Art. 27.
                            Finanziamenti

  I  profughi  di  cui  all'articolo 1, che esercitavano nei Paesi di
provenienza  attivita'  industriale, commerciale e artigianale, e che
intendano  riprendere  nel  territorio nazionale l'esercizio di dette
attivita',  a  parita'  di  condizione hanno titolo di precedenza per
ottenere  finanziamenti  a tasso agevolato disposti con provvedimenti
legislativi  a  favore  delle  imprese  industriali,  commerciali  ed
artigianali,  sempre  che  le relative istanze siano state presentate
non oltre tre anni dalla data del rimpatrio.