Le articolazioni territoriali regionali e le relative delegazioni territoriali Art. 27. Le articolazioni territoriali regionali e le delegazioni territoriali Le articolazioni territoriali regionali si obbligano a rispettare i principi e le norme del presente Statuto e dei relativi regolamenti, in conformita' alla legge in vigore, al presente Statuto e al controllo espresso sullo statuto medesimo dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici. La Commissione statuto, regolamenti e tesseramento della Lega per Salvini Premier predispone, altresi', il testo dei regolamenti delle articolazioni territoriali regionali ed e' competente per la modifica degli stessi. A tal fine la Commissione statuto, regolamenti e tesseramento puo' anche prendere in esame proposte di testi di regolamenti ad essa sottoposti. Il Segretario federale esprime un parere sul testo dei regolamenti e sulle relative modifiche. I regolamenti delle articolazioni territoriali regionali sono approvati dai relativi Consigli direttivi regionali. Ciascuna articolazione territoriale regionale gode di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e finanziaria nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dalla legge e ha liberta' di iniziativa e di attivita' nel rispetto della linea politica, programmatica e d'azione generale espressa dal Congresso federale e dal Consiglio federale. Le articolazioni territoriali regionali devono prevedere come propri organi un Congresso, un Consiglio direttivo, un Segretario un amministratore, un Organo di controllo sull'amministrazione e un responsabile organizzativo. Ogni articolazione territoriale regionale puo' articolarsi al suo interno in Sezioni provinciali, circoscrizionali e comunali (di seguito, insieme «delegazioni territoriali»). La Sezione provinciale e' l'organo che coordina l'attivita' delle Sezioni circoscrizionali e comunali. La sua competenza territoriale coincide di norma con quella della provincia istituzionale. In casi particolari, il Consiglio direttivo regionale potra' deliberare l'istituzione di piu' Sezioni Provinciali all'interno della medesima provincia istituzionale. L'istituzione di una nuova Sezione provinciale deve essere deliberata dal Consiglio direttivo regionale. La Sezione circoscrizionale, ove istituita, e' l'organo intermedio che ricomprende le Sezioni comunali di un territorio omogeneo. L'istituzione di una nuova Circoscrizione deve essere approvata dal Consiglio direttivo regionale su proposta del Consiglio provinciale territorialmente competente. La Sezione comunale e' l'organo territoriale di base per la realizzazione e diffusione dei programmi della Lega per Salvini Premier e della relativa articolazione territoriale regionale. La competenza territoriale della Sezione coincide, solitamente, con quella del Comune. Il Consiglio direttivo provinciale potra' estendere la competenza territoriale e di tesseramento ai comuni limitrofi privi di Sezione comunale. Ciascuna Sezione e' rappresentata dal rispettivo Segretario e retta da un Consiglio direttivo di sezione, eletti attraverso assemblee o Congressi. L'organizzazione, le competenze e le funzioni delle Sezioni provinciali, circoscrizionali, comunali o di eventuali gruppi di lavoro sono disciplinate da appositi regolamenti. Nelle articolazioni territoriali regionali il cui territorio coincide con una sola provincia, le competenze al livello provinciale sono assunte direttamente dalla articolazione territoriale regionale.