(Patto internazionale-art. 27)
                             Articolo 27 
 
  1. Il presente Patto entrera' in vigore tre mesi dopo la  data  del
deposito presso  il  Segretario  generale  delle  Nazioni  Unite  del
trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione. 
  2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Patto o vi
aderiranno successivamente al deposito del trentacinquesimo strumento
di ratifica o di adesione, il Patto medesimo entrera' in  vigore  tre
mesi dopo la data del deposito, da  parte  di  tale  Stato,  del  suo
strumento di ratifica o di adesione.