Art. 27
                         (Infortuni in mare)
1.  Per  le  attivita'  estrattive  che  si svolgono in mare, qualora
   l'infortunio  riguardi  personale  imbarcato  con   contratto   di
   arruolamento  sulle navi e sui mezzi nautici impiegati nei lavori,
   deve essere presentata denuncia di infortunio anche  all'autorita'
   marittima  competente,  nei termini, nei modi e per gli effetti di
   cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,  n.
   1124,  fermo restando l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 54
   dello stesso decreto.
2. Ove l'infortunio si verifichi durante la navigazione, la  denuncia
   deve  essere  fatta dal Comandante; deve essere altresi' fatta dal
   Comandante la denuncia degli infortuni  riguardanti  i  componenti
   dell'equipaggio   marittimo   avvenuti   durante  il  corso  delle
   operazioni minerarie, ma non a causa di queste.
3. Gli infortuni sono altresi' annotati sul registro di piattaforma.
4. Restano ferme le norme riguardanti le  inchieste  sugli  infortuni
   della  gente  di  mare  di  cui  al  Titolo V del regio decreto 25
   gennaio 1937, n. 200, e sui sinistri marittimi di cui  alla  Parte
   I, Libro IV, Titoli I e II del Codice della navigazione.