(( Art. 27-bis 
 
Procedura per ristorare i soggetti  danneggiati  da  trasfusione  con
sangue infetto, da  somministrazione  di  emoderivati  infetti  o  da
                     vaccinazioni obbligatorie. 
 
  1. Ai soggetti di  cui  all'art.  2,  comma  361,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, che hanno presentato  entro  la  data  del  19
gennaio 2010 domanda di adesione alla procedura transattiva,  nonche'
ai loro aventi causa nel caso in cui nelle more  sia  intervenuto  il
decesso, e' riconosciuta, a titolo di equa riparazione, una somma  di
denaro, in un'unica  soluzione,  determinata  nella  misura  di  euro
100.000 per i danneggiati da trasfusione  con  sangue  infetto  e  da
somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di euro 20.000
per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria. Il riconoscimento  e'
subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di cui  all'art.
2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui  al  decreto  del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 28 aprile
2009, n. 132, e alla verifica della  ricevibilita'  dell'istanza.  La
liquidazione degli importi e' effettuata entro il 31  dicembre  2017,
in base al criterio della gravita'  dell'infermita'  derivatane  agli
aventi diritto e, in caso  di  pari  entita',  secondo  l'ordine  del
disagio  economico,  accertato  con   le   modalita'   previste   dal
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159,  nei  limiti  della  disponibilita'
annuale di bilancio. 
  2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la corresponsione  delle
somme di  cui  al  comma  1  e'  subordinata  alla  formale  rinuncia
all'azione  risarcitoria  intrapresa,  ivi  comprese   le   procedure
transattive, e a ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei
confronti dello Stato anche in sede sovranazionale. La corresponsione
e'  effettuata  al  netto  di  quanto  gia'  percepito  a  titolo  di
risarcimento del danno a seguito di sentenza esecutiva. 
  3. La procedura transattiva di cui all'art.  2,  comma  361,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244,  prosegue  per  i  soggetti  che  non
intendano  avvalersi  della  somma  di  denaro,  a  titolo  di   equa
riparazione, di cui al comma 1 del presente articolo. Per i  medesimi
soggetti si applicano, in un'unica soluzione, nei tempi e  secondo  i
criteri di cui al medesimo comma 1, i moduli transattivi allegati  al
decreto del Ministro della salute 4  maggio  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012. 
  4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui  al  comma  1  si
provvede  nei  limiti  delle  risorse   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero
della salute, di cui all'art. 2, comma 361, della legge  24  dicembre
2007, n. 244. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'art. 2, comma 361, della legge
          24 dicembre 2007, n.  244,  recante  "Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2008)": 
              "361. Per le  transazioni  da  stipulare  con  soggetti
          talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o  da  anemie
          ereditarie,   emofilici    ed    emotrasfusi    occasionali
          danneggiati  da  trasfusione  con  sangue  infetto   o   da
          somministrazione di  emoderivati  infetti  e  con  soggetti
          danneggiati  da   vaccinazioni   obbligatorie   che   hanno
          instaurato azioni di risarcimento danni  tuttora  pendenti,
          e' autorizzata la spesa di 180  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2008.". 
              Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1,  del  decreto
          del Ministro del lavoro, della  salute  e  delle  politiche
          sociali 28 aprile 2009, n.  132,  recante  "Regolamento  di
          esecuzione dell'art. 33,  comma  2,  del  decreto-legge  1°
          ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre 2007, n. 222 e dell'art.  2,  comma  362,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la fissazione  dei
          criteri  in  base  ai  quali  definire  le  transazioni  da
          stipulare  con  soggetti  talassemici,  affetti  da   altre
          emoglobinopatie o affetti da anemie  ereditarie,  emofilici
          ed emotrasfusi occasionali danneggiati da  trasfusione  con
          sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti
          e con soggetti danneggiati  da  vaccinazioni  obbligatorie,
          che abbiano instaurato azioni di risarcimento danni tuttora
          pendenti": 
              "1. Costituiscono  presupposti  per  la  stipula  delle
          transazioni con i soggetti di cui all'art. 1: 
              a) l'esistenza di un danno ascrivibile  alle  categorie
          di cui alla Tabella A annessa  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, accertato  dalla
          competente Commissione Medico Ospedaliera di  cui  all'art.
          165 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
          1973, n.  1092,  di  seguito  denominata  «Commissione»,  o
          dall'Ufficio medico legale della Direzione  generale  della
          programmazione  sanitaria,  dei   livelli   essenziali   di
          assistenza e dei principi etici di  sistema  del  Ministero
          del lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali,  di
          seguito  denominato  «Ufficio  medico  legale»,  o  da  una
          sentenza; 
              b) l'esistenza del nesso causale tra il  danno  di  cui
          alla precedente lettera a)  e  la  trasfusione  con  sangue
          infetto o la somministrazione di emoderivati infetti  o  la
          vaccinazione  obbligatoria,  accertata   ad   opera   della
          competente Commissione o dall'Ufficio Medico  Legale  o  da
          una sentenza; limitatamente alle transazioni  da  stipulare
          con gli aventi causa di danneggiati deceduti, si  prescinde
          dalla presenza del nesso di causalita' tra il danno di  cui
          alla lettera a) ed il decesso, accertato  dalla  competente
          Commissione  o  dall'Ufficio  Medico  Legale   o   da   una
          sentenza.". 
              Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  5
          dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente  la
          revisione delle modalita' di determinazione e  i  campi  di
          applicazione dell' Indicatore  della  situazione  economica
          equivalente (ISEE)", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          24 gennaio 2014, n. 19. 
              Il decreto del Ministro della  salute  4  maggio  2012,
          recante "Definizione dei moduli transattivi in applicazione
          dell'art. 5 del decreto  del  Ministro  del  lavoro,  della
          salute  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze 28 aprile  2009,  n.
          132", e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  13  luglio
          2012, n. 162.