Art. 27 
 
 
                       Conflitto di interessi 
 
  1. Al  conflitto  di  interessi  degli  amministratori  si  applica
l'articolo 2475-ter del codice civile. 
 
          Note all'art. 27: 
              - Si riporta l'art. 2475-ter del codice civile: 
              «Art. 2475-ter (Conflitto di interessi). - I  contratti
          conclusi dagli amministratori che hanno  la  rappresentanza
          della societa' in conflitto di interessi, per conto proprio
          o di terzi, con la medesima  possono  essere  annullati  su
          domanda della societa', se il conflitto  era  conosciuto  o
          riconoscibile dal terzo. 
              Le decisioni adottate dal consiglio di  amministrazione
          con il voto determinante di un amministratore in  conflitto
          di interessi con la societa', qualora le cagionino un danno
          patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni
          dagli  amministratori  e,  ove  esistenti,   dai   soggetti
          previsti dall'art. 2477. In ogni caso sono salvi i  diritti
          acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti
          in esecuzione della decisione.».