Art. 27. Prodotti soggetti ad accisa 1. Sono considerati tabacchi lavorati: a) i sigari e i sigaretti; b) le sigarette; c) il tabacco da fumo: 1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette; 2) gli altri tabacchi da fumo. 2. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 76 (a), sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo comma, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: " c) il tabacco da fumo: 1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette; 2) gli altri tabacchi da fumo"; b) nel secondo comma, lettera c), dopo il numero 2) e' aggiunto il seguente: "2-bis) e' considerato tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette il tabacco da fumo definito ai numeri 1) e 2) nel quale piu' del 25 per cento in peso delle particelle di tabacco abbia una larghezza di taglio inferiore ad un millimetro.". 3. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825 (b), e' sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, si provvede all'inserimento di ciascun prodotto soggetto a monopolio fiscale nelle tariffe di cui all'articolo 1. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti in conformita' a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori.". 4. Il comitato di gestione del Dipartimento delle dogane e imposte indirette e' integrato dal Ministro delle finanze che lo presiede e da un sottosegretario da lui delegato con funzioni di vice presidente nonche' dal segretario generale e dal direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo, (( da un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato con qualifica non inferiore a vice avvocato generale, dal direttore generale dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato e da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato. )) Il predetto comitato esercita, oltre alle funzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105 (c), quelle previste dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 29 ottobre 1991, n. 358 (d), e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287 (e). (( 4-bis. I direttori centrali del Dipartimento delle dogane )) (( e delle imposte indirette sono membri di diritto del comitato )) (( di gestione di cui al comma 4 in sostituzione dei funzionari )) (( appartenenti all'Amministrazione centrale di cui all'articolo )) (( 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 )) (( marzo 1992, n. 287 (e). Il direttore generale del )) (( Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette partecipa )) (( al consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma dei )) (( Monopoli di Stato in qualita' di membro di diritto. Ai )) (( componenti del comitato di gestione del Dipartimento delle )) (( dogane e delle imposte indirette e' corrisposto un gettone di )) (( presenza stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di )) (( concerto con il Ministro del tesoro, con le modalita' ed i )) (( criteri di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge 10 agosto )) (( 1988, n. 357 f). )) 5. Nell'ambito del Dipartimento delle dogane e imposte indirette e' istituita la direzione centrale per l'analisi merceologica e il laboratorio chimico alla quale e' preposto un dirigente generale di livello C. Sono corrispondentemente soppressi un posto di funzione di dirigente superiore di livello D di cui al quadro F della tabella VI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (g), come sostituito dalla tabella A allegata al decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105 (h), e un posto di quinto livello della qualifica funzionale di cui alla tabella B allegata al medesimo decreto legislativo n. 105 del 1990 (h). 6. La rivendita al pubblico dei valori bollati e postali deve essere svolta all'interno dell'esercizio o dell'ufficio autorizzato, con divieto di consegna a domicilio e con la sola pubblicita' dell'esposizione della targa regolamentare. 7. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66 (i), sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo la parola: "dispone" e' sostituita dalle seguenti: "puo' disporre"; b) nel secondo periodo le parole: "e' raddoppiata" sono sostituite dalle seguenti: "puo' essere raddoppiata". ___________________ (a) Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7 marzo 1985, n. 76 (Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati), cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 2. - Ai fini della presente legge sono considerati tabacchi lavorati: a) i sigari e sigaretti; b) le sigarette; c) il tabacco da fumo: 1) il tabacco trinciato a taglio fino, da usarsi per arrotolare le sigarette; 2) gli altri tabacchi da fumo; d) il tabacco da fiuto; e) il tabacco da masticare. I tabacchi lavorati di cui al precedente comma sono cosi' definiti: a) sono considerati sigari o sigaretti quei prodotti formati da un ripieno, avvolto da una fascia ed, eventualmente, da una sottofascia, che possono essere fumati tali e quali; essi comprendono: 1) prodotti costituiti integralmente da tabacco naturale; 2) prodotti che presentano una fascia esterna di tabacco naturale; 3) prodotti di tipico color tabacco, che presentano una fascia esterna ed una sottofascia entrambe di tabacco ricostituito, della sottovoce 24.02 E della tariffa doganale, se almeno il 60 per cento, in peso, del tabacco in essi contenuto e' formato da particelle aventi una larghezza ed una lunghezza superiore a millimetri 1,75 e quando la fascia e' apposta a spirale formando, rispetto all'asse longitudinale del sigaro o sigaretto, un angolo acuto di ampiezza non inferiore a 30 gradi; 4) prodotti di tipico color tabacco, che presentano una fascia esterna di tabacco ricostituito della sottovoce 24.02 E della tariffa doganale, quando il loro peso unitario, senza filtro ne' bocchino, e' uguale o superiore a grammi 2,3, se il 60 per cento almeno, in peso, del tabacco in essi contenuto e' formato da particelle aventi una larghezza ed una lunghezza superiori a millimetri 1,75 ed il perimetro della sezione dei prodotti stessi e' uguale o superiore a millimetri 34 per almeno un terzo della loro lunghezza; b) sono considerati sigarette quei prodotti formati da un involucro contenente tabacco, che possono essere fumati tali e quali e che non sono sigari o sigaretti a norma della precedente lettera a); c) sono considerati tabacchi da fumo: 1) il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che puo' essere fumato senza successiva trasformazione industriale; 2) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi nelle precedenti lettere a) e b) e che possono essere fumati; 2-bis) e' considerato tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette il tabacco da fumo definito ai numeri 1) e 2) nel quale piu' del 25 per cento in peso delle particelle di tabacco abbia una larghezza di taglio inferiore ad un millimetro. d) e' considarato come tabacco da fiuto il tabacco in polvere o in grani specialmente preparato per essere fiutato, ma non fumato; e) e' considerato come tabacco da masticare il tabacco presentato in rotoli, in barre, in lamine, in cubi o in tavolette, condizionato per la vendita al minuto e specialmente preparato per essere masticato, ma non fumato. Sono considerati sigaretti i prodotti di cui alla lettera a) del precedente comma, di peso inferiore a grammi 3. Sono considerati naturali i sigari e sigaretti fabbricati integralmente con tabacco naturale, ossia con foglie e frammenti di foglie che conservino macroscopicamente integra l'originaria struttura dei tessuti fogliari". (b) Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825 (Regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato), cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 2. - Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, si provvede all'iserimento di ciascun prodotto soggetto a monopolio fiscale nelle tariffe di cui all'art. 1. I prezzi di vendita al pubblico e le rela- tive variazioni sono stabiliti in conformita' a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori. Per i generi importati la tariffa di vendita e' aumentata dell'importo dei dazi doganali all'atto della vendita". (c) Il testo dell'art. 2 del D.Lgs. 26 aprile 1990, n. 105 (Organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e ordinamento del relativo personale, in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349), e' il seguente: "Art. 2 (Consiglio di amministrazione). - 1. Il consiglio di amministrazione e' l'organo di attuazione degli indirizzi generali e di gestione del Dipartimento nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro; e' organo consultivo e di controllo dell'attivita' del Dipartimento. 2. Il consiglio di amministrazione esercita altresi' le funzioni attribuite ai consigli di amministrazione dei Ministeri dalle generali disposizioni in materia di pubblico impiego ed esprime il proprio parere sulle seguenti materie: a) ordinamento e funzionamento dei servizi del Dipartimento; b) programmi per l'informazione dei servizi del Dipartimento; c) programmi pluriennali per l'acquisizione di beni e servizi occorrenti al perseguimento delle finalita' del Dipartimento e programmi edilizi; d) contratti e convenzioni, con esclusione delle acquisizioni in economia nei normali limiti di spesa fissati dalle norme generali di contabilita' di Stato; e) schemi di regolamenti di servizio del personale; f) in ogni altro caso, a richiesta del Ministro, del direttore generale, o di un terzo dei suoi componenti". (d) Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 2 della legge 29 ottobre 1991, n. 358 (Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze), e' il seguente: "1. Il consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze e' organo di attuazione delle direttive generali impartite dal Ministro, nonche' di coordinamento complessivo dell'attivita' del Ministero e della gestione unitaria del personale. 2. Il consiglio di amministrazione esercita, oltre a quelle previste dalle disposizioni generali sul pubblico impiego, funzioni specifiche in materia di programmazione e di verifica dello stato d'attuazione dell'attivita' amministrativa e gestionale dei dipartimenti. Presso ogni dipartimento e' istituito un comitato di gestione quale organo di attuazione degli indirizzi generali di gestione del dipartimento nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro. Il comitato di gestione e' organo consultivo e di controllo dell'attivita' del dipartimento ed esprime il proprio parere sulle materie previste dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105. Al comitato di gestione del dipartimento delle dogane ed imposte indirette sono trasferite le funzioni previste dall'art. 2 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105. I comitati di gestione, nominati con decreto del Ministro delle finanze, sono composti dal direttore generale, con funzioni di presidente e da sei componenti, scelti fra funzionari, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio per la meta' nell'amministrazione centrale e per l'altra meta' nell'amministrazione periferica, nonche' da quattro rappresentanti del personale eletti con le procedure previste dell'ordinamento generale per i consigli di amministrazione dei Ministeri". (e) Si riporta il testo dell'art. 3 e dell'art. 4, comma 2, del regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, approvato con D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287: "Art. 3 (Consiglio di amministrazione). - 1. Oltre alle attribuzioni espressamente conferitegli dalla legge 29 ottobre 1991, n. 358, dal presente regolamento e dagli altri regolamenti di attuazione della legge stessa, il consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze esercita le seguenti attribuzioni: a) formula proposte al Ministro in materia di programmazione dell'attivita' complessiva dell'amministrazione finanziaria, elaborando progetti di interventi e misure, da adottare in sede sia legislativa che amministrativa, per il costante adeguamento dell'ordinamento degli uffici e del personale, al fine di migliorare l'efficienza generale del sistema e di accrescerne la produttivita'; b) esprime motivato parere sulle proposte di programma formu- late, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, lettera d), della legge 24 aprile 1980, n. 146, dal Servizio centrale degli ispettori tributari; c) esamina, ai fini indicati nella lettera a), le relazioni annuali sui risultati dell'attivita' svolta, elaborate dai dipartimenti e dagli altri uffici, ivi compresi quelli indicati dall'art. 3 della citata legge n. 358 del 1991, il Corpo della Guardia di finanza, l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il Servizio centrale degli ispettori tributari e la scuola centrale tributaria. 2. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese ed ogni volta che il Ministro lo ritenga opportuno. Quando le materie da esaminare o particolari circostanze lo rendano opportuno, il consiglio: a) puo' demandare specifiche attivita' di valutazione e proposta da formulare sia in sede definitiva, sia sotto forma istruttoria, ad un comitato specializzato composto da almeno un terzo dei suoi componenti; b) puo' richiedere che alle proprie sedute partecipino, senza diritto di voto, il direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo, il direttore della regioneria centrale del Ministero, il funzionario preposto alla sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato, oppure uno o piu' direttori centrali, regionali o compartimentali dell'amministrazione. 3. Le norme per il funzionamento interno del consiglio di amministrazione sono adottate, su proposta del consiglio stesso, con decreto del Ministro delle finanze". "Art. 4 (Comitati di gestione). - 1. (Omissis). 2. I comitati di gestione sono nominati con decreto del Ministro delle finanze, da emanare su proposta del direttore generale del dipartimento e previo parere del consiglio di amministrazione. In tale proposta debbono essere indicati diciotto funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore, di cui nove appartenenti all'amministrazione centrale e nove a quella periferica. Il consiglio di amministrazione, nell'esprimere il proprio parere, si pronuncia anche in merito alla scelta dei sei funzionari da nominare fra i diciotto proposti, tenuto conto delle predette proporzioni. Con il decreto ministeriale di nomina del comitato di gestione, sei funzionari vengono nominati componenti effettivi di tale organo ed altri sei, con le medesime proporzioni, vengono nominati componenti supplenti. L'incarico di componente, anche elettivo, del comitato di gestione dura quattro anni e non e' rinnovabile". (f) Il testo del comma 2 dell'art. 7 della legge 10 agosto 1988, n. 357 (Assegnazione all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di finanziamenti per la ristrutturazione della produzione, per la costruzione della manifattura tabacchi di Lucca e per la corresponsione del premio incentivante di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, nonche' modificazioni delle leggi 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni, 11 luglio 1980, n. 312, e 4 ottobre 1986, n. 657), e' il seguente: "2. Gli assegni e le indennita' di cui all'art. 2, quarto comma, del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito in legge dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 ottobre 1949, n. 840, sono corrisposti con le modalita' ed i criteri ivi indicati a tutti i dirigenti generali dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato membri del consiglio di amministrazione". (g) Il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, reca la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. (h) Il D.Lgs. 26 aprile 1990, n. 105, reca norme sull'organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e sull'ordinamento del relativo personale, in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349. La tabella A, annessa alla legge, riporta la dotazione organica del personale dirigente del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, prevedendo 37 posti di dirigente superiore di livello D; la tabella B riporta la dotazione organica del personale non dirigenziale del medesimo Dipartimento, prevedendo 2230 posti di quinto livello retributivo, provenienti da altri ruoli al 1 gennaio 1989. (i) Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417 (Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti), convertito con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, cosi', come modificato dal seguente articolo: "2. Qualora siano sequestrati, anche in piu' volte nel corso dell'anno solare, quantitativi della stessa marca di sigarette, di produzione nazionale o estera, introdotti di contrabbando nel territorio dello Stato, superiori a 500 chilogrammi e allo 0,8 per mille del totale delle vendite in Italia della marca stessa nell'anno precedente, ovvero comunque superiori a 12 mila chilogrammi, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, puo' disporre la sospensione per trenta giorni dall'importazione, distribuzione e vendita della marca di sigarette sequestrata. Nei casi di recidiva la sospensione puo' essere raddoppiata. La disposizione di cui sopra costituisce divieto o restituzione all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificata da motivi di ordine pubblico ai sensi dell'art. 36 del trattato istitutivo della Comunita' europea".