Art. 27. 
 
  1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri  la
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. 
  2. La Commissione e' nominata  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, su proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
sentito  il  Consiglio  dei  ministri.   Essa   e'   presieduta   dal
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
ed e' composta da  sedici  membri,  dei  quali  due  senatori  e  due
deputati designati dai Presidenti delle  respettive  Camere,  quattro
scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979,  n.  97,  su
designazione dei rispettivi organi  di  autogoverno,  quattro  fra  i
professori di ruolo in materie giuridico-amministrative e quattro fra
i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. 
  3. La  Commissione  e'  rinnovata  ogni  tre  anni.  Per  i  membri
parlamentari si  procede  a  nuova  nomina  in  caso  di  scadenza  o
scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio. 
  4. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono  a  carico
dello  stato  di  previsione  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
ministri. 
  5. La Commissione vigila affinche' venga attuato  il  principio  di
piena conoscibilita' dell'attivita'  della  pubblica  amministrazione
con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge;  redige  una
relazione annuale sulla  trasparenza  dell'attivita'  della  pubblica
amministrazione,  che  comunica  alle  Camere  e  al  Presidente  del
Consiglio dei  ministri;  propone  al  Governo  modifiche  dei  testi
legislativi e regolamentari che siano  utili  a  realizzare  la  piu'
ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22. 
  6.  Tutte  le  amministrazioni  sono  tenute  a   comunicare   alla
Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed
i documenti da essa richiesti, ad  eccezione  di  quelli  coperti  da
segreto di Stato. 
  7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al  comma
1 dell'articolo 18,  le  misure  ivi  previste  sono  adottate  dalla
Commissione di cui al presente articolo. 
 
          Nota all'art. 27:
             - La legge n. 97/1979 reca: "Norme sullo stato giuridico
          dei magistrati e sul trattamento economico  dei  magistrati
          ordinari  e  amministrativi, dei magistrati della giustizia
          militare e degli avvocati dello Stato".