Art. 27 Coordinamento con la legislazione vigente 1. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, le parole: «delle societa'» sono sostituite dalle seguenti: «delle aziende e istituzioni»; b) al comma 2-bis, le parole: «Le aziende speciali, le istituzioni e le societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo», ovunque occorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Le aziende speciali e le istituzioni». 2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 550, le parole: «alle aziende speciali, alle istituzioni e alle societa'» sono sostituite dalle seguenti: «alle aziende speciali e alle istituzioni»; b) al comma 554, le parole: «le aziende speciali, le istituzioni e le societa'» sono sostituite dalle seguenti: «le aziende speciali e le istituzioni»; c) al comma 555, le parole: «diversi dalle societa' che svolgono servizi pubblici locali» sono soppresse.
Note all'art. 27: - Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», come modificato dal presente decreto: «Art. 18. Reclutamento del personale delle aziende e istituzioni pubbliche 1. (abrogato) 2. (abrogato) 2-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalita' di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali e le istituzioni adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantita' di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione. 3. (abrogato).» - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 550, 554 e 555, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dal presente decreto: «550. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 562 si applicano alle aziende speciali e alle istituzioni partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' le societa' emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate. 554. A decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali e le istituzioni a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benche' negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante. 555. A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554 sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilita' erariale dei soci.»