Art. 27 
 
 
Remunerazione con strumenti finanziari della  start-up  innovativa  e
                     dell'incubatore certificato 
 
  1. Il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte delle
start-up  innovative  di  cui  all'articolo  25,  comma  2,  e  degli
incubatori certificati di cui all'articolo 25,  comma  5,  ai  propri
amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di  strumenti
finanziari  o  di  ogni  altro  diritto  o  incentivo   che   preveda
l'attribuzione di strumenti finanziari o  diritti  similari,  nonche'
dall'esercizio di diritti di opzione  attribuiti  per  l'acquisto  di
tali strumenti finanziari, non concorre alla formazione  del  reddito
imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali,  sia  ai  fini
contributivi, a condizione che tali strumenti  finanziari  o  diritti
non siano riacquistati dalla start-up  innovativa  o  dall'incubatore
certificato, dalla societa' emittente o  da  qualsiasi  soggetto  che
direttamente controlla o e' controllato dalla start-up  innovativa  o
dall'incubatore  certificato,  ovvero  e'  controllato  dallo  stesso
soggetto  che  controlla  la  start-up  innovativa   o   l'incubatore
certificato. Qualora gli  strumenti  finanziari  o  i  diritti  siano
ceduti in contrasto con tale disposizione, il reddito di  lavoro  che
non ha previamente concorso alla formazione  del  reddito  imponibile
dei suddetti  soggetti  e'  assoggettato  a  tassazione  nel  periodo
d'imposta in cui avviene la cessione. 
  2. L'esenzione di cui al comma  1  si  applica  esclusivamente  con
riferimento all'attribuzione di azioni, quote,  strumenti  finanziari
partecipativi  o  diritti  emessi   dalla   start-up   innovativa   e
dall'incubatore certificato  con  ((i  quali))  i  soggetti  suddetti
intrattengono il proprio rapporto di lavoro, nonche' di quelli emessi
da societa' direttamente controllate da una start-up innovativa o  da
un incubatore certificato. 
  3. L'esenzione di cui al comma 1 trova applicazione con riferimento
al reddito di lavoro  derivante  dagli  strumenti  finanziari  e  dai
diritti  attribuiti  e  assegnati  ovvero  ai  diritti   di   opzione
attribuiti e esercitati dopo ((la data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione)) del presente decreto. 
  4. Le azioni, le quote e  gli  strumenti  finanziari  partecipativi
emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi  resi  in  favore  di
start-up innovative o di incubatori certificati,  ovvero  di  crediti
maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi  inclusi
quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono
alla formazione del reddito complessivo  del  soggetto  che  effettua
l'apporto, anche in deroga all'articolo 9 del decreto del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  al  momento  della  loro
emissione o al momento in cui e' operata la compensazione  che  tiene
luogo del pagamento. 
  5. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo  oneroso
degli  strumenti  finanziari  di  cui  al  presente   articolo   sono
assoggettate ai regimi loro ordinariamente applicabili.