Art. 27 
 
Riordino   della   disciplina   in   materia   di   riconversione   e
  riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa 
 
  1. Nel quadro della strategia europea per la crescita, al  fine  di
sostenere  la  competitivita'  del  sistema   produttivo   nazionale,
l'attrazione  di  nuovi  investimenti  nonche'  la  salvaguardia  dei
livelli occupazionali nei casi di  situazioni  di  crisi  industriali
complesse  con  impatto  significativo  sulla  politica   industriale
nazionale, il Ministero dello sviluppo economico adotta  Progetti  di
riconversione e  riqualificazione  industriale.  Sono  situazioni  di
crisi industriale complessa, quelle che,  a  seguito  di  istanza  di
riconoscimento  della  regione  interessata,   riguardano   specifici
territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale  di
rilevanza nazionale derivante da: 
  una crisi di una o piu' imprese di grande o  media  dimensione  con
effetti sull'indotto; 
  una grave crisi di uno specifico settore  industriale  con  elevata
specializzazione nel territorio. 
  Non sono oggetto di intervento le situazioni di crisi che risultano
risolvibili con risorse e strumenti di competenza regionale. 
  2. I  Progetti  di  cui  al  comma  1  promuovono,  anche  mediante
cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di tutti i regimi  d'aiuto
disponibili per cui ricorrano i presupposti, investimenti  produttivi
anche  a  carattere  innovativo,  la  riqualificazione   delle   aree
interessate, la formazione del capitale umano,  la  riconversione  di
aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento
energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente
funzionali agli interventi. 
  Il Piano di promozione industriale di cui agli articoli 5, 6,  e  8
della legge 15 maggio 1989, n.  181,  come  esteso  dall'articolo  73
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica  esclusivamente  per
l'attuazione  dei  progetti  di  riconversione   e   riqualificazione
industriale. 
  3. Per assicurare l'efficacia e la tempestivita' dell'iniziativa, i
Progetti  di  riconversione  e  riqualificazione   industriale   sono
adottati mediante appositi accordi di programma che disciplinano  gli
interventi  agevolativi,  l'attivita'  integrata  e   coordinata   di
amministrazioni  centrali,  regioni,  enti  locali  e  dei   soggetti
pubblici e privati, le modalita' di esecuzione degli interventi e  la
verifica dello stato di attuazione e del  rispetto  delle  condizioni
fissate.  Le  opere  e  gli  impianti  compresi   nel   Progetto   di
riconversione  e  riqualificazione  industriale  sono  dichiarati  di
pubblica utilita', urgenti ed indifferibili. 
  4. Le conferenze di servizi strumentali all'attuazione del Progetto
sono indette dal Ministero dello sviluppo economico  ai  sensi  degli
articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma
la  vigente  normativa  in  materia  di  interventi  di  bonifica   e
risanamento ambientale dei siti contaminati. 
  5. La concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in
conto interessi per l'incentivazione degli  investimenti  di  cui  al
decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e' applicabile,  nell'ambito  dei
progetti di cui al comma 1 in tutto il  territorio  nazionale,  fatte
salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina  comunitaria
per i singoli territori, nei limiti degli stanziamenti disponibili  a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi del  Progetto
di riconversione e riqualificazione industriale, il  Ministero  dello
sviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionale per  l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, S.p.A., le cui  attivita'
sono disciplinate mediante  apposita  convenzione  con  il  Ministero
dello  sviluppo  economico.  Gli  oneri  derivanti   dalle   predette
convenzioni sono posti a carico delle risorse assegnate  all'apposita
sezione del fondo di cui all'articolo  23,  comma  2  utilizzate  per
l'attuazione degli accordi di cui al presente  articolo,  nel  limite
massimo del 3 per cento delle risorse stesse. 
  7. (( Il Ministro dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, elabora misure volte a
favorire il ricollocamento professionale dei  lavoratori  interessati
da interventi di riconversione e riqualificazione  industriale.  Tali
misure  possono  essere  realizzate  mediante  il  coinvolgimento  di
imprese abilitate allo  svolgimento  dei  servizi  di  supporto  alla
ricollocazione, a condizione che siano autorizzate  allo  svolgimento
di tale attivita' ai sensi dell'articolo 4, comma 1,  lettere  a)  ed
e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le  misure  di
cui al presente comma  possono  essere  cofinanziate  dalle  regioni,
nell'ambito delle rispettive azioni di politica  attiva  del  lavoro,
nonche' dai fondi  paritetici  interprofessionali  nazionali  per  la
formazione continua di cui all'articolo 118 della legge  23  dicembre
2000,  n.  388,  e  successive  modificazioni.  Dall'attuazione   del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. )) 
  8. Il Ministro dello  sviluppo  economico,  sentita  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  con  decreto  di  natura   non
regolamentare, da adottare entro 60 giorni dalla data di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto-legge,  disciplina  le  modalita'   di
individuazione delle situazioni  di  crisi  industriale  complessa  e
determina i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di
riconversione  e  riqualificazione  industriale.  Il  Ministro  dello
sviluppo economico impartisce le opportune direttive  all'Agenzia  di
cui al comma 6, prevedendo la priorita' di accesso agli interventi di
propria competenza. 
  9. All'attuazione degli interventi previsti dai Progetti di cui  ai
commi precedenti, ivi compresi gli oneri relativi alla convenzione di
cui al comma 6,  si  provvede  a  valere  sulle  risorse  finanziarie
individuate dalle Amministrazioni partecipanti di cui al comma  3  e,
relativamente agli interventi agevolativi,  a  valere  sulle  risorse
stanziate sugli strumenti agevolativi prescelti, ovvero, qualora  non
disponibili, sul Fondo di cui all'articolo 23, comma 2. Le  attivita'
del presente articolo sono svolte dalle amministrazioni  territoriali
partecipanti nei limiti  delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente. 
  10. Le risorse destinate al finanziamento degli interventi  di  cui
all'articolo 7 della legge n. 181 del 15 maggio 1989, al netto  delle
somme necessarie per far fronte agli impegni assunti e per finanziare
eventuali domande oggetto di istruttoria  alla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto-legge,  affluiscono  all'entrata   del
bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo  con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta  del
Ministro dello sviluppo economico, ad apposito capitolo  dello  stato
di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico   per   la
successiva assegnazione al Fondo di cui all'articolo 23 comma 2. 
  11. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportano gli articoli 5, 6, e 8 del decreto legge
          del 1 aprile 1989, n. 120 recante "Misure di sostegno e  di
          reindustrializzazione   in   attuazione   del   piano    di
          risanamento della siderurgia», pubblicato nella GURI del  3
          aprile  1989,  n.   77   e   convertito   in   legge,   con
          modificazioni, con l'art. 1,  primo  comma,  L.  15  maggio
          1989, n. 181, pubblicata sulla GURI del 23 maggio 1989,  n.
          118: 
              «Art. 5 
              1. Al  fine  di  accelerare  la  ripresa  economica  ed
          occupazionale  delle  aree  interessate  dal  processo   di
          ristrutturazione del comparto siderurgico di  cui  all'art.
          1, il CIPI, su proposta del Ministro  delle  partecipazioni
          statali, di concerto, per  quanto  di  competenza,  con  il
          Ministro per gli interventi straordinari  nel  Mezzogiorno,
          esamina e delibera, entro sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il  programma
          speciale  di  reindustrializzazione  delle  aree  di  crisi
          siderurgica,  nel  quale  sono   specificate   le   singole
          iniziative da attuare ed i comuni delle province di Genova,
          Terni,  Napoli  e   Taranto   individuati   per   il   loro
          insediamento,   nonche'   il   programma   di    promozione
          industriale  predisposto  dalla  Societa'  finanziaria   di
          promozione e sviluppo imprenditoriale controllata  dall'IRI
          (SPI S.p.a.), relativo ad  iniziative  imprenditoriali  nei
          settori  dell'industria  e  dei  servizi  con   particolare
          riferimento a quelle da realizzare  in  collaborazione  con
          imprenditori privati e con cooperative o loro consorzi. 
              2. Con la  stessa  procedura  di  cui  al  comma  1  si
          provvede  alla   integrazione   e   all'aggiornamento   dei
          programmi. 
              3.   Ai   fini   dell'attribuzione   dei   livelli   di
          incentivazione di cui all'art. 6, il programma speciale  di
          reindustrializzazione di cui  al  comma  1  definisce,  con
          riferimento a ciascuna iniziativa produttiva da localizzare
          nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, la misura
          percentuale minima del personale siderurgico esuberante  da
          assumere, correlata alla  natura  ed  alle  caratteristiche
          delle   singole   iniziative   ed   alle   professionalita'
          richieste. L'inosservanza del disposto del  presente  comma
          determina la decadenza  dal  beneficio  dell'incentivazione
          aggiuntiva di cui all'art. 6. 
              3-bis. Le opere occorrenti per il primo impianto e  per
          l'ampliamento    degli    immobili    aziendali    relativi
          all'insediamento delle iniziative di cui al  comma  1  sono
          dichiarate    di    pubblica    utilita',    urgenti     ed
          indifferibili.». 
              «Art. 6 
              1. Alle iniziative produttive specificate nei programmi
          di cui all'art. 5, le cui  domande  sono  presentate  entro
          ventiquattro mesi dalla data della delibera  CIPI  prevista
          al comma 1 del medesimo  art.  e  che  si  localizzano  nei
          comuni delle province di Napoli e di Taranto, si  applicano
          le provvidenze della legge 1° marzo 1986, n. 64  ,  con  le
          modifiche previste dal comma 2. Con  la  deliberazione  dei
          predetti programmi il CIPI determina: 
              l'applicabilita'  di  tali   modifiche   a   tutte   le
          iniziative previste nei programmi stessi, e per le quali le
          deliberazioni da parte degli istituti di  credito  speciale
          abilitati ad operare nel  Mezzogiorno  ovvero  dell'Agenzia
          per la promozione e lo sviluppo  del  Mezzogiorno  dovranno
          intervenire nel termine massimo di centoventi giorni, ferme
          restando le  altre  disposizioni  relative  all'ottenimento
          delle agevolazioni e contenute nella medesima legge. 
              2. A tal fine: 
              a) il contributo in conto capitale e' fissato per tutte
          le iniziative nella misura di cui al comma 7,  lettera  a),
          dell'art. 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64 ; 
              b) il tasso di interesse, compensativo  di  ogni  onere
          accessorio  e  spese,  dei   finanziamenti   agevolati   e'
          determinato, per tutte le iniziative ammesse, nella  misura
          di cui al comma 9, lettera a), dell'art. 9 della  legge  1°
          marzo 1986, n. 64 ; 
              c) alle predette iniziative si applica la maggiorazione
          di un quinto del contributo in conto capitale, nei limiti e
          secondo le procedure di cui all'art. 69, quarto comma,  del
          testo unico delle leggi sugli interventi  nel  Mezzogiorno,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  6
          marzo  1978,  n.  218  ,  e   successive   integrazioni   e
          modificazioni. 
              3.  Alle  provvidenze  di  cui  al  presente  art.   si
          applicano i limiti di cumulo previsti dall'art. 9, comma 2,
          della legge 1° marzo 1986, n. 64 , e dall'art. 63, quinto e
          sesto comma, del testo unico delle leggi  sugli  interventi
          nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
          Repubblica 6  marzo  1978,  n.  218  ,  fermo  restando  il
          disposto di cui al settimo comma del medesimo art. 63.». 
              «Art. 8 
              1. Ai fini della ammissibilita' al  Fondo  speciale  di
          reindustrializzazione    delle    iniziative    individuate
          dall'IRI, il  Ministro  delle  partecipazioni  statali,  di
          intesa, per quelle localizzate nei comuni delle province di
          Napoli e di Taranto, con il  Ministro  per  gli  interventi
          straordinari nel Mezzogiorno, verifica  preventivamente  la
          corrispondenza delle medesime alle finalita'  indicate  nei
          programmi di cui all'art. 5. 
              2.  Il   CIPI,   su   proposta   del   Ministro   delle
          partecipazioni  statali,   di   intesa,   per   quanto   di
          competenza, con il Ministro per gli interventi straordinari
          nel Mezzogiorno, delibera  i  criteri  e  le  modalita'  di
          utilizzazione delle disponibilita' del Fondo. 
              3.  Il  Ministro  delle   partecipazione   statali   e'
          autorizzato ad erogare all'IRI  anticipazioni  del  50  per
          cento delle somme occorrenti  alle  aziende  proponenti  il
          programma  speciale  di   reindustrializzazione,   per   la
          realizzazione delle iniziative specificate nel programma di
          cui all'art. 5. 
              4. Detta anticipazione e' collegata alla  presentazione
          di progetti delle singole  iniziative,  con  specificazione
          analitica dei costi preventivati. 
              5. Una ulteriore anticipazione, pari al  50  per  cento
          del  residuo,  puo'  essere  concessa  dal  Ministro  delle
          partecipazioni  statali  qualora  il  soggetto   proponente
          dimostri di avere effettuato spese per la realizzazione del
          progetto almeno pari all'anticipazione ricevuta. 
              6. Per la realizzazione  del  programma  di  promozione
          industriale di cui all'art. 5, comma 1, approvato dal CIPI,
          il Ministro delle partecipazioni statali  dispone,  tramite
          l'IRI, la erogazione contestuale delle somme necessarie,  a
          valere sul fondo speciale di reindustrializzazione, in rate
          trimestrali commisurate al  fabbisogno  ed  alle  modalita'
          temporali indicate nel medesimo programma. La SPI S.p.A. e'
          autorizzata ad utilizzare le predette somme a favore  delle
          iniziative imprenditoriali, di cui  all'art.  5,  comma  1,
          nelle quali assuma partecipazione al capitale con quote  di
          minoranza attraverso  la  concessione  di  prefinanziamenti
          delle agevolazioni richieste  sulla  base  della  normativa
          comunitaria, nazionale e  regionale  applicata  nelle  aree
          individuate dal presente decreto e previa deliberazione, da
          adottarsi nel termine  massimo  di  centoventi  giorni,  da
          parte degli  istituti  di  credito  speciale  abilitati  ad
          operare  nel  Mezzogiorno  ovvero   dell'Agenzia   per   la
          promozione  e  lo  sviluppo   del   Mezzogiorno.   A   tali
          prefinanziamenti, siano essi relativi  ad  agevolazioni  in
          conto capitale o  tasso  agevolato,  saranno  applicate  le
          condizioni e  le  modalita'  previste  dalla  normativa  di
          finanziamento agevolato richiesta ed in  ogni  caso  ad  un
          tasso non superiore al 7 per cento. Per  le  iniziative  di
          cui al presente comma, l'ambito territoriale di riferimento
          e' quello della  provincia  di  appartenenza  dell'area  di
          crisi  siderurgica.  Su   proposta   del   Ministro   delle
          partecipazioni statali il CIPI  puo'  deliberare,  ai  fini
          della localizzazione delle iniziative di  cui  al  presente
          comma, di  ampliare  l'area  di  intervento  al  territorio
          rientrante  nel  raggio  di  trenta  chilometri   calcolato
          rispetto ai centri urbani  di  Napoli,  Taranto,  Genova  e
          Terni nonche' a quelli relativi all'applicazione  dell'art.
          7, comma 5, purche' ricadente nell'ambito delle  rispettive
          regioni di appartenenza. 
              7. Per le iniziative localizzate nelle aree del  centro
          nord da parte della SPI S.p.a. potra'  essere  concesso  un
          contributo per un ammontare non superiore al 25  per  cento
          degli  investimenti  ammissibili.  Tale  contributo  potra'
          essere cumulato con quello previsto dal regolamento CEE  n.
          328/88 del 2 febbraio 1988 (Resider) secondo  le  modalita'
          indicate all'art. 11. 
              8.  Alle  iniziative   localizzate   nelle   aree   del
          Mezzogiorno al cui capitale la  SPI  S.p.a.  partecipi,  la
          stessa SPI potra' concedere finanziamenti agevolati sino  a
          copertura dei fabbisogni finanziari residui  rispetto  alle
          agevolazioni della  legge  1°  marzo  1986,  n.  64,  e  di
          eventuali  altre  leggi   agevolative,   nonche'   rispetto
          all'ammontare di  capitale  proprio  di  cui  all'art.  69,
          ottavo comma, del testo unico delle leggi sugli  interventi
          nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
          Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. A  tali  finanziamenti  si
          applica un tasso  pari  a  quello  previsto  nel  comma  2,
          lettera b), dell'art. 6 e con durata non superiore ad  anni
          quattro. 
              9. I contributi erogati alle societa'  che  attuano  le
          iniziative    incluse    nel    programma    speciale    di
          reindustrializzazione  e  nel   programma   di   promozione
          industriale di cui all'art.  5,  costituiscono  adeguamento
          dei mezzi propri delle societa' stesse  e  sono  da  queste
          accantonabili in un apposito fondo del passivo del bilancio
          in sospensione di imposta ai sensi dell'art. 55  del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
              10. Nella determinazione  dell'entita'  dell'intervento
          del Fondo a beneficio delle singole iniziative non si tiene
          conto delle spese  sostenute  anteriormente  al  14  giugno
          1988. 
              11.   Il   Ministro   delle   partecipazioni   statali,
          congiuntamente al Ministro per gli interventi  straordinari
          nel Mezzogiorno, per le iniziative localizzate  nei  comuni
          delle province di Napoli e di Taranto, ed al  Ministro  del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  per   gli   aspetti
          occupazionali, vigila sull'attuazione dei programmi di  cui
          all'art. 5, comma  1.  I  Ministri  di  cui  sopra,  per  i
          rispettivi ambiti di competenza,  presentano  al  CIPI  una
          relazione  semestrale,  da  trasmettere   alle   competenti
          commissioni parlamentari, sullo stato di  attuazione  degli
          interventi, con particolare riferimento  agli  investimenti
          attivati ed ai connessi riflessi occupazionali. 
              12.   Il   Ministro   delle   partecipazioni   statali,
          congiuntamente ai Ministri per gli interventi  straordinari
          nel Mezzogiorno e del lavoro e  della  previdenza  sociale,
          puo' promuovere accordi di programma ai sensi  dell'art.  7
          della legge 1° marzo 1986, n. 64.». 
              - Si riporta l'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n.
          289 recante "Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
          annuale  e  pluriennale  dello  Stato»  (legge  finanziaria
          2003), pubblicata nella GURI del 31 dicembre 2002, n.  305,
          S.O: 
              «Art.  73  (Estensione  di  interventi  di   promozione
          industriale) 
              1. Con delibera del CIPE, da emanare  su  proposta  del
          Ministro delle attivita' produttive, puo'  essere  disposto
          che  gli  interventi  di  promozione  industriale  di   cui
          all'art. 5  del  decreto-legge  1°  aprile  1989,  n.  120,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio  1989,
          n. 181, siano effettuati anche in aree interessate da crisi
          di settore nel  comparto  industriale,  diverse  da  quelle
          individuate ai sensi del citato art. 5 del decreto-legge n.
          120 del 1989, nonche' nelle aree industriali ricomprese nei
          territori per  i  quali  con  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri e' stato dichiarato o  prorogato  lo
          stato di emergenza. Le aree sono individuate  dal  CIPE  su
          proposta del Ministro  delle  attivita'  produttive  tenuto
          conto  dello  stato  di  crisi  settoriale   con   notevoli
          ripercussioni sull'economia locale. 
              2.  Il  programma  di  promozione  imprenditoriale   ed
          attrazione degli investimenti nel settore delle industrie e
          dei servizi nelle aree individuati dal CIPE  ai  sensi  del
          comma 1, predisposto da Sviluppo Italia Spa,  su  direttive
          del Ministero delle attivita' produttive,  approvato  dallo
          stesso  Ministero,  e'  finalizzato  in  primo  luogo  alla
          salvaguardia dei livelli occupazionali  esistenti,  nonche'
          allo sviluppo del tessuto economico locale,  attraverso  il
          ricorso  ad  attivita'  sostitutive,  nel  rispetto   della
          normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. 
              3.   Al   fine   di    effettuare    il    monitoraggio
          dell'efficienza   e   dell'efficacia    degli    interventi
          agevolativi, Sviluppo Italia Spa trasmette  annualmente  al
          Ministero delle  attivita'  produttive,  che  riferisce  al
          CIPE,  un  rapporto  sullo  stato   di   attuazione   degli
          interventi di cui al comma 1 redatto sulla base dei criteri
          stabiliti dal Ministero delle attivita' produttive. 
              4. L'applicazione dell'estensione di cui al comma 1  e'
          subordinata all'approvazione  da  parte  della  Commissione
          europea, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3,  del  Trattato
          istitutivo della Comunita' europea.». 
              -  Si  riportano  gli  articoli  14,  14-bis,   14-ter,
          14-quater, 14-quinquies della legge 7 agosto 1990,  n.  241
          recante   "Nuove   norme   in   materia   di   procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi, pubblicata nella GURI del 18  agosto  1990,
          n. 192: 
              «Art. 14 (Conferenza di servizi) 
              1.  Qualora   sia   opportuno   effettuare   un   esame
          contestuale di vari  interessi  pubblici  coinvolti  in  un
          procedimento amministrativo,  l'amministrazione  procedente
          puo' indire una conferenza di servizi. 
              2. La conferenza di servizi e'  sempre  indetta  quando
          l'amministrazione   procedente   deve   acquisire   intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni pubbliche e non li  ottenga,  entro  trenta
          giorni  dalla  ricezione,  da  parte   dell'amministrazione
          competente, della relativa richiesta.  La  conferenza  puo'
          essere altresi' indetta  quando  nello  stesso  termine  e'
          intervenuto il  dissenso  di  una  o  piu'  amministrazioni
          interpellate  ovvero  nei  casi  in   cui   e'   consentito
          all'amministrazione procedente di  provvedere  direttamente
          in  assenza  delle  determinazioni  delle   amministrazioni
          competenti. 
              3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
          per l'esame contestuale  di  interessi  coinvolti  in  piu'
          procedimenti amministrativi connessi, riguardanti  medesimi
          attivita' o  risultati.  In  tal  caso,  la  conferenza  e'
          indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
          una delle amministrazioni che curano  l'interesse  pubblico
          prevalente.  L'indizione  della  conferenza   puo'   essere
          richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 
              4. Quando l'attivita' del privato  sia  subordinata  ad
          atti di consenso, comunque  denominati,  di  competenza  di
          piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
          convocata,    anche    su    richiesta    dell'interessato,
          dall'amministrazione   competente   per   l'adozione    del
          provvedimento finale. 
              5. In caso di  affidamento  di  concessione  di  lavori
          pubblici  la  conferenza  di  servizi  e'   convocata   dal
          concedente ovvero, con il  consenso  di  quest'ultimo,  dal
          concessionario entro quindici  giorni  fatto  salvo  quanto
          previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
          impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
          ad istanza  del  concessionario  spetta  in  ogni  caso  al
          concedente il diritto di voto. 
              5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
          la conferenza di servizi e' convocata e svolta  avvalendosi
          degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi  e
          le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.». 
              «Art. 14-bis (Conferenza di servizi preliminare) 
              1. La conferenza di servizi puo' essere  convocata  per
          progetti di  particolare  complessita'  e  di  insediamenti
          produttivi  di  beni  e  servizi,  su  motivata   richiesta
          dell'interessato, documentata, in assenza  di  un  progetto
          preliminare, da uno studio  di  fattibilita',  prima  della
          presentazione di una istanza o di un  progetto  definitivi,
          al  fine  di  verificare  quali  siano  le  condizioni  per
          ottenere, alla loro  presentazione,  i  necessari  atti  di
          consenso. In tale caso la  conferenza  si  pronuncia  entro
          trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi
          sono a carico del richiedente. 
              1-bis. In relazione alle procedure di cui all'art.  153
          del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,   la
          conferenza dei servizi e' sempre indetta. La conferenza  si
          esprime sulla base dello  studio  di  fattibilita'  per  le
          procedure che prevedono che lo stesso sia posto a  base  di
          gara ovvero sulla base  del  progetto  preliminare  per  le
          procedure che prevedono che lo stesso sia posto a  base  di
          gara. Le indicazioni fornite in sede di conferenza  possono
          essere  motivatamente  modificate  o  integrate   solo   in
          presenza  di  significativi  elementi  emersi  nelle   fasi
          successive del procedimento. 
              2. Nelle procedure di realizzazione di opere  pubbliche
          e di  interesse  pubblico,  la  conferenza  di  servizi  si
          esprime sul progetto preliminare al fine di indicare  quali
          siano le condizioni per ottenere, sul progetto  definitivo,
          le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni,  le
          licenze, i nulla osta e gli assensi,  comunque  denominati,
          richiesti  dalla  normativa  vigente.  In  tale  sede,   le
          amministrazioni   preposte    alla    tutela    ambientale,
          paesaggistico-territoriale,         del          patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica incolumita', si pronunciano, per  quanto  riguarda
          l'interesse   da   ciascuna   tutelato,   sulle   soluzioni
          progettuali prescelte. Qualora  non  emergano,  sulla  base
          della   documentazione   disponibile,   elementi   comunque
          preclusivi della realizzazione del  progetto,  le  suddette
          amministrazioni indicano, entro quarantacinque  giorni,  le
          condizioni e gli elementi necessari per ottenere,  in  sede
          di presentazione  del  progetto  definitivo,  gli  atti  di
          consenso. 
              3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza  di
          servizi si esprime entro trenta  giorni  dalla  conclusione
          della fase preliminare di definizione dei  contenuti  dello
          studio d'impatto ambientale,  secondo  quanto  previsto  in
          materia di VIA. Ove tale conclusione non  intervenga  entro
          novanta giorni dalla  richiesta  di  cui  al  comma  1,  la
          conferenza  di  servizi  si  esprime   comunque   entro   i
          successivi trenta giorni. Nell'ambito di  tale  conferenza,
          l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
          per la elaborazione del progetto e dello studio di  impatto
          ambientale. In tale fase, che costituisce parte  integrante
          della procedura di VIA, la suddetta  autorita'  esamina  le
          principali alternative,  compresa  l'alternativa  zero,  e,
          sulla  base  della  documentazione  disponibile,   verifica
          l'esistenza  di  eventuali  elementi  di  incompatibilita',
          anche con  riferimento  alla  localizzazione  prevista  dal
          progetto e, qualora tali elementi  non  sussistano,  indica
          nell'ambito della conferenza di servizi le  condizioni  per
          ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
          i necessari atti di consenso. 
              3-bis. Il  dissenso  espresso  in  sede  di  conferenza
          preliminare da una  amministrazione  preposta  alla  tutela
          ambientale,  paesaggistico-territoriale,   del   patrimonio
          storico-artistico,   della   salute   o   della    pubblica
          incolumita', con riferimento alle opere interregionali,  e'
          sottoposto alla disciplina di cui all'art. 14-quater, comma
          3. 
              4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza  di
          servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
          e le  indicazioni  fornite  in  tale  sede  possono  essere
          motivatamente modificate o integrate solo  in  presenza  di
          significativi elementi emersi  nelle  fasi  successive  del
          procedimento,  anche  a  seguito  delle  osservazioni   dei
          privati sul progetto definitivo. 
              5. Nel caso di cui al comma 2,  il  responsabile  unico
          del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
          il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
          indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
          di  servizi  sul  progetto  preliminare,   e   convoca   la
          conferenza tra  il  trentesimo  e  il  sessantesimo  giorno
          successivi  alla  trasmissione.  In  caso  di   affidamento
          mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
          l'amministrazione aggiudicatrice convoca la  conferenza  di
          servizi sulla base del solo progetto  preliminare,  secondo
          quanto previsto dalla legge 11 febbraio  1994,  n.  109,  e
          successive modificazioni.». 
              «Art. 14-ter (Lavori della conferenza di servizi) 
              01. La prima riunione della conferenza  di  servizi  e'
          convocata  entro  quindici  giorni  ovvero,  in   caso   di
          particolare  complessita'  dell'istruttoria,  entro  trenta
          giorni dalla data di indizione. 
              1. La conferenza di servizi  assume  le  determinazioni
          relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
          dei presenti e puo' svolgersi per via telematica. 
              2.  La  convocazione   della   prima   riunione   della
          conferenza di servizi deve pervenire  alle  amministrazioni
          interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
          cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi
          cinque  giorni,  le   amministrazioni   convocate   possono
          richiedere,   qualora   impossibilitate   a    partecipare,
          l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
          caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
          comunque entro i dieci giorni  successivi  alla  prima.  La
          nuova data della  riunione  puo'  essere  fissata  entro  i
          quindici giorni successivi nel caso la  richiesta  provenga
          da  un'autorita'  preposta  alla  tutela   del   patrimonio
          culturale. I responsabili  degli  sportelli  unici  per  le
          attivita' produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o  i
          Comuni, o  altre  autorita'  competenti  concordano  con  i
          Soprintendenti territorialmente competenti  il  calendario,
          almeno trimestrale,  delle  riunioni  delle  conferenze  di
          servizi  che  coinvolgano  atti  di  assenso  o  consultivi
          comunque denominati di competenza del Ministero per i  beni
          e le attivita' culturali. 
              2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli  articoli
          14  e  14-bis  sono  convocati  i  soggetti  proponenti  il
          progetto dedotto  in  conferenza,  alla  quale  gli  stessi
          partecipano senza diritto di voto. 
              2-ter.  Alla  conferenza  possono  partecipare,   senza
          diritto di voto, i concessionari e i  gestori  di  pubblici
          servizi, nel caso in cui il procedimento  amministrativo  o
          il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti
          ovvero  abbia  effetto  diretto  o  indiretto  sulla   loro
          attivita'. Agli stessi e' inviata, anche per via telematica
          e con congruo anticipo,  comunicazione  della  convocazione
          della  conferenza  di  servizi.  Alla  conferenza   possono
          partecipare   inoltre,   senza   diritto   di   voto,    le
          amministrazioni  preposte  alla  gestione  delle  eventuali
          misure pubbliche di agevolazione. 
              3. Nella prima riunione della conferenza di servizi,  o
          comunque   in   quella   immediatamente   successiva   alla
          trasmissione dell'istanza  o  del  progetto  definitivo  ai
          sensi  dell'art.  14-bis,   le   amministrazioni   che   vi
          partecipano determinano il  termine  per  l'adozione  della
          decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
          superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal  comma
          4.  Decorsi  inutilmente  tali  termini,  l'amministrazione
          procedente provvede ai  sensi  dei  commi  6-bis  e  9  del
          presente art.. 
              3-bis. In caso di opera o attivita' sottoposta anche ad
          autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime,
          in via definitiva, in sede di conferenza  di  servizi,  ove
          convocata,  in  ordine  a  tutti  i  provvedimenti  di  sua
          competenza ai sensi  del  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42. 
              4. Fermo restando quanto disposto dal comma  4-bis  nei
          casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di  servizi
          si esprime dopo aver acquisito la valutazione  medesima  ed
          il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un  massimo
          di novanta giorni, fino  all'acquisizione  della  pronuncia
          sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA  non  interviene
          nel  termine   previsto   per   l'adozione   del   relativo
          provvedimento, l'amministrazione competente si  esprime  in
          sede di conferenza di servizi, la  quale  si  conclude  nei
          trenta giorni successivi al termine predetto.  Tuttavia,  a
          richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti  alla
          conferenza di servizi, il termine di trenta giorni  di  cui
          al precedente periodo e' prorogato di altri  trenta  giorni
          nel caso che si appalesi la necessita'  di  approfondimenti
          istruttori.  Per  assicurare   il   rispetto   dei   tempi,
          l'amministrazione competente al rilascio dei  provvedimenti
          in materia ambientale puo'  far  eseguire  anche  da  altri
          organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati
          di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti,  ovvero
          da    istituti    universitari    tutte    le     attivita'
          tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In  tal  caso  gli
          oneri economici diretti o indiretti sono posti a  esclusivo
          carico del soggetto committente  il  progetto,  secondo  le
          tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              4-bis. Nei  casi  in  cui  l'intervento  oggetto  della
          conferenza di servizi e' stato sottoposto  positivamente  a
          valutazione  ambientale  strategica   (VAS),   i   relativi
          risultati e prescrizioni, ivi compresi gli  adempimenti  di
          cui ai commi 4 e 5 dell'art. 10 del decreto  legislativo  3
          aprile  2006,  n.  152,  devono  essere  utilizzati,  senza
          modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata  nella
          medesima sede, statale o regionale, ai  sensi  dell'art.  7
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
              5. Nei procedimenti relativamente  ai  quali  sia  gia'
          intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
          di cui al comma 3 dell'art. 14-quater,  nonche'  quelle  di
          cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si  applicano
          alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute
          ,  del  patrimonio  storico-artistico  e   della   pubblica
          incolumita'. 
              6.  Ogni  amministrazione  convocata   partecipa   alla
          conferenza di servizi attraverso  un  unico  rappresentante
          legittimato, dall'organo competente, ad esprimere  in  modo
          vincolante la volonta'  dell'amministrazione  su  tutte  le
          decisioni di competenza della stessa. 
              6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
          caso  scaduto  il  termine  di  cui  ai  commi   3   e   4,
          l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale,  puo'
          adire direttamente  il  Consiglio  dei  Ministri  ai  sensi
          dell'art. 26, comma 2, del  decreto  legislativo  3  aprile
          2006,  n.  152;  in  tutti  gli  altri  casi,  valutate  le
          specifiche risultanze  della  conferenza  e  tenendo  conto
          delle posizioni prevalenti espresse in quella sede,  adotta
          la determinazione motivata di conclusione del  procedimento
          che sostituisce a tutti gli effetti,  ogni  autorizzazione,
          concessione,  nulla  osta  o  atto  di   assenso   comunque
          denominato    di    competenza    delle     amministrazioni
          partecipanti,  o  comunque  invitate   a   partecipare   ma
          risultate assenti, alla  predetta  conferenza.  La  mancata
          partecipazione  alla  conferenza  di  servizi   ovvero   la
          ritardata o mancata adozione della determinazione  motivata
          di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della
          responsabilita'    dirigenziale    o     disciplinare     e
          amministrativa, nonche'  ai  fini  dell'attribuzione  della
          retribuzione di  risultato.  Resta  salvo  il  diritto  del
          privato di dimostrare  il  danno  derivante  dalla  mancata
          osservanza del termine di conclusione del  procedimento  ai
          sensi degli articoli 2 e 2-bis. 
