Art. 27 
 
          Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo  n.  33  del
2013 e' sostituito dal seguente:  «1.  Le  pubbliche  amministrazioni
pubblicano gli atti degli organismi  indipendenti  di  valutazione  o
nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione  in  forma  anonima
dei dati personali eventualmente presenti.  Pubblicano,  inoltre,  la
relazione degli organi di revisione  amministrativa  e  contabile  al
bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al  conto
consuntivo o bilancio di esercizio nonche' tutti i rilievi  ancorche'
non recepiti della Corte dei  conti  riguardanti  l'organizzazione  e
l'attivita' delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.». 
 
          Note all'art. 27: 
              Si riporta il testo dell'articolo 31 del citato decreto
          legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 27. (Obblighi di  pubblicazione  concernenti  i
          dati   relativi   ai   controlli   sull'organizzazione    e
          sull'attivita'  dell'amministrazione)  -  1.  Le  pubbliche
          amministrazioni  pubblicano  gli   atti   degli   organismi
          indipendenti  di  valutazione  o  nuclei  di   valutazione,
          procedendo  all'indicazione  in  forma  anonima  dei   dati
          personali eventualmente presenti. Pubblicano,  inoltre,  la
          relazione  degli  organi  di  revisione  amministrativa   e
          contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative
          variazioni e al conto consuntivo o  bilancio  di  esercizio
          nonche' tutti i rilievi ancorche' non recepiti della  Corte
          dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attivita'  delle
          amministrazioni stesse e dei loro uffici.».