Art. 27 
 
 
Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  4,  alla  lettera  a),  al  numero  4),  la  parola:
"triennio" e' sostituita dalla seguente:  "quinquennio"  e,  dopo  il
numero 5), sono aggiunti i seguenti: 
    "5-bis) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano  gli
archivi detenuti o gestiti  dall'Autorita',  come  individuati  dalla
stessa Autorita' ai sensi dell'articolo 213, comma 9; 
    5-ter) per i lavori, adempimento a quanto previsto dagli articoli
1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di
procedure di monitoraggio  sullo  stato  di  attuazione  delle  opere
pubbliche, di verifica  dell'utilizzo  dei  finanziamenti  nei  tempi
previsti e costituzione del Fondo  opere  e  del  Fondo  progetti,  e
dall'articolo 29, comma 3;". 
    b)  dopo  il  comma  4,  e'  inserito  il  seguente:  "4-bis.  Le
amministrazioni la cui organizzazione  prevede  articolazioni,  anche
territoriali, verificano la sussistenza dei requisiti di cui al comma
4 in capo alle medesime strutture e ne danno  comunicazione  all'ANAC
per la qualificazione."; 
    c) al comma 10, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  "e
gli altri soggetti aggiudicatori di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
lettera g)". 
 
          Note all'art. 27: 
              - Si riporta l'articolo 38 del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 38 (Qualificazione delle  stazioni  appaltanti  e
          centrali  di  committenza).  -  1.  Fermo  restando  quanto
          stabilito dall'articolo 37 in  materia  di  aggregazione  e
          centralizzazione degli appalti, e' istituito presso l'ANAC,
          che ne assicura la pubblicita', un  apposito  elenco  delle
          stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le
          centrali di committenza. La qualificazione e' conseguita in
          rapporto agli ambiti di attivita', ai bacini  territoriali,
          alla tipologia e complessita' del  contratto  e  per  fasce
          d'importo. Sono iscritti di diritto nell'elenco di  cui  al
          primo periodo, il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per  le
          opere  pubbliche,  Consip  S.p.a.,  Invitalia   -   Agenzia
          nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
          d'impresa S.p.a., nonche' i soggetti aggregatori  regionali
          di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.
          66, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  giugno
          2014, n. 89. 
              2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, da adottarsi,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia
          e delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la
          semplificazione  della  pubblica   amministrazione,   entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          codice, sentite l'ANAC  e  la  Conferenza  Unificata,  sono
          definiti i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione
          all'elenco di cui al comma 1, in applicazione  dei  criteri
          di qualita', efficienza e professionalizzazione,  tra  cui,
          per le centrali di committenza, il carattere di  stabilita'
          delle attivita'  e  il  relativo  ambito  territoriale.  Il
          decreto definisce,  inoltre,  le  modalita'  attuative  del
          sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale
          aggiornamento e revoca, nonche' la data a  decorrere  dalla
          quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione. 
              3. La qualificazione ha ad oggetto il  complesso  delle
          attivita' che caratterizzano il processo di acquisizione di
          un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti: 
                a) capacita' di programmazione e progettazione; 
                b) capacita' di affidamento; 
                c) capacita' di verifica sull'esecuzione e  controllo
          dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e  la  messa
          in opera. 
              4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla
          base dei seguenti parametri: 
                a) requisiti di base, quali: 
                  1) strutture organizzative  stabili  deputate  agli
          ambiti di cui al comma 3; 
                  2)  presenza  nella  struttura   organizzativa   di
          dipendenti aventi specifiche competenze  in  rapporto  alle
          attivita' di cui al comma 3; 
                  3)  sistema  di  formazione  ed  aggiornamento  del
          personale; 
                  4)  numero  di  gare  svolte  nel  quinquennio  con
          indicazione di tipologia, importo e complessita', numero di
          varianti approvate,  verifica  sullo  scostamento  tra  gli
          importi posti a base  di  gara  e  consuntivo  delle  spese
          sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure
          di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo; 
                  5) rispetto dei tempi previsti per i  pagamenti  di
          imprese e fornitori come stabilito dalla vigente  normativa
          ovvero rispetto dei  tempi  previsti  per  i  pagamenti  di
          imprese e fornitori, secondo gli  indici  di  tempestivita'
          indicati dal decreto adottato in  attuazione  dell'articolo
          33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
              5-bis) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei
          dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e  forniture
          che   alimentano   gli   archivi   detenuti    o    gestiti
          dall'Autorita', come individuati dalla stessa Autorita'  ai
          sensi dell'articolo 213, comma 9; 
              5-ter) per i  lavori,  adempimento  a  quanto  previsto
          dagli articoli 1 e 2 del decreto  legislativo  29  dicembre
          2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo
          stato di attuazione  delle  opere  pubbliche,  di  verifica
          dell'utilizzo  dei  finanziamenti  nei  tempi  previsti   e
          costituzione del  Fondo  opere  e  del  Fondo  progetti,  e
          dall'articolo 29, comma 3; 
                b) requisiti premianti, quali: 
                  1)  valutazione  positiva   dell'ANAC   in   ordine
          all'attuazione di  misure  di  prevenzione  dei  rischi  di
          corruzione e promozione della legalita'; 
                  2) presenza di sistemi di gestione  della  qualita'
          conformi alla norma UNI EN ISO  9001  degli  uffici  e  dei
          procedimenti di gara, certificati da organismi  accreditati
          per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008
          del Parlamento Europeo e del Consiglio; 
                  3) disponibilita' di tecnologie  telematiche  nella
          gestione di procedure di gara; 
                  4) livello di soccombenza nel contenzioso; 
                  5)  applicazione  di  criteri   di   sostenibilita'
          ambientale e  sociale  nell'attivita'  di  progettazione  e
          affidamento. 
              4-bis. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede
          articolazioni,   anche    territoriali,    verificano    la
          sussistenza dei requisiti di cui al comma 4  in  capo  alle
          medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la
          qualificazione. 
              5. La qualificazione conseguita opera per la durata  di
          cinque anni e puo' essere rivista a  seguito  di  verifica,
          anche a campione, da parte di ANAC  o  su  richiesta  della
          stazione appaltante. 
              6. L'ANAC stabilisce le modalita' attuative del sistema
          di qualificazione, sulla base di quanto previsto dai  commi
          da 1 a 5,  ed  assegna  alle  stazioni  appaltanti  e  alle
          centrali di committenza, anche per le attivita' ausiliarie,
          un  termine  congruo  al  fine  di  dotarsi  dei  requisiti
          necessari  alla   qualificazione.   Stabilisce,   altresi',
          modalita'   diversificate   che   tengano    conto    delle
          peculiarita'  dei  soggetti  privati  che   richiedono   la
          qualificazione. 
              7. Con il provvedimento  di  cui  al  comma  6,  l'ANAC
          stabilisce altresi' i casi in cui puo' essere  disposta  la
          qualificazione con riserva, finalizzata a  consentire  alla
          stazione appaltante e alla centrale di  committenza,  anche
          per le attivita'  ausiliarie,  di  acquisire  la  capacita'
          tecnica ed organizzativa richiesta. La  qualificazione  con
          riserva ha una durata  massima  non  superiore  al  termine
          stabilito  per  dotarsi  dei   requisiti   necessari   alla
          qualificazione. 
              8. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          nuovo sistema di qualificazione delle stazioni  appaltanti,
          l'ANAC non rilascia il  codice  identificativo  gara  (CIG)
          alle stazioni appaltanti che procedono all'acquisizione  di
          beni, servizi o lavori non rientranti nella  qualificazione
          conseguita. Fino alla predetta data, si applica  l'articolo
          216, comma 10. 
              9. Una quota parte  delle  risorse  del  fondo  di  cui
          all'articolo  213,  comma  14,  attribuite  alla   stazione
          appaltante con  il  decreto  di  cui  al  citato  comma  e'
          destinata  dall'amministrazione   di   appartenenza   della
          stazione appaltante premiata al fondo per la  remunerazione
          del risultato dei dirigenti e dei  dipendenti  appartenenti
          alle unita' organizzative competenti per i procedimenti  di
          cui al  presente  codice.  La  valutazione  positiva  della
          stazione    appaltante    viene    comunicata     dall'ANAC
          all'amministrazione   di   appartenenza   della    stazione
          appaltante perche' ne tenga comunque conto  ai  fini  della
          valutazione della performance  organizzativa  e  gestionale
          dei dipendenti interessati. 
              10.  Dall'applicazione  del  presente   articolo   sono
          esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni
          aggiudicatrici e gli altri soggetti  aggiudicatori  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera g).".