Art. 27. 
  1. La  presente  legge  entra  in  vigore  sei  mesi  dopo  la  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 5 febbraio 1992 
                               COSSIGA 
                                   ANDREOTTI, Presidente del 
                                   Consiglio dei Ministri 
                                   DE MICHELIS, Ministro degli affari 
                                   esteri 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI