Art. 27 Abrogazioni 1. Ai sensi dell'articolo 216, comma 19, del Codice dei contratti pubblici, dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo XI, Capi I e II, nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cui all'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ed e' abrogato il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 3 agosto 2000, n. 294, recante «Regolamento concernente individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici», e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000.
Note all'art. 27: - Si riporta il testo vigente dell'art. 216, comma 19, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: «19. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 146, comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli alla Parte II, titolo XI, capi I e II, nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cui all'art. 251 del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.». - Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, si veda nelle note alle premesse.