Art. 27 
 
 
        Sospensione del certificato qualificato su iniziativa 
                          del certificatore 
 
  1. Salvo casi d'urgenza che il certificatore e' tenuto  a  motivare
contestualmente alla comunicazione conseguente  alla  sospensione  di
cui  al  comma  2,  il  certificatore  che  intende   sospendere   un
certificato qualificato ne da' preventiva comunicazione al titolare e
all'eventuale  terzo  interessato   specificando   i   motivi   della
sospensione e la sua durata. 
  2. Se la sospensione e' causata da una richiesta di revoca motivata
dalla possibile compromissione della chiave privata, il certificatore
procede tempestivamente alla pubblicazione della sospensione.