Art. 27 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 216, comma 19, del Codice  dei  contratti
pubblici, dall'entrata in vigore  del  presente  decreto  cessano  di
avere efficacia le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo XI, Capi
I e II, nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e
di cui all'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207 ed e' abrogato il decreto  del  Ministro  per  i
beni e  le  attivita'  culturali  3  agosto  2000,  n.  294,  recante
«Regolamento   concernente   individuazione    dei    requisiti    di
qualificazione dei  soggetti  esecutori  dei  lavori  di  restauro  e
manutenzione dei beni mobili  e  delle  superfici  decorate  di  beni
architettonici»,  e  successive   modificazioni,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000. 
 
          Note all'art. 27: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 216, comma  19,
          del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «19. Fino alla data di entrata in  vigore  del  decreto
          previsto dall'art. 146, comma 4, continuano  ad  applicarsi
          le disposizioni di cui agli alla Parte II, titolo XI,  capi
          I e II, nonche' gli allegati o le  parti  di  allegati  ivi
          richiamate,  e  di  cui  all'art.  251  del   decreto   del
          Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.». 
              - Per i riferimenti al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, si veda nelle note  alle
          premesse.