              7.      Si      considera      acquisito      l'assenso
          dell'amministrazione, ivi  comprese  quelle  preposte  alla
          tutela della salute  e  della  pubblica  incolumita',  alla
          tutela   paessaggistico-territoriale    e    alla    tutela
          ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA,  VAS
          e AIA, il cui rappresentante, all'esito  dei  lavori  della
          conferenza, non abbia espresso definitivamente la  volonta'
          dell'amministrazione rappresentata. 
              8. In sede di  conferenza  di  servizi  possono  essere
          richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
          ai progettisti chiarimenti o ulteriore  documentazione.  Se
          questi ultimi non sono  forniti  in  detta  sede,  entro  i
          successivi  trenta  giorni,  si   procede   all'esame   del
          provvedimento. 
              9. (soppresso) 
              10.   Il   provvedimento   finale   concernente   opere
          sottoposte a VIA e'  pubblicato,  a  cura  del  proponente,
          unitamente all'estratto della predetta VIA, nella  Gazzetta
          Ufficiale  o  nel  Bollettino  regionale  in  caso  di  VIA
          regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale.  Dalla
          data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
          i   termini   per   eventuali    impugnazioni    in    sede
          giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.». 
              «Art. 14-quater (Effetti del  dissenso  espresso  nella
          conferenza di servizi) 
              1. Il dissenso  di  uno  o  piu'  rappresentanti  delle
          amministrazioni vi comprese  quelle  preposte  alla  tutela
          ambientale, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 del
          decreto   legislativo    3    aprile    2006,    n.    152,
          paesaggistico-territoriale,         del          patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica   incolumita',   regolarmente    convocate    alla
          conferenza di servizi, a  pena  di  inammissibilita',  deve
          essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere
          congruamente  motivato,  non  puo'  riferirsi  a  questioni
          connesse che non  costituiscono  oggetto  della  conferenza
          medesima e deve  recare  le  specifiche  indicazioni  delle
          modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. 
              2. (abrogato) 
              3. Al di fuori dei casi di  cui  all'art.  117,  ottavo
          comma,  della  Costituzione,  e  delle  infrastrutture   ed
          insediamenti  produttivi   strategici   e   di   preminente
          interesse nazionale, di  cui  alla  parte  seconda,  titolo
          terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile  2006,
          n. 163, e successive modificazioni,  nonche'  dei  casi  di
          localizzazione delle opere di interesse statale, ove  venga
          espresso motivato dissenso da parte  di  un'amministrazione
          preposta          alla          tutela          ambientale,
          paesaggistico-territoriale,         del          patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica incolumita', la questione,  in  attuazione  e  nel
          rispetto del principio di leale collaborazione e  dell'art.
          120 della  Costituzione,  e'  rimessa  dall'amministrazione
          procedente alla deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,
          che si pronuncia entro sessanta giorni, previa  intesa  con
          la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate,
          in caso di dissenso tra un'amministrazione  statale  e  una
          regionale o  tra  piu'  amministrazioni  regionali,  ovvero
          previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati,
          in  caso  di  dissenso  tra  un'amministrazione  statale  o
          regionale e un ente locale  o  tra  piu'  enti  locali.  Se
          l'intesa  non  e'  raggiunta  entro   trenta   giorni,   la
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri  puo'   essere
          comunque adottata. Se il motivato dissenso e'  espresso  da
          una Regione o  da  una  Provincia  autonoma  in  una  delle
          materie di propria competenza, il  Consiglio  dei  Ministri
          delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la
          partecipazione  dei  Presidenti  delle  Regioni   o   delle
          Province autonome interessate. 
              3- bis (omissis) 
              3- ter (omissis) 
              3- quater (omissis) 
              3-quinquies.  Restano  ferme  le  attribuzioni   e   le
          prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale  e
          alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
          speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione. 
              4. (abrogato) 
              5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a  VIA  e
          in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art.
          5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988,  n.
          400,  introdotta  dall'art.  12,  comma  2,   del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 303.». 
              «Art. 14-quinquies (Conferenza di servizi in materia di
          finanza di progetto) 
              1. Nelle ipotesi di conferenza di  servizi  finalizzata
          all'approvazione del progetto definitivo in relazione  alla
          quale  trovino  applicazione  le  procedure  di  cui   agli
          articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n.
          109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto,
          anche i soggetti aggiudicatari di  concessione  individuati
          all'esito della procedura di cui all'art.  37-quater  della
          legge n. 109 del 1994, ovvero le societa'  di  progetto  di
          cui all'art. 37-quinquies della medesima legge.»: 
              - il decreto-legge  1º  aprile  1989,  n.  120  recante
          "Misure  di  sostegno   e   di   reindustrializzazione   in
          attuazione del piano di risanamento della  siderurgia»,  e'
          stato pubblicato nella GURI del 3  aprile  1989,  n.  77  e
          convertito, con modificazioni, in legge 15 maggio 1989,  n.
          181, pubblicata sulla GURI del 23 maggio 1989, n. 118 
              - Si riporta l'art. 4, comma 1, lettere a) ed  e),  del
          decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.  276,  recante
          "Attuazione delle  deleghe  in  materia  di  occupazione  e
          mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003,  n.
          30», pubblicato nella GURI del  9  ottobre  2003,  n.  235,
          supplemento ordinario : 
              «Art. 4 (Agenzie per il lavoro) 
              1. Presso il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e' istituito un apposito albo delle agenzie per  il
          lavoro  ai  fini  dello  svolgimento  delle  attivita'   di
          somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione  del
          personale, supporto alla ricollocazione  professionale.  Il
          predetto albo e' articolato in cinque sezioni: 
              a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo
          svolgimento di tutte le attivita' di cui all'art. 20; 
              b)  agenzie  di  somministrazione  di  lavoro  a  tempo
          indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle
          attivita' specifiche di cui all'art. 20, comma  3,  lettere
          da a) a h); 
              c) agenzie di intermediazione; 
              d) agenzie di ricerca e selezione del personale; 
              e)   agenzie   di    supporto    alla    ricollocazione
          professionale.». 
              - Si riporta l'art. 118 della legge 23  dicembre  2000,
          n.  388,  recante  "Disposizioni  per  la  formazione   del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2001)», pubblicata nella GURI del  29  dicembre
          2000, n. 302, supplemento ordinario: 
              «Art.118   (Interventi   in   materia   di   formazione
          professionale nonche' disposizioni di attivita'  svolte  in
          fondi comunitari e di Fondo sociale europeo) 
              1.  Al  fine  di  promuovere,  in   coerenza   con   la
          programmazione regionale e con  le  funzioni  di  indirizzo
          attribuite in materia  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   lo   sviluppo    della    formazione
          professionale  continua,  in  un'ottica  di  competitivita'
          delle  imprese  e  di   garanzia   di   occupabilita'   dei
          lavoratori, possono  essere  istituiti,  per  ciascuno  dei
          settori  economici  dell'industria,  dell'agricoltura,  del
          terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui  al  comma
          6, fondi paritetici  interprofessionali  nazionali  per  la
          formazione continua, nel presente art. denominati  «fondi».
          Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni
          sindacali  dei  datori   di   lavoro   e   dei   lavoratori
          maggiormente rappresentative sul  piano  nazionale  possono
          prevedere l'istituzione di fondi anche per settori diversi,
          nonche',  all'interno  degli  stessi,  la  costituzione  di
          un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi relativi
          ai dirigenti possono  essere  costituiti  mediante  accordi
          stipulati dalle  organizzazioni  sindacali  dei  datori  di
          lavoro    e    dei    dirigenti    comparativamente    piu'
          rappresentative, oppure come apposita  sezione  all'interno
          dei fondi interprofessionali  nazionali.  I  fondi,  previo
          accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o
          territorialmente e possono altresi' utilizzare parte  delle
          risorse a essi destinati per misure di formazione a  favore
          di apprendisti e collaboratori a progetto. I fondi  possono
          finanziare in tutto o in parte piani  formativi  aziendali,
          territoriali, settoriali o individuali  concordati  tra  le
          parti  sociali,  nonche'  eventuali  ulteriori   iniziative
          propedeutiche e  comunque  direttamente  connesse  a  detti
          piani  concordate  tra  le  parti.   I   piani   aziendali,
          territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni
          e le  province  autonome  territorialmente  interessate.  I
          progetti relativi ai piani individuali ed  alle  iniziative
          propedeutiche e connesse ai medesimi  sono  trasmessi  alle
          regioni  ed   alle   province   autonome   territorialmente
          interessate, affinche' ne possano tenere conto  nell'ambito
          delle  rispettive  programmazioni.  Ai  fondi  afferiscono,
          secondo le disposizioni di cui  al  presente  articolo,  le
          risorse derivanti dal gettito  del  contributo  integrativo
          stabilito  dall'art.  25,  quarto  comma,  della  legge  21
          dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative
          ai datori di lavoro che aderiscono  a  ciascun  fondo.  Nel
          finanziare i piani formativi di cui al  presente  comma,  i
          fondi si attengono al criterio della redistribuzione  delle
          risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di  essi,
          ai sensi del comma 3. 
              2. L'attivazione dei fondi e' subordinata  al  rilascio
          di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle
          politiche sociali, previa verifica della  conformita'  alle
          finalita' di cui al comma 1 dei criteri di gestione,  degli
          organi  e  delle  strutture  di  funzionamento  dei   fondi
          medesimi e della professionalita' dei gestori. Il Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali esercita  altresi'  la
          vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei  fondi;  in
          caso di irregolarita' o di inadempimenti, il Ministero  del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali   puo'   disporne   la
          sospensione dell'operativita' o il commissariamento.  Entro
          tre anni dall'entrata a regime dei fondi, il Ministero  del
          lavoro  e   delle   politiche   sociali   effettuera'   una
          valutazione  dei  risultati  conseguiti  dagli  stessi.  Il
          presidente  del  collegio  dei  sindaci  e'  nominato   dal
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali.  Presso  lo
          stesso Ministero e' istituito,  con  decreto  ministeriale,
          senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio  dello  Stato,
          l'«Osservatorio per la formazione continua» con il  compito
          di  elaborare   proposte   di   indirizzo   attraverso   la
          predisposizione di linee-guida  e  di  esprimere  pareri  e
          valutazioni in ordine  alle  attivita'  svolte  dai  fondi,
          anche  in   relazione   all'applicazione   delle   suddette
          linee-guida.  Tale  Osservatorio   e'   composto   da   due
          rappresentanti del Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali,  dal  consigliere   di   parita'   componente   la
          Commissione   centrale   per    l'impiego,    da    quattro
          rappresentanti delle  regioni  designati  dalla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  nonche'  da  un
          rappresentante  di  ciascuna  delle  confederazioni   delle
          organizzazioni sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  delle
          organizzazioni  sindacali   dei   lavoratori   maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale. Tale  Osservatorio  si
          avvale  dell'assistenza  tecnica   dell'Istituto   per   lo
          sviluppo  della  formazione  professionale  dei  lavoratori
          (ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete  alcun
          compenso ne' rimborso spese per l'attivita' espletata. 
              3.  I  datori  di  lavoro  che  aderiscono   ai   fondi
          effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui
          all'art. 25 della legge  n.  845  del  1978,  e  successive
          modificazioni, all'INPS, che provvede  a  trasferirlo,  per
          intero, una volta dedotti i meri costi  amministrativi,  al
          fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi e'
          fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con  effetti  dal
          1° gennaio successivo; le successive  adesioni  o  disdette
          avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS,  entro
          il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005,  comunica
          al Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  ai
          fondi la previsione, sulla base delle  adesioni  pervenute,
          del gettito del contributo integrativo, di cui all'art.  25
          della legge n. 845 del 1978,  e  successive  modificazioni,
          relativo ai datori  di  lavoro  aderenti  ai  fondi  stessi
          nonche' di quello relativo agli  altri  datori  di  lavoro,
          obbligati al versamento di detto contributo,  destinato  al
          Fondo per la formazione professionale e  per  l'accesso  al
          Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'art.  9,  comma  5,
          del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  19  luglio  1993,  n.  236.  Lo
          stesso Istituto provvede a  disciplinare  le  modalita'  di
          adesione ai fondi  interprofessionali  e  di  trasferimento
          delle  risorse  agli  stessi  mediante  acconti  bimestrali
          nonche' a fornire, tempestivamente e  con  regolarita',  ai
          fondi stessi, tutte le informazioni relative  alle  imprese
          aderenti e ai contributi integrativi da  esse  versati.  Al
          fine di  assicurare  continuita'  nel  perseguimento  delle
          finalita'  istituzionali  del  Fondo  per   la   formazione
          professionale e per l'accesso al FSE, di  cui  all'art.  9,
          comma  5,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.   148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236, rimane fermo quanto previsto  dal  secondo  periodo
          del comma 2 dell'art. 66 della legge  17  maggio  1999,  n.
          144. 
              4. Nei confronti del contributo versato  ai  sensi  del
          comma 3, trovano applicazione le  disposizioni  di  cui  al
          quarto comma dell'art. 25 della citata  legge  n.  845  del
          1978, e successive modificazioni. 
              5.  Resta  fermo  per  i  datori  di  lavoro  che   non
          aderiscono  ai  fondi  l'obbligo  di  versare  all'INPS  il
          contributo integrativo di cui al quarto comma dell'art.  25
          della  citata  legge  n.  845  del   1978,   e   successive
          modificazioni, secondo le  modalita'  vigenti  prima  della
          data di entrata in vigore della presente legge. 
              6. Ciascun fondo e' istituito, sulla  base  di  accordi
          interconfederali stipulati dalle  organizzazioni  sindacali
          dei  datori  di  lavoro  e  dei   lavoratori   maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale, alternativamente: 
              a) come soggetto giuridico  di  natura  associativa  ai
          sensi dell'art. 36 del codice civile; 
              b) come soggetto dotato di  personalita'  giuridica  ai
          sensi degli articoli 1  e  9  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 10  febbraio  2000,
          n. 361, concessa con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali. 
              7. 
              8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo
          integrativo di cui all'art. 25 della legge n. 845 del 1978,
          il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere il contributo
          omesso  e  le  relative  sanzioni,  che   vengono   versate
          dall'INPS al fondo prescelto. 
              9.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   della
          previdenza  sociale  sono  determinati,  entro   centoventi
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, modalita', termini e condizioni per il  concorso  al
          finanziamento di  progetti  di  ristrutturazione  elaborati
          dagli enti di formazione entro il limite  massimo  di  lire
          100 miliardi per l'anno  2001,  nell'ambito  delle  risorse
          preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione  di  cui
          all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.
          148, convertito, con modificazioni, dalla legge  19  luglio
          1993, n. 236. Le  disponibilita'  sono  ripartite  su  base
          regionale  in  riferimento  al  numero  degli  enti  e  dei
          lavoratori interessati dai  processi  di  ristrutturazione,
          con  priorita'   per   i   progetti   di   ristrutturazione
          finalizzati  a  conseguire   i   requisiti   previsti   per
          l'accreditamento  delle  strutture   formative   ai   sensi
          dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e  sue  eventuali
          modifiche. 
              10. A decorrere dall'anno 2001 e' stabilita al  20  per
          cento la quota del  gettito  complessivo  da  destinare  ai
          fondi a  valere  sul  terzo  delle  risorse  derivanti  dal
          contributo integrativo di cui all'art. 25  della  legge  21
          dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di  cui  all'art.
          medesimo. Tale quota e' stabilita al 30 per  cento  per  il
          2002 e al 50 per cento per il 2003. 
              11.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale  sono  determinati  le  modalita'  ed  i
          criteri di destinazione al finanziamento  degli  interventi
          di cui all'art. 80, comma 4, della legge 23 dicembre  1998,
          n. 448, dell'importo aggiuntivo di  lire  25  miliardi  per
          l'anno 2001. 
              12. Gli importi previsti  per  gli  anni  1999  e  2000
          dall'art. 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.  144,
          sono: 
              a) per il 75 per cento assegnati al  Fondo  di  cui  al
          citato art. 25 della legge n. 845 del 1978, per finanziare,
          in  via   prioritaria,   i   piani   formativi   aziendali,
          territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali; 
              b) per il restante 25 per cento accantonati per  essere
          destinati ai fondi, a seguito della loro  istituzione.  Con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono determinati i termini ed  i  criteri  di  attribuzione
          delle risorse di cui al presente comma ed al comma 10. 
              13. Per le  annualita'  di  cui  al  comma  12,  l'INPS
          continua ad effettuare il versamento stabilito dall'art. 1,
          comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di
          rotazione per l'attuazione delle politiche  comunitarie  di
          cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n.  183,  ed  il
          versamento stabilito  dall'art.  9,  comma  5,  del  citato
          decreto-legge   n.   148   del   1993,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, al Fondo di cui
          al medesimo comma. 
              14. Nell'esecuzione di programmi o di attivita', i  cui
          oneri ricadono su fondi comunitari, gli  enti  pubblici  di
          ricerca sono autorizzati a procedere  ad  assunzioni  o  ad
          impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata
          degli stessi. La presente disposizione si applica anche  ai
          programmi o alle attivita' di assistenza tecnica  in  corso
          di  svolgimento  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. 
              15. Gli  avanzi  finanziari  derivanti  dalla  gestione
          delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli
          esercizi   antecedenti   la   programmazione    comunitaria
          1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro  e
          della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio
          del Fondo di rotazione istituito dall'art. 25  della  legge
          21 dicembre  1978,  n.  845,  e  successive  modificazioni,
          possono essere destinati alla copertura di oneri  derivanti
          dalla responsabilita' sussidiaria  dello  Stato  membro  ai
          sensi della normativa comunitaria in materia. 
              16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
          con proprio decreto, destina nell'ambito delle  risorse  di
          cui all'art. 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio
          1999, n. 144, una quota  fino  a  lire  200  miliardi,  per
          l'anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
          2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di  euro  per
          ciascuno degli anni 2008 e 2009, nonche' di 100 milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, di cui il 20  per
          cento  destinato  prioritariamente   all'attuazione   degli
          articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
          n. 276, e successive modificazioni,  per  le  attivita'  di
          formazione  nell'esercizio  dell'apprendistato   anche   se
          svolte oltre il compimento del diciottesimo anno  di  eta',
          secondo le modalita' di cui  all'art.  16  della  legge  24
          giugno 1997, n. 196.». 
              - Si riporta l'art. 7 del citato D.L. del 1 aprile 1989
          n. 120: 
              «Art. 7 
              1.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
          partecipazioni statali e' istituito un  apposito  capitolo,
          denominato «Fondo speciale  di  reindustrializzazione»  con
          dotazione complessiva di lire 660 miliardi  in  ragione  di
          lire 330 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. 
              2. Il Fondo e' destinato ad erogare, in  corrispondenza
          con   la   realizzazione   del   programma   speciale    di
          reindustrializzazione delle aziende IRI nelle aree di crisi
          siderurgica,   nonche'   del   programma   di    promozione
          industriale  predisposto  dalla  Societa'  finanziaria   di
          promozione e sviluppo imprenditoriale controllata  dall'IRI
          (SPI S.p.a.) di cui all'art. 5, le somme  occorrenti  entro
          il limite massimo di lire 660 miliardi. 
              3. Una quota pari  a  lire  360  miliardi  delle  somme
          previste dal presente art. e' destinata alle iniziative che
          si localizzano nei comuni delle province  di  Napoli  e  di
          Taranto. 
              4. Una quota pari a  240  miliardi  e'  destinata  alle
          iniziative che si localizzano nei comuni delle  altre  aree
          prioritarie di crisi siderurgica di cui all'art. 5. 
              5. Una quota pari a lire 60 miliardi  e'  destinata  ad
          interventi di promozione industriale nelle  aree  di  crisi
          siderurgica secondo la ripartizione deliberata dal CIPI, su
          proposta del Ministro delle partecipazioni statali. 
              6.   All'onere   di   lire   330   miliardi   derivante
          dall'applicazione del presente art. per ciascuno degli anni
          1989 e 1990 si provvede mediante  corrispondente  riduzione
          dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
          1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di  previsione  del
          Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo  utilizzando
          lo specifico accantonamento. 
              7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».