Art. 27 
 
 
              Coordinamento con la legislazione vigente 
 
  1. All'articolo 18  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) nella rubrica, le parole: «delle societa'» sono sostituite dalle
seguenti: «delle aziende e istituzioni»; 
  b) al comma 2-bis, le parole: «Le aziende speciali, le  istituzioni
e  le  societa'  a  partecipazione  pubblica  locale  totale   o   di
controllo», ovunque occorrano, sono sostituite  dalle  seguenti:  «Le
aziende speciali e le istituzioni». 
  2. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  al  comma  550,  le  parole:  «alle  aziende   speciali,   alle
istituzioni e alle societa'» sono sostituite  dalle  seguenti:  «alle
aziende speciali e alle istituzioni»; 
  b) al comma 554, le parole: «le aziende speciali, le istituzioni  e
le societa'» sono sostituite dalle seguenti: «le aziende  speciali  e
le istituzioni»; 
  c) al comma 555, le parole: «diversi dalle  societa'  che  svolgono
servizi pubblici locali» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 27: 
              - Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni  urgenti
          per  lo  sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria», come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 18. Reclutamento del personale  delle  aziende  e
          istituzioni pubbliche 
              1. (abrogato) 
              2. (abrogato) 
              2-bis.  Le  aziende  speciali  e  le   istituzioni   si
          attengono  al  principio  di  riduzione   dei   costi   del
          personale,   attraverso   il   contenimento   degli   oneri
          contrattuali e delle assunzioni di personale.  A  tal  fine
          l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo,  tenuto
          anche conto delle  disposizioni  che  stabiliscono,  a  suo
          carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale,
          definisce, per ciascuno dei soggetti di cui  al  precedente
          periodo, specifici criteri e modalita'  di  attuazione  del
          principio di contenimento dei costi del personale,  tenendo
          conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende
          speciali e  le  istituzioni  adottano  tali  indirizzi  con
          propri provvedimenti e, nel  caso  del  contenimento  degli
          oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede  di
          contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le
          istituzioni che gestiscono servizi  socio-assistenziali  ed
          educativi, scolastici e per l'infanzia,  culturali  e  alla
          persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti  di
          cui al precedente  periodo,  fermo  restando  l'obbligo  di
          mantenere un  livello  dei  costi  del  personale  coerente
          rispetto alla quantita' di servizi erogati. Per le  aziende
          speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui  al
          periodo precedente si  applicano  qualora  l'incidenza  del
          fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al  50  per
          cento del totale del valore della produzione. 
              3. (abrogato).» 
              - Si riporta il testo dell'art. 1,  commi  550,  554  e
          555, della citata legge 27  dicembre  2013,  n.  147,  come
          modificati dal presente decreto: 
              «550. Le disposizioni del presente comma e dei commi da
          551 a  562  si  applicano  alle  aziende  speciali  e  alle
          istituzioni  partecipate  dalle  pubbliche  amministrazioni
          locali indicate nell'elenco di cui  all'art.  1,  comma  3,
          della legge 31 dicembre 2009,  n.  196.  Sono  esclusi  gli
          intermediari finanziari di cui all'art. 106 del testo unico
          di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,
          nonche' le societa' emittenti strumenti finanziari  quotati
          nei mercati regolamentati e le loro controllate. 
              554.  A  decorrere  dall'esercizio  2015,  le   aziende
          speciali e le istituzioni a partecipazione di  maggioranza,
          diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali
          titolari  di  affidamento  diretto  da  parte  di  soggetti
          pubblici per una  quota  superiore  all'80  per  cento  del
          valore della produzione, che nei  tre  esercizi  precedenti
          abbiano  conseguito  un   risultato   economico   negativo,
          procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso  dei
          componenti   degli   organi    di    amministrazione.    Il
          conseguimento di un risultato economico  negativo  per  due
          anni consecutivi rappresenta giusta  causa  ai  fini  della
          revoca degli amministratori. Quanto previsto  dal  presente
          comma  non  si  applica  ai  soggetti  il   cui   risultato
          economico, benche' negativo, sia coerente con un  piano  di
          risanamento     preventivamente     approvato     dall'ente
          controllante. 
              555.  A  decorrere  dall'esercizio  2017,  in  caso  di
          risultato  negativo  per  quattro   dei   cinque   esercizi
          precedenti, i soggetti di cui al comma 554  sono  posti  in
          liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione  del
          bilancio o rendiconto  relativo  all'ultimo  esercizio.  In
          caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro
          il predetto termine, i successivi  atti  di  gestione  sono
          nulli e la loro adozione comporta responsabilita'  erariale
          dei soci.»