(( Art. 27 ter 
 
                Cancellazioni delle ipoteche perenti 
 
  1. All'articolo 40-bis del  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero
in caso di mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il  termine  di
cui all'articolo 2847 del codice civile»; 
    b) al comma 4 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «La
cancellazione  d'ufficio  si  applica  in  tutte  le  fattispecie  di
estinzione di cui all'articolo 2878 del codice civile». ))