Art. 27 Limiti alla concessione dell'elargizione e del mutuo 1. L'elargizione e' concessa, a titolo di contributo per il danno subito, nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 7, 9 e 11 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 ed e' corrisposta in una o piu' soluzioni tenendo conto delle disponibilita' del Fondo e dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. 2. Il mutuo e' concesso tenendo conto delle disponibilita' del Fondo e dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Il relativo importo, salvo quanto previsto dal comma 4, e' commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato. 3. Il mancato guadagno e' quantificato sulla base della documentazione allegata alla domanda ai sensi degli articoli 19, comma 1, lettera f), e 20, comma 1, lettera d). Se non puo' essere determinato nel suo preciso ammontare, si procede alla valutazione in via equitativa, tenuto conto anche della riduzione del valore dell'avviamento commerciale. 4. Nei casi in cui la vittima del delitto di usura abbia subito un maggior danno per le modalita' estorsive con le quali e' stato posto in essere il delitto, riferibili ad una delle circostanze di cui all'articolo 20, comma 1, lettera d), non e' consentito, per lo stesso danno, il cumulo tra il maggior importo del mutuo e l'elargizione. 5. Se in caso di lesioni personali o di decesso, sono stati corrisposti emolumenti per lo stesso evento lesivo, in applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302, le somme eventualmente concesse a titolo di elargizione sono ridotte in misura corrispondente ai predetti emolumenti. 6. Qualora, in applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sia stato conferito l'assegno vitalizio, si procede alla capitalizzazione delle somme per le riduzioni di cui al comma 5.
Note all'art. 27: - Per il testo dell'art. 7 della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44 si veda nelle note all'art. 18. - Si trascrive il testo degli artt. 9 e 11 della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44: "Art. 9. (Ammontare dell'elargizione). - 1. L'elargizione e' corrisposta, nei limiti della dotazione del Fondo previsto dall'articolo 18, in misura dell'intero ammontare del danno e comunque non superiore a lire 3.000 milioni. Qualora piu' domande, per eventi diversi, relative ad uno stesso soggetto, siano proposte nel corso di un triennio, l'importo complessivo dell'elargizione non puo' superare nel triennio la somma di lire 6.000 milioni. 2. L'elargizione e' esente dal pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre, per l'elargizione, l'esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive." "Art. 11. (Limiti all'elargizione nel caso di lesioni personali o di morte). - 1. Nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali, l'elargizione e' concessa per la sola parte che eccede l'ammontare degli emolumenti ricevuti dall'interessato, per lo stesso evento lesivo, in applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302.". - Per la rubrica della legge 20 ottobre 1990, n. 302 si veda nelle note all'art. 19, comma 1.