Art. 27 
 
 
                 Soggetti aventi finalita' di lucro 
 
  1. L'Italia riconosce e favorisce l'apporto delle imprese  e  degli
istituti bancari ai processi di sviluppo  dei  Paesi  partner,  fatta
eccezione  per  le  societa'  e  le  imprese  iscritte  nel  registro
nazionale delle imprese di cui all'articolo 3 della  legge  9  luglio
1990, n. 185, e successive modificazioni, nel rispetto  dei  principi
di trasparenza, concorrenzialita' e responsabilita' sociale. 
  2. E' promossa la piu' ampia partecipazione dei soggetti di cui  al
comma 1 del presente articolo alle procedure di evidenza pubblica dei
contratti per la realizzazione di iniziative di  sviluppo  finanziate
dalla  cooperazione  allo  sviluppo,  nonche'  dai   Paesi   partner,
dall'Unione europea, dagli organismi internazionali, dalle banche  di
sviluppo e dai fondi internazionali, che ricevono finanziamenti dalla
cooperazione allo sviluppo. 
  3. Una quota del fondo rotativo di cui all'articolo 8  puo'  essere
destinata a: 
    a) concedere ad imprese italiane crediti agevolati per assicurare
il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche  in  forma
anticipata, per la costituzione di imprese miste  in  Paesi  partner,
individuati con delibera del CICS, con particolare  riferimento  alle
piccole e medie imprese; 
    b) concedere crediti agevolati ad investitori pubblici o  privati
o ad organizzazioni internazionali, affinche' finanzino imprese miste
da  realizzarsi  in  Paesi  partner  o  eroghino   altre   forme   di
agevolazione identificate dal CICS che  promuovano  lo  sviluppo  dei
Paesi partner; 
    c) costituire un fondo di garanzia per i prestiti concessi di cui
alla lettera a). 
  4. Il CICS stabilisce: 
    a) la quota  del  fondo  rotativo  che  puo'  annualmente  essere
impiegata per le finalita' di cui al comma 3; 
    b) i criteri per la selezione delle iniziative di cui al comma  3
che devono tenere conto, oltre che delle finalita' e delle  priorita'
geografiche o settoriali della  cooperazione  italiana,  anche  delle
garanzie offerte  dai  Paesi  partner  a  tutela  degli  investimenti
stranieri.  Tali  criteri  mirano  a  privilegiare  la  creazione  di
occupazione,  nel  rispetto  delle  convenzioni  internazionali   sul
lavoro, e di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile; 
    c) le condizioni in base alle quali  possono  essere  concessi  i
crediti. 
  5. All'istituto gestore di cui all'articolo 8  sono  affidate,  con
convenzione stipulata dal Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al  presente  articolo,
ciascuno  dei   quali   e'   valutato   dall'Agenzia   congiuntamente
all'istituto gestore. Le iniziative di cui al comma  3  del  presente
articolo sono soggette alle medesime procedure di cui all'articolo 8. 
 
          Note all'art. 27: 
              - Il testo dell'articolo 3 della legge 9  luglio  1990,
          n.  185  (Nuove  norme  sul  controllo   dell'esportazione,
          importazione e transito dei materiali di armamento), e'  il
          seguente: 
              "Art. 3. (Registro nazionale delle  imprese)  -  1.  Il
          registro   nazionale   delle   imprese   e'    disciplinato
          dall'articolo 44 del codice dell'ordinamento  militare,  di
          cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.".