Art. 27 (Infortuni in mare) 1. Per le attivita' estrattive che si svolgono in mare, qualora l'infortunio riguardi personale imbarcato con contratto di arruolamento sulle navi e sui mezzi nautici impiegati nei lavori, deve essere presentata denuncia di infortunio anche all'autorita' marittima competente, nei termini, nei modi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fermo restando l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 54 dello stesso decreto. 2. Ove l'infortunio si verifichi durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta dal Comandante; deve essere altresi' fatta dal Comandante la denuncia degli infortuni riguardanti i componenti dell'equipaggio marittimo avvenuti durante il corso delle operazioni minerarie, ma non a causa di queste. 3. Gli infortuni sono altresi' annotati sul registro di piattaforma. 4. Restano ferme le norme riguardanti le inchieste sugli infortuni della gente di mare di cui al Titolo V del regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, e sui sinistri marittimi di cui alla Parte I, Libro IV, Titoli I e II del Codice della navigazione.