Art. 27 
 
      Promozione della concorrenza in materia di conto corrente 
                   o di conto di pagamento di base 
 
  (( 1. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 7 e' abrogato; 
    b) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
    «9.  L'Associazione  bancaria  italiana,  le   associazioni   dei
prestatori di  servizi  di  pagamento,  la  societa'  Poste  italiane
S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti  di
pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente  significative
a livello nazionale definiscono, entro il 1° giugno 2012, e applicano
entro i tre mesi successivi, le regole generali  per  assicurare  una
riduzione delle commissioni a carico  degli  esercenti  in  relazione
alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto
della necessita' di assicurare trasparenza  e  chiarezza  dei  costi,
nonche' di  promuovere  l'efficienza  economica  nel  rispetto  delle
regole di concorrenza. Le regole generali sono definite tenendo conto
che le commissioni devono essere correlate alle componenti  di  costo
effettivamente  sostenute  da   banche   e   circuiti   interbancari,
distinguendo le componenti di servizio legate in  misura  fissa  alla
esecuzione dell'operazione da quelle di natura  variabile  legate  al
valore transatto e  valorizzando  il  numero  e  la  frequenza  delle
transazioni. Dovra' in ogni caso essere garantita la gratuita'  delle
spese di apertura e di  gestione  dei  conti  di  pagamento  di  base
destinati all'accredito e al prelievo della pensione del titolare per
gli aventi diritto a trattamenti  pensionistici  fino  a  1.500  euro
mensili, ferma restando l'onerosita' di eventuali servizi  aggiuntivi
richiesti dal titolare »; 
    c) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
    «10. Entro i sei mesi successivi all'applicazione delle misure di
cui al comma 9,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la  Banca
d'Italia e l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato,
valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi  del  comma  9.  In
caso di mancata definizione e applicazione delle  misure  di  cui  al
comma  9,  le  stesse  sono  fissate  con   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto  con  il  Ministero  dello
sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia e  l'Autorita'  garante
della concorrenza e del mercato»; 
    d) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
    «10-bis. Fino alla pubblicazione del  decreto  che  recepisce  la
valutazione dell'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9
ovvero che fissa le  misure  ai  sensi  del  comma  10,  continua  ad
applicarsi il comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre  2011,
n. 183»; 
    e) la lettera c) del comma 5 e' sostituita dalla seguente: 
    «c) identificazione delle caratteristiche del  conto  in  accordo
con le prescrizioni contenute nella sezione III della raccomandazione
n. 2011/442/UE della Commissione, del 18 luglio 2011, e di un livello
dei  costi  coerente  con  le  finalita'  di  inclusione  finanziaria
conforme  a  quanto  stabilito  dalla  sezione  IV   della   predetta
raccomandazione». 
  2. La delibera dei CICR di cui al comma 4 dell'articolo 117-bis del
decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e' adottata  entro  il
termine del 31 maggio 2012  e  la  complessiva  disciplina  entra  in
vigore non oltre il 1° luglio successivo. 
  3. I contratti di apertura di credito e di conto corrente in  corso
sono adeguati entro tre mesi dalla data di entrata  in  vigore  della
delibera CICR di cui al  comma  2,  con  l'introduzione  di  clausole
conformi alle disposizioni di cui all'articolo  117-bis  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi dell'articolo 118 del
medesimo decreto legislativo. 
  4. I commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, sono abrogati. ))