Art. 27 Contributi alle attivita' e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva 1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, realizza ovvero concede contributi per il finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a: a) favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia; b) promuovere le attivita' di internazionalizzazione del settore; c) promuovere, anche a fini turistici, l'immagine dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo; d) sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale; e) promuovere le attivita' di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, anche con riguardo alle attivita' svolte dalle cineteche di cui all'articolo 7; f) sostenere la programmazione di film d'essai ovvero di ricerca e sperimentazione; g) sostenere, secondo le modalita' fissate con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo, l'attivita' di diffusione della cultura cinematografica svolta dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica, dalle sale delle comunita' ecclesiali e religiose nell'ambito dell'esercizio cinematografico, intese come le sale cinematografiche di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorita' ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato, nonche' dai circoli di cultura cinematografica, intesi come associazioni senza scopo di lucro, costituite anche con atto privato registrato, che svolgono attivita' di cultura cinematografica; h) sostenere ulteriori attivita' finalizzate allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico ovvero finalizzate alla crescita economica, culturale, civile, all'integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l'utilizzo del cinema e dell'audiovisivo, anche attraverso le proprie strutture e anche in accordo e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con altri soggetti pubblici e privati, nonche' per la realizzazione di indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e occupazionale delle misure di cui alla presente legge, ovvero di supporto alle politiche pubbliche nel settore cinematografico e audiovisivo; i) sostenere, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, aggiuntivo rispetto al limite previsto, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, per i contributi di cui all'articolo 26 e al presente articolo, il potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonche' l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 2. Le richieste di contributo possono essere presentate da enti pubblici e privati, universita' ed enti di ricerca, istituti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di categoria, anche in forma confederale. 3. A valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, il Ministero provvede altresi': a) alle finalita' di cui all'articolo 14, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, inerente le risorse da assegnare all'Istituto Luce-Cinecitta' srl per la realizzazione del programma di attivita' e il funzionamento della societa' e del Museo italiano dell'audiovisivo e del cinema (MIAC); b) alle finalita' di cui all'articolo 19, comma 1-quater, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, inerente i contributi che il Ministero assegna per lo svolgimento delle attivita' istituzionali della Fondazione «La Biennale di Venezia» nel campo del cinema; c) alle finalita' di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), e comma 1-bis, del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, e successive modificazioni, inerenti i contributi che il Ministero assegna alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia per lo svolgimento dell'attivita' istituzionale; d) al sostegno delle attivita' del Museo nazionale del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo-Archivi di fotografia, cinema ed immagine e della Fondazione Cineteca di Bologna. 4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio superiore, sono individuate le specifiche tipologie di attivita' ammesse, sono definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi e sono ripartite le risorse disponibili fra le varie finalita' indicate nel presente articolo.
Note all'art. 27: Per il testo dell'articolo 1, comma 7, lett. c) e f) della citata legge 13 luglio 2015, n. 107, si veda la nota all'art. 10. Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2011, n. 155, S.O. "Art. 14. Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici 10. La societa' di cui al comma 6 presenta al Ministro per i beni e le attivita' culturali una proposta di programma coerente con gli obiettivi strategici individuati nell'atto di indirizzo. Il programma annuale delle attivita' e' approvato dal Ministro, che assegna le risorse finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il funzionamento della societa', inclusa la copertura dei costi per il personale.". Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 1-quater del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 (Trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Societa' di cultura La Biennale di Venezia", a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 1998, n. 34, S.O.: "1-quater. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali della Societa' di cultura nel campo del cinema, ivi compresa la Mostra internazionale del cinema, e' stanziato un contributo ordinario, con determinazione triennale, nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo destinato al cinema. Il contributo, di misura non inferiore al 4 per cento di tale fondo, e' assegnato, sentita la Commissione consultiva per il cinema, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazione". Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 1, lett. b) e comma 1-bis del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426 (Trasformazione dell'ente pubblico "Centro sperimentale di cinematografia" nella fondazione "Scuola nazionale di cinema"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1997, n. 289, S.O.: "Art. 9. Disponibilita' finanziarie e gestione. 1. La «Fondazione Centro sperimentale di cinematografia» provvede ai suoi compiti con: (Omissis). b) i contributi ordinari dello Stato, destinati alle finalita' istituzionali della fondazione, stanziati con determinazione triennale, negli stati di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali, con riferimento al Fondo unico dello spettacolo; 1-bis. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 1, lettera b), la «Fondazione Centro sperimentale di cinematografia» presenta ogni tre anni, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente al triennio di riferimento, un programma delle attivita', con relazione finanziaria ed evidenziazione delle somme necessarie al perseguimento delle singole finalita' istituzionali. Il contributo, di misura non inferiore all'8 per cento della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinato al cinema, e' assegnato, sentita la commissione consultiva per il cinema, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazioni.".