(Patto internazionale-art. 27)
                             Articolo 27 
 
  In quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose, o
linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono
essere privati del diritto di avere una vita  culturale  propria,  di
professare e praticare la propria religione, o di  usare  la  propria
lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo.