Art. 27 Collocamento della gente di mare 1. Al collocamento della gente di mare si applicano le norme del presente decreto. 2. Le Capitanerie di porto possono svolgere attivita' di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, in raccordo con le strutture regionali e con l'ANPAL. 3. Sulla base di specifiche convenzioni tra l'ANPAL e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengono individuate le Capitanerie di porto autorizzate a svolgere attivita' di intermediazione ai sensi del comma 2, prevedendo altresi' le modalita' di accesso al sistema informativo di cui all'articolo 14 del presente decreto.
Note all'art. 27: Per il testo dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, si vedano le note all'articolo 12.