'utilizzazione di brevetti d'invenzione o di modelli di utilita'. Su parere del Comitato nazionale per l'energia nucleare il Ministro puo' anche concedere le dette licenze non esclusive a favore dell'utilizzatore di impianti nucleari, quando siano essenziali per ]o sviluppo della energia nucleare nel Paese. Negli stessi decreti e' fissato se ed in quale misura e' dovuta, l'indennita' per l'utilizzazione-, tenuto conto degli eventuali finanziamenti pubblici accordati per le relative ricerche. Avverso la fissazione dell'indennita' o la non concessione della stessa e' ammessa azione giudiziaria da parte dell'interessato, nel termine di trenta giorni dalla notifica del decreto.