Art. 27 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Le azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche per dare
attuazione all'articolo 1, commi 2, 4 e 8, sono effettuate nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente. 
  2. Le strategie per il miglioramento dei livelli di  apprendimento,
previsti dall'articolo 2,  comma  2,  dall'articolo  3,  comma  2,  e
dall'articolo 6, comma 3, sono  effettuate  da  ciascuna  istituzione
scolastica mediante l'organico  dell'autonomia  e  nei  limiti  delle
risorse disponibili a legislazione vigente. 
  3. Le verifiche ed i monitoraggi previsti dall'articolo  12,  comma
5,  sono  effettuati  nei  limiti   delle   risorse   disponibili   a
legislazione vigente. 
  4. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 1, dall'articolo  7,
comma 1 e dall'articolo 19, comma 1, pari a euro 1.064.000 per l'anno
2017, a euro 3.545.000 per l'anno 2018 e a euro 4.137.000 a decorrere
dall'anno 2019, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13  luglio  2015,
n. 107. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 13 aprile 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                               Gentiloni  Silveri,   Presidente   del
                               Consiglio dei ministri 
 
                               Fedeli,   Ministro    dell'istruzione,
                               dell'universita' e della ricerca 
 
                               Madia, Ministro per la semplificazione
                               e la pubblica amministrazione 
 
                               Padoan, Ministro dell'economia e delle
                               finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 27: 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  202,  della
          legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale
          di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
          disposizioni   legislative   vigenti),   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162: 
              «202.  E'  iscritto  nello  stato  di  previsione   del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          un fondo di parte corrente,  denominato  "Fondo  'La  Buona
          Scuola'  per   il   miglioramento   e   la   valorizzazione
          dell'istruzione scolastica», con uno  stanziamento  pari  a
          83.000 euro per l'anno 2015,  a  533.000  euro  per  l'anno
          2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro
          per l'anno 2018, a  47.053.000  euro  per  l'anno  2019,  a
          43.490.000 euro per l'anno  2020,  a  48.080.000  euro  per
          l'anno  2021,  a  56.663.000  euro  per  l'anno  2022  e  a
          45.000.000  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2023.  Al
          riparto del Fondo si  provvede  con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  Il
          decreto di cui al presente comma puo' destinare un  importo
          fino a un massimo del 10 per cento  del  Fondo  ai  servizi
          istituzionali  e  generali  dell'amministrazione   per   le
          attivita' di supporto al sistema di istruzione scolastica.»