Art. 27 
 
                      Modifiche all'articolo 32 
               del decreto legislativo n. 82 del 2005 
 
  1. All'articolo 32 del decreto legislativo  n.  82  del  2005  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Obblighi  del
titolare  e  del  prestatore  di   servizi   di   firma   elettronica
qualificata»; 
    b) al comma 1, dopo  le  parole:  «custodia  del  dispositivo  di
firma»,  sono  inserite  le   seguenti:   «o   degli   strumenti   di
autenticazione informatica per l'utilizzo del dispositivo di firma da
remoto,»; 
    c) la parola: «certificatore»  e'  sostituita,  ovunque  ricorra,
dalle  seguenti:  «prestatore  di  servizi   di   firma   elettronica
qualificata»; 
    d) al comma 3, alinea, la parola: «inoltre» e'  sostituita  dalla
seguente: «comunque»; 
    e) al comma 3, lettera g), dopo le  parole:  «compromissione  del
dispositivo di firma», sono inserite le seguenti: «o degli  strumenti
di autenticazione  informatica  per  l'utilizzo  del  dispositivo  di
firma,»; 
    f) al comma 5,  le  parole:  «raccoglie  i  dati  personali  solo
direttamente dalla persona cui si riferiscono o previo suo  esplicito
consenso,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «raccoglie   i   dati
personali direttamente dalla persona cui si riferiscono o, previo suo
esplicito consenso, tramite il terzo,». 
 
          Note all'art. 27: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  32  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              « Art. 32. Obblighi del titolare e  del  prestatore  di
          servizi di firma elettronica qualificata 
              1. Il titolare del certificato di firma  e'  tenuto  ad
          assicurare la custodia del dispositivo  di  firma  o  degli
          strumenti di autenticazione informatica per l'utilizzo  del
          dispositivo di firma da remoto,  e  ad  adottare  tutte  le
          misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno  ad
          altri; e' altresi' tenuto ad  utilizzare  personalmente  il
          dispositivo di firma. 
              2.  Il  prestatore  di  servizi  di  firma  elettronica
          qualificata  e'  tenuto  ad  adottare   tutte   le   misure
          organizzative e tecniche idonee ad evitare danno a terzi. 
              3.  Il  prestatore  di  servizi  di  firma  elettronica
          qualificata  che  rilascia,  ai  sensi  dell'articolo   19,
          certificati qualificati deve comunque: 
              a) provvedere con certezza alla  identificazione  della
          persona che fa richiesta della certificazione; 
              b)  rilasciare  e  rendere  pubblico   il   certificato
          elettronico nei modi o  nei  casi  stabiliti  dalle  regole
          tecniche di cui all'articolo 71, nel rispetto  del  decreto
          legislativo  30  giugno  2003,   n.   196,   e   successive
          modificazioni; 
              c)  specificare,   nel   certificato   qualificato   su
          richiesta  dell'istante,  e  con  il  consenso  del   terzo
          interessato, i poteri  di  rappresentanza  o  altri  titoli
          relativi all'attivita' professionale o a cariche rivestite,
          previa  verifica  della   documentazione   presentata   dal
          richiedente che attesta la sussistenza degli stessi; 
              d) attenersi alle regole tecniche di  cui  all'articolo
          71; 
              e) informare i richiedenti in modo compiuto  e  chiaro,
          sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti
          tecnici per  accedervi  e  sulle  caratteristiche  e  sulle
          limitazioni  d'uso  delle  firme  emesse  sulla  base   del
          servizio di certificazione; 
              f) (soppressa) 
              g) procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca
          e della sospensione del certificato elettronico in caso  di
          richiesta da parte del  titolare  o  del  terzo  dal  quale
          derivino i poteri del titolare  medesimo,  di  perdita  del
          possesso o della compromissione del dispositivo di firma  o
          degli   strumenti   di   autenticazione   informatica   per
          l'utilizzo  del  dispositivo  di  firma,  di  provvedimento
          dell'autorita', di acquisizione della conoscenza  di  cause
          limitative della capacita' del titolare, di sospetti  abusi
          o falsificazioni,  secondo  quanto  previsto  dalle  regole
          tecniche di cui all'articolo 71; 
              h) garantire un servizio di revoca  e  sospensione  dei
          certificati  elettronici  sicuro   e   tempestivo   nonche'
          garantire il funzionamento efficiente,  puntuale  e  sicuro
          degli elenchi dei certificati di firma  emessi,  sospesi  e
          revocati; 
              i) assicurare la precisa determinazione  della  data  e
          dell'ora di  rilascio,  di  revoca  e  di  sospensione  dei
          certificati elettronici; 
              j) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le
          informazioni  relative  al  certificato   qualificato   dal
          momento della sua emissione almeno per venti anni anche  al
          fine di fornire prova  della  certificazione  in  eventuali
          procedimenti giudiziari; 
              k) non copiare, ne' conservare, le  chiavi  private  di
          firma del soggetto cui il prestatore di  servizi  di  firma
          elettronica  qualificata  ha   fornito   il   servizio   di
          certificazione; 
              l) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte
          le  informazioni  utili  ai  soggetti  che  richiedono   il
          servizio di certificazione,  tra  cui  in  particolare  gli
          esatti  termini   e   condizioni   relative   all'uso   del
          certificato,   compresa    ogni    limitazione    dell'uso,
          l'esistenza di un sistema di accreditamento  facoltativo  e
          le  procedure   di   reclamo   e   di   risoluzione   delle
          controversie;  dette  informazioni,  che   possono   essere
          trasmesse  elettronicamente,  devono  essere   scritte   in
          linguaggio chiaro ed essere fornite prima dell'accordo  tra
          il richiedente il servizio ed il prestatore di  servizi  di
          firma elettronica qualificata; 
              m) utilizzare sistemi affidabili per  la  gestione  del
          registro dei certificati con modalita'  tali  da  garantire
          che soltanto  le  persone  autorizzate  possano  effettuare
          inserimenti   e   modifiche,   che   l'autenticita'   delle
          informazioni sia  verificabile,  che  i  certificati  siano
          accessibili alla consultazione del  pubblico  soltanto  nei
          casi  consentiti  dal  titolare  del  certificato   e   che
          l'operatore possa rendersi conto di  qualsiasi  evento  che
          comprometta  i  requisiti  di  sicurezza.   Su   richiesta,
          elementi pertinenti delle informazioni possono essere  resi
          accessibili  a   terzi   che   facciano   affidamento   sul
          certificato; 
              m-bis)  garantire  il  corretto  funzionamento   e   la
          continuita'  del  sistema  e  comunicare  immediatamente  a
          DigitPA  e  agli  utenti  eventuali  malfunzionamenti   che
          determinano disservizio,  sospensione  o  interruzione  del
          servizio stesso. 
              4.  Il  prestatore  di  servizi  di  firma  elettronica
          qualificata  e'   responsabile   dell'identificazione   del
          soggetto che richiede il certificato qualificato  di  firma
          anche se tale attivita' e' delegata a terzi. 
              5.  Il  prestatore  di  servizi  di  firma  elettronica
          qualificata raccoglie i dati personali  direttamente  dalla
          persona  cui  si  riferiscono  o,  previo   suo   esplicito
          consenso,  tramite  il  terzo,  e  soltanto  nella   misura
          necessaria al rilascio e al mantenimento  del  certificato,
          fornendo  l'informativa  prevista  dall'articolo   13   del
          decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196.  I  dati  non
          possono essere raccolti o elaborati per fini diversi  senza
          l'espresso consenso della persona cui si riferiscono.»