Art. 27 
 
Informazioni fornite su richiesta ai titolari dei diritti,  ad  altri
  organismi di gestione collettiva e agli utilizzatori. 
 
  1. Sulla base di  una  richiesta  adeguatamente  giustificata,  gli
organismi  di  gestione  collettiva  e   le   entita'   di   gestione
indipendenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31, mettono a
disposizione degli organismi di gestione collettiva per conto di  cui
gestiscono diritti nel quadro di un accordo di  rappresentanza  o  di
qualsiasi titolare di diritti o utilizzatore, per via  elettronica  e
tempestivamente, almeno le seguenti informazioni: 
    a) le opere o gli altri materiali che gestiscono, i  diritti  che
rappresentano, direttamente o sulla base di accordi di rappresentanza
e i territori oggetto di tali accordi; 
    b) qualora non sia  possibile  determinare  tali  opere  o  altri
materiali protetti a causa dell'ambito di attivita' dell'organismo di
gestione collettiva, le tipologie  di  opere  o  di  altri  materiali
protetti che rappresentano, i diritti che gestiscono  e  i  territori
oggetto di tali accordi. 
  2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite agli utilizzatori
in modalita' tali  da  garantire  l'elaborazione  delle  informazioni
ricevute dagli stessi in forma integrata. A tal fine, con decreto del
Ministro dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo  sono
definite le modalita' minime comuni relative alla  fornitura  in  via
informatica di tali informazioni.