Art. 27 
          Nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni 
 
  1. Gli impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti medici,
laboratori, adibiti ad attivita' comportanti, a qualsiasi titolo,  la
detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive,
prodotti, apparecchiature in  genere  contenenti  dette  materie,  il
trattamento, il deposito e l'eventuale smaltimento  nell'ambiente  di
rifiuti  nonche'  l'utilizzazione   di   apparecchi   generatori   di
radiazioni ionizzanti, debbono essere muniti di nulla osta preventivo
secondo quanto stabilito nel presente capo. Le attivita'  di  cui  al
presente comma  sono  tutte  di  seguito  indicate  come  impiego  di
sorgenti di radiazioni ionizzanti. 
  2. L'impiego delle sorgenti di radiazioni di  cui  al  comma  1  e'
classifiato in due categorie, A e B. Con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato,   di   concerto   con   il   Ministro
dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della  previdenza  sociale,
della sanita', sentita l'ANPA, sono stabiliti le  condizioni  per  la
classificazione nelle predette categorie in relazione ai rischi per i
lavoratori e per  la  popolazione  connessi  con  tali  attivita',  i
relativi criteri di radioprotezione,  le  norme  procedurali  per  il
rilascio del nulla osta, le condizioni per l'esenzione dallo  stesso,
nonch gli organismi tecnici di  consultazione  formati  in  modo  che
siano rappresentate tutte le competenze tecniche necessarie. 
  3.  Le  disposizioni  del  presente  capo  non  si  applicano  alle
attivita' disciplinate ai capi IV e VII. 
  4. Restano ferme, per quanto applicabili, le  disposizioni  di  cui
all'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860,  e  successive
modifiche e integrazioni. 
 
          Nota all'art. 27:
          -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  13  della  legge n.
          1860/1962, quale  modificato  dall'art.  3  del  D.P.R.  n.
          1704/1965:
          "Art.  13.- Oltre quanto prescritto dagli articoli 91, 96 e
          102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
          1964, n. 185, l'impiego degli isotopi  radioattivi,  quando
          la quantita' di radioattivita' che si intende utilizzare e'
          pari   o   superiore  ai  valori  di  quantita'  totale  di
          radioattivita'  o  di  peso  che  saranno  determinati  con
          decreto  del  Ministro  per  l'industria  e  il  commercio,
          emanato  con  le  forme  dell'art.  30  del   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  13 febbraio 1964, n. 185, e'
          sottoposto all'autorizzazione ministeriale  rilasciata  dal
          Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il
          Ministro  per il lavoro e la previdenza sociale per gli usi
          industriali; dallo stesso Ministro  per  l'industria  e  il
          commercio,  di  concerto  con i Ministri per il lavoro e la
          previdenza sociale e per l'agricoltura e le foreste per gli
          usi  agricoli, con i Ministri per il lavoro e la previdenza
          sociale e per la pubblica istruzione per gli usi  didattici
          e  con  i  Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e
          per la sanita'  per  gli  usi  diagnostici,  terapeutici  e
          sperimentali clinico-sanitari.
          Sono esenti dall'autorizzazione gli istituti universitari e
          gli  altri  istituti  scientifici  di  diritto pubblico che
          impieghino i radioisotopi esclusivamente a scopo di ricerca
          scientifica.
          Con  decreto  del  Ministro  per  l'industria  e   per   il
          commercio, di concerto con i Ministri interessati, sono em-
          anate le norme relative al rilascio dell'autorizzazione per
          l'impiego dei radioisotopi